Il dogma della separazione dei poteri teorizzato da Montesquieu ha fortemente influenzato la struttura dei contemporanei sistemi giuridici occidentali. In breve, si è affermata l’idea secondo la quale la funzione legislativa (fare le leggi), la funzione esecutiva (permettere l’operatività delle leggi) e la funzione giurisdizionale (applicazione, e quindi di interpretazione delle leggi nel momento di risoluzione di singole controversie) dovessero essere affidate a organi diversi e indipendenti fra loro, al fine di tutelare la libertà dei singoli ed evitare che potesse riproporsi l’esperienza dell’ancien régime.

Oggi, in Italia, nonostante il persistente e ridondante richiamo formale a tale principio, la realtà giuridico-fattuale mostra un sostanziale superamento dello stesso, non solo nei rapporti fra potere legislativo ed esecutivo, ma anche nei rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione italiana, giudice di legittimità e di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, svolge la funzione nomofilattica al fine di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di diritto su tutto il territorio italiano e con le proprie sentenze orienta gli altri giudici italiani, i quali decidono adeguandosi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte senza esserne pedissequamente vincolati. Per il tramite di questi espedienti la Corte di Cassazione interpreta dinamicamente le regole di diritto anche quando il legislatore formalmente non le cambia, discostandosi dalla figura idealistica del giudice come bocca della legge, come mero tramite della regola.

Tale dinamica giurisprudenziale è ben visibile nella storia dell’istituto giuridico della Responsabilità civile da fatto illecito; infatti, dal 1942 ad oggi, le norme in materia di responsabilità civile da fatto illecito (art. 2043 e ss. c.c.), sebbene siano rimaste pressoché identiche nel loro contenuto formale, sono state interpretate dalla Suprema Corte di Cassazione in modo dinamico.

Per istituto della responsabilità civile da fatto illecito si intende l’insieme di norme giuridiche che permettono di individuare, al verificarsi di un evento dannoso, un soggetto responsabile tenuto a risarcire il danno. Banalmente, la responsabilità civile da fatto illecito risponde a un principio di convivenza civile oltreché giuridico, il cosìdetto neminem laedere, ovverosia il fondamentale principio per cui tutti i membri di una società civile sono tenuti al dovere di non ledere gli interessi e le libertà altrui. Nella società moderna, infatti, i rapporti di relazione si basano su un patrimonio consolidato di regole etico-sociali tra le quali figurano l’obbligo di rispettare l’altrui persona e gli altrui spazi di libertà, il divieto di danneggiare gli altri e l’obbligo per colui che danneggia di ripristinare (pagando in denaro o compiendo specificamente degli atti) la situazione così come appariva antecedentemente al verificarsi dell’evento dannoso. Per il tramite delle norme in materia di responsabilità civile per fatto illecito, tali principi generali di sana convivenza assumono rilevanza giuridica e la loro tutela viene rafforzata obbligando chiunque commetta un qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, a risarcire il danno, e permettendo alla vittima di ricorrere al giudice per vedersi accertare tale diritto ed ottenere il risarcimento. Generalmente, quindi, per potersi risarcire un danno occorre che vi sia un soggetto che per assenza di diligenza, prudenza, perizia o per volontarietà abbia posto in essere una condotta commissiva od omissiva che ha prodotto in capo ad un altro soggetto un danno ingiusto.

Tralasciando i profili concernenti l’imputazione di responsabilità anche in assenza di dolo o colpa (__responsabilità oggettiva) esistenti nel nostro ordinamento, per cogliere il dinamismo giurisprudenziale bisogna soffermarsi sul concetto di danno ingiusto. L’ingiustizia viene ricondotta al danno e non al fatto (la condotta) e rappresenta il presupposto per la risarcibilità di ogni tipologia di danno. Per danno ingiusto si intende la lesione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico che può derivare anche da una condotta lecita. Ad esempio: gesticolare, aprire un ombrello. Quando si verifica un evento dannoso spetta sempre al giudice individuare, selezionare e valutare di volta in volta se il caso concreto rientri nell’ipotesi prevista in astratto dalla legge e quindi se è idoneo a ricevere tutela giuridica.

Come anticipato, è risarcibile soltanto il danno caratterizzato dall’ingiustizia ed è proprio tale concetto che ha subito nel tempo una lunga e complessa evoluzione giurisprudenziale. Inizialmente, dal 1942 fino al 1971, i giudici italiani ritenevano ingiusto soltanto quel danno corrispondente alla violazione di un diritto soggettivo assoluto, intendendosi per tale quella situazione di vantaggio che garantisce al titolare un potere che egli può far valere verso tutti; tra questi figurano i diritti della personalità (vita, integrità fisica, onore, salute), i diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, servitù), ed eccezionalmente alcuni diritti derivanti da rapporti di famiglia, come ad esempio il diritto al mantenimento dei familiari non abbienti. Tale ricostruzione dell’ingiustizia del danno non era esente da implicazioni pratiche: infatti, rimanevano escluse da tale definizione tutte le violazioni di quei diritti relativi che attribuiscono al titolare un determinato potere che lo stesso può esercitare soltanto nei confronti di una o più persone determinate.

A testimonianza delle conseguenze negative di tale presa di posizione del giudice italiano si pone l’esperienza vissuta dalla società calcistica italiana del Torino. Nel maggio del 1949, infatti, la squadra del Torino Calcio fu vittima di un drammatico incidente aereo, passato alla storia come la Tragedia di Superga, dove persero la vita 31 persone tra giocatori, dirigenti, allenatori e giornalisti. La società calcistica del Torino, danneggiata patrimonialmente da quell’accaduto, chiese il risarcimento dei danni ma la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2085 del 1953, glielo negò sulla scorta del fatto che il diritto leso era un diritto relativo (diritto della società alle prestazioni sportive dei suoi atleti) e non un diritto assoluto, così «escludendo il nesso di causalità immediata e diretta fra il danno lamentato dall'Associazione calcio Torino ed il sinistro occorso all'aereo» (cfr. sent. n. 2085\1953).

Come accennato, però, nel 1971 qualcosa muta e, ironia della sorte, il mutamento va a giovamento di quello stesso soggetto giuridico, l’associazione calcistica Torino, che ha subito nel 1953 la pronuncia negazionista.

Nell’ottobre del 1967, infatti, Luigi Meroni, funambolico giocatore del Torino Calcio, fu investito e ucciso da un’auto nel pieno centro del capoluogo piemontese. La società sportiva citò il conducente e il proprietario del veicolo per ottenere il risarcimento del danno consistente nell’aver reso impossibile l’esecuzione della prestazione calcistica. Sostanzialmente si richiedeva tutela per un caso simile a quello del 1953 in cui la Corte si pronunciò negativamente. Con la sent. n. 174 del 26 gennaio 1971 la Corte di Cassazione, mutando orientamento, affermò la riconducibilità dei diritti di credito alla categoria degli interessi meritevoli di tutela che, se lesi, determinano l’obbligo di risarcire il danno. La suprema Corte chiarì come «l’ingiustizia, che l'art. 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile, [vada] intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius: non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento (per es., art. 2044, 2045 cod. civ.); contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo. La quale interpretazione, mentre lascia fuori dalla sfera di protezione dell'art. 2043 quegli interessi che non siano assunti al rango di diritti soggettivi, pone in luce, d'altra parte, l'arbitrarietà di ogni discriminazione fra una categoria e l'altra dei diritti soggettivi, al fine di riconoscere o escludere la tutela aquiliana».

Per quanto scritto, si noti come, in assenza di interventi legislativi, la mera modificazione del concetto di ingiustizia accolto dalla Corte di Cassazione abbia determinato in capo al medesimo soggetto giuridico (il Torino Calcio) il diritto a vedersi risarcita la lesione del diritto di credito (ad ottenere l’esecuzione delle prestazioni calcistiche) laddove anni addietro per fatti diversi ma simili la medesima tutela era stata negata.

Le predette pronunce hanno sostanzialmente mutato i connotati dell’istituto della responsabilità civile per fatto illecito senza intaccarne la forma, che resta la medesima dal 1942, e hanno aperto le porte ad una serie di principi, quale è quello della risarcibilità della lesione da parte di terzo di un diritto di credito, che non sono stati più oggetto di revisione da parte della Corte Suprema.

Recentemente la giurisprudenza italiana si è pronunciata sulla risarcibilità del danno dei diritti vantati dal concepito. In particolare, la sentenza n. 25767\2015 ha trattato la questione dell’esistenza in capo al nascituro del diritto a non nascere se non sano e del diritto a nascere sano. Si trattava di un caso di responsabilità medica in cui il sanitario aveva omesso, negligentemente, di fornire alla gestante le informazioni dovute circa le patologie e\o le malformazioni del concepito, già esistenti al tempo della gravidanza. La madre ricorreva al giudice nazionale, anche in qualità di tutore del minore, per vedersi risarciti dal medico i danni derivanti dalla lesione del diritto della stessa all’autodeterminazione e del diritto del figlio a non nascere se non sano.

Gli ermellini, con la suddetta sentenza, riconoscono la responsabilità civile del sanitario nei confronti della madre nell’ipotesi in cui quest’ultima non abbia potuto interrompere la gravidanza a causa della negligente carenza informativa da parte del medico e condizionano il risarcimento del danno alla prova che la donna non avrebbe portato a termine la gravidanza se avesse avuto cognizione delle patologie del nascituro. Stabiliscono inoltre che non è configurabile nel nostro ordinamento il diritto del nascituro a non nascere se non sano, mentre riconoscono il diritto del concepito a nascere sano, ovverosia il diritto di colui che all’atto del concepimento risulta sano a non subire lesioni nel corso della gravidanza. Infatti, la Suprema Corte ribadisce l’ammissibilità dell’azione del minore volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, e che gli sia stato cagionato durante la gestazione, e specifica la necessità di esaminare a fondo la natura del diritto che con una tale azione si assume leso e il rapporto di causalità tra condotta del medico ed evento di danno. Specifica, poi, che l’ordinamento non riconosce un diritto alla non vita perché intrinsecamente contraddittorio: infatti, dal momento che considera il non nascere come un’alternativa più favorevole alla nascita, dal punto di vista giuridico difetterebbe il danno conseguenza in quanto il danno risulta legato alla vita del bambino mentre l’assenza di danno risulta legata alla sua morte.

Questa è, ad oggi, la posizione della giurisprudenza di legittimità italiana sul tema della legittimazione del concepito a richiedere il risarcimento del danno per diritti maturati e lesi ingiustamente prima della nascita. Ma, vista la sua attitudine al dinamismo mutevole, non è da escludersi la possibilità di futuri ripensamenti soprattutto nell’ipotesi in cui venisse rafforzato, anche dal legislatore, il contenuto negativo del diritto alla vita.

Per saperne di più:

Per comprendere le problematiche concernenti l’istituto della responsabilità civile si consiglia la lettura di Massimo Bianca, Diritto civile, Volume 5. La responsabilità, Giuffrè, 2015, nonché Milano. Andrea Torrente, Piero Schlesinger; Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2017, Milano, pp. 915- 982; e Pietro Perlingieri, “Manuale di diritto civile”, Edizioni scientifiche italiane, 2018, Napoli, pp.  893-954.

Infine, per un’analisi pragmatica del tema, il miglior punto di partenza è probabilmente

Bruno Inzitari, Valentina Piccinini, La responsabilità civile. Casi e materiali, Giappichelli, 2009, Torino.

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