Immaginiamo di voler acquistare una nuova bicicletta, di aprire il nostro sito internet preferito per l’acquisto di beni di seconda mano e di trovare, dopo varie ricerche, l’annuncio che fa proprio al caso nostro: un telaio di buon materiale, la giusta taglia, il nostro colore preferito ed un prezzo adeguato alle nostre esigenze. Immaginiamo poi di recarci dall’inserzionista, il quale tutto sommato ci pare un brav’uomo, ben vestito, che ci dice di volersi sbarazzare della bicicletta perché non ne fa più uso. Concludiamo l’acquisto, paghiamo il prezzo, e la portiamo a casa nostra. Cosa accadrebbe se qualche giorno dopo venissimo informati che il bene che abbiamo acquistato era stato rubato, e che dunque non apparteneva a quell’inserzionista che ci pareva essere proprio una brava persona? Dovremmo forse riconsegnare al legittimo proprietario l’acquisto al quale ci siamo già tanto affezionati?

L’ordinamento giuridico cerca di dare una risposta a situazioni simili a quella descritta sopra in cui quello che ad un soggetto di normale diligenza appare, ciò che egli percepisce, non corrisponde alla realtà. La norma che nel caso di specie ci permette di dare una soluzione è contenuta nel disposto dell’art. 1153 cod. civ., nella regola del cd. possesso vale titolo e di cui la rubrica – priva di rilevanza normativa ma pur comunque significativa nel nostro caso per comprendere la portata della norma – recita “effetti dell’acquisto del possesso”. Prima di entrare nel vivo della norma, occorre affermare come di regola nel nostro ordinamento viga il principio per il quale nessuno può disporre di un diritto di cui non ha la titolarità, principio ben sintetizzabile nel brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Nel caso della regola del cd. possesso vale titolo il principio di cui sopra soffre una deroga, in quanto, se fosse applicato in tutto il suo rigore, qualunque soggetto preferirebbe astenersi dall’acquistare la proprietà su un bene mobile se non avesse la certezza che l’alienante (il venditore) sia il vero proprietario. Al contempo, non essendo previsto per i beni mobili – al contrario dei beni immobili e beni mobili registrati – un regime di pubblicità che permetta in maniera agevole di compiere un accertamento circa questo dato, si realizzerebbe un grave pregiudizio alla circolazione dei traffici giuridici e all’economia in genere, il che porterebbe tutti ad astenersi dal compiere acquisti.

La comprensione della ratio che soggiace alla base della norma ci introduce agevolmente alla spiegazione dell’art. 1153 cod. civ. il quale dispone che nel caso in cui un soggetto acquisti un bene mobile da un altro soggetto che però non ne è proprietario, se può vantare un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (un contratto di compravendita nel nostro caso), se è in buona fede in senso soggettivo – occorrendo per integrare questo secondo elemento non solo il semplice reputare che il bene appartenga al venditore, ma anche se in astratto il soggetto medio di normale diligenza e accortezza, nelle medesime circostanze, avrebbe compiuto l’acquisto o avrebbe preferito astenersi dall’ultimo – e se infine viene immesso nel possesso, acquista a titolo originario il diritto di proprietà su questo bene, non potendo nessun altro avanzare pretese restitutorie nei suoi confronti. Per tale motivazione il soggetto legittimo proprietario, che nel nostro esempio introduttivo si è visto sottrarre la sua bicicletta da un altro soggetto che l’ha poi rivenduta, non potrà chiedere all’acquirente la restituzione del bene, ma soltanto avanzare una pretesa risarcitoria dal venditore per illecito civile ex art. 2043 cod.civ.

Riepilogando, la grande particolarità di questa norma può essere rinvenuta nel fatto che nella normalità delle circostanze un soggetto può acquistare un bene da chi solo ne appare proprietario senza in realtà esserlo, ricevendo altresì una tutela che può essere accordata sulla base del suo “affidamento incolpevole” – espressione rinvenibile in F. Gambino, Il rapporto obbligatorio – in una situazione in cui la realtà che a lui appare acquista prevalenza rispetto alla realtà fattuale per il solo fatto dell’apparire, dando il diritto rilevanza ai comportamenti esteriori: norma quella dell’art. 1153 del nostro codice civile che trova un suo corrispettivo tanto nel code civil francese nell’ art. 2276 – “En fait de meubles, la possession vaut titre […]” – tanto nel Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) nel § 932.

La figura peculiare all’interno del nostro sistema giuridico che permette l’operare di tale meccanismo e che soggiace alla base di molte altre norme nel nostro ordinamento prende il nome di «apparenza» o «a_pparentia iuris_». Cominciamo dunque con una definizione che prendiamo in prestito da A. Falzea in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica:

L’apparenza oggettivamente intesa è l’apparire dell’irreale come reale dentro un campo di pubblica esperienza, in virtù di rapporti socialmente riconosciuti di significazione non simbolica.

In sostanza, nell’apparenza un fenomeno ne manifesta un altro attraverso segni e rapporti socialmente apprezzabili, manifestando come reale ciò che non lo è. La ragione della rilevanza della figura dell’“apparenza” nel nostro ordinamento deve essere letta nella tutela dell’affidamento dei terzi, i quali, come accennato sopra, non sono messi nella condizione di poter conoscere la divergenza che si frappone tra la realtà manifestata da una dichiarazione formale e la realtà fattuale. Come osservava ancora A. Falzea, l’apparenza è «uno strumento idoneo a penetrare nei campi in cui il formalismo giuridico non ha avuto possibilità di esplicarsi», nel nostro esempio, l’inesistenza di un apposito registro in cui i soggetti abbiano la possibilità di essere edotti sulle vicende giuridiche e circolatorie che abbiano interessato un bene mobile non registrato.

Tale figura supplisce a questa mancanza e partendo da questo dato si può assumere l’importanza del rapporto che intercorre tra l’apparenza e i comportamenti esteriori che, dal lato di fatti conguagliabili con le norme, costituiscono l’oggetto proprio del diritto, intercettando questo come rilevante dal proprio punto di vista ciò che appare esteriormente. Ecco che, come asserisce il formalismo giuridico postkantiano di Rudolf Stammler, la forma della manifestazione «designa l’aspetto esteriore, visibile e sensibile, del diritto» (A. Falzea, nell’opera già citata). Posizione questa che sembra essere confermata da Hans Kelsen, che in Dottrina pura del diritto, designa le norme giuridiche come degli schemi qualificativi della realtà e attribuisce rilevanza alla «manifestazione esterna della condotta umana» e al «significato che [questi atti] assumono giuridicamente».

Altra ipotesi caratteristica di apparenza colposa è costituita della simulazione del contratto; il nostro ordinamento ammette infatti (artt. 1414-1417 cod. civ.) che due o più soggetti possano porre in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale (stipulare un contratto) con la sola finalità di farlo conoscere a terzi, ma sono tra loro in accordo che quel contratto non ha alcun tipo di effetto oppure ne ha uno diverso da quello manifestato. L’istituto della simulazione del contratto trova sovente applicazione in molti casi, soprattutto in elusione di norme in ambito successorio e tributario. Tralasciando la trattazione complessiva della disciplina della simulazione, ci basti in questa sede porre l’attenzione sulle eventuali e molto spesso frequenti conseguenze che il meccanismo simulatorio comporta. Si pensi al caso in cui la persona fidata cui è stato simulatamente venduto l’immobile – e che dunque non vanta realmente il diritto di proprietà ma solo un contratto (segretamente non valido) in cui manifesta un diritto che in realtà è giuridicamente inesistente – decida in mala fede di rivendere a sua volta ad altra persona lo stesso immobile. In questo caso ancora una volta il soggetto terzo, che in buona fede ha acquistato l’immobile dal titolare apparente, viene tutelato, questa volta ex art. 1415 cod. civ. che statuisce l’inattaccabilità del diritto che ha acquistato: il simulato venditore non potrà opporre a questo che in realtà il primo contratto non aveva nessuna validità e che dunque il soggetto che ha a lui venduto l’immobile in realtà non ne aveva la facoltà. Nella pratica dunque quello che aveva simulatamente venduto l’immobile non potrà in caso di successiva vendita ad altra persona farselo restituire, rimanendo così pregiudicato nel proprio diritto.

Il carattere insidioso del meccanismo simulatorio ci permette così di mettere in luce come anche in questo caso si attribuisca validità ad una finzione sulla base della figura dell’apparenza: si fa prevalere una situazione apparente ancorché questa si presenti come una vera e propria «contraddizione della realtà» come asserisce R. Calvo in Diritto civile, Il contratto, Volume II. In conclusione si può notare come ancora una volta, un comportamento esteriore è idoneo a fare di quella che è solo una finzione una realtà giuridica effettiva, in un gioco degli equivoci in cui tra la realtà e la messa in scena, in particolari ed «univoche» circostanze – come suggerisce la norma dell’art. 1189 cod. civ. relativamente al pagamento al creditore apparente –, prevale la seconda per il solo fatto dell’apparire. In questo ordine di idee ci si può dunque spingere ad affermare che il diritto ammette questo meccanismo di sostanziale convalidazione di una finzione, al fine di far accadere ciò che i soggetti si attendono che accada avendo riposto in buona fede affidamento nella situazione che a loro appariva come vera, principio che viene definito in dottrina con la locuzione di calcolabilità del diritto; come si legge infatti da F. Gambino nel saggio Regimi giuridici privati e certezza del diritto:

«La certezza del diritto, che è consapevolezza della qualità giuridica del fatto e delle sue conseguenze, infonde negli attori del mercato e in genere nell'individuo una fiducia, generica e latente, in un unico modello di riferimento, al quale potersi appellare per conseguire gli effetti attesi dal proprio agire e per controllare il comportamento altrui» (F. Gambino, in A. Febbrajo (a cura di), Il diritto frammentato).

In questo quadro, si potrebbe in conclusione sostenere, muovendo dalla preminenza dell’apparire sulla realtà, la rilevanza giuridica dei comportamenti esterni che si presentano quindi come dei caratteri propri ed intrinseci del diritto e che possono essere quindi giustificati in forza della calcolabilità del diritto e della certezza degli scambi giuridici.

Per saperne di più:

Per una visione di insieme e un approfondimento degli studi in materia di apparentia iuris si consiglia A. Falzea, Apparenza (1958), in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Milano, Giuffrè, 1997; può essere interessante consultare A. Febbrajo, F. Gambino, Il diritto frammentato, Milano, Giuffrè, 2013. Nell’articolo sono inoltre citati H. Kelsen, Dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1975; R. Calvo, Diritto civile, Il contratto, Volume II, Zanichelli, Torino, 2015 e ancora A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche, il concetto del diritto, Milano, UTET, 2008.

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