di Francesca Leonardi

1. Il Regolamento UE della Commissione recante iscrizione della “Longkou Fen Si” nel registro delle indicazioni geografiche protette e il disciplinare di produzione.

Il regolamento UE della Commissione del 29 ottobre 2010, n. 978, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni e delle indicazioni geografiche protette, ha riconosciuto alla pasta alimentare cinese Longkou Fen Si la qualifica di indicazione geografica protetta.

Si tratta del primo prodotto alimentare cinese a ricevere il riconoscimento di IGP dall’Unione europea. In base all’art. 5 del Regolamento n. 2006/510/CE, infatti, anche un Paese terzo all’Unione è legittimato a presentare la domanda di registrazione (ultra, sub 3). Il Longkou Fen Si è il secondo prodotto alimentare extraeuropeo a fregiarsi del titolo, aggiungendosi al caffè di Colombia.

Secondo la disciplina europea, con indicazione geografica protetta si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo o di tale paese la cui produzione, trasformazione o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. La qualità dell’indicazione è, quindi, collegata alla reputazione o ad altre caratteristiche che possono essere attribuite all’origine geografica ex art. 2, Reg. n. 2006/510/CE (per una ricostruzione generale della disciplina sulle indicazioni di provenienza, v. L. Sordelli, Indicazioni di origine ed indicazioni di provenienza, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 134 ss.; M. Pinnarò, Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine (I-Ordinamento italiano), in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 1989; C.C. Carli, Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine (II-Ordinamento comunitario), in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 1999; S. Masini, Corso di diritto alimentare, Milano, 2008, p. 203 ss.).

Tra l’altro, altri nove prodotti alimentari cinesi sono in attesa di guadagnare il riconoscimento europeo; sette di essi concorrono alla DOP e due, ancora una volta, all’IGP. Si tratta di prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, di pesci, molluschi e crostacei freschi.

I Longkou Fen Si, come risulta dal disciplinare allegato alla domanda presentata a norma dell’art. 6 del Regolamento n. 2006/510/CE, anche detti vermicelli cinesi (cellophane noodles), sono un prodotto filiforme di amido secco fabbricato con fagiolini verdi e piselli. Tutti i vermicelli sono di aspetto bianco e translucido e hanno lo stesso spessore. La loro caratteristica più spiccata è la capacità di resistere a temperature di ebollizione senza gelatinizzazione. Alcune fasi specifiche della produzione, quali la messa in ammollo dei fagiolini verdi o dei piselli, la precipitazione e la separazione della pasta di amido, la battitura della pasta, il filtraggio e l’essicazione debbono avere luogo in una zona geografica stabilita dal disciplinare. Più specificamente, a nord della penisola di Shandong, che racchiude la città di Longkou, in seno alla regione amministrativa della città di Yantai. Il fiume Giallo e il fiume Jie, vista l’importanza dell’acqua nel processo di produzione, attraversano questa zona. Fra i fattori naturali che rendono determinante il legame causale fra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto un ruolo decisivo assume, infatti, la qualità dell’acqua che deve provenire da sorgenti site nel territorio indicato.

Fra i fattori umani, nel disciplinare viene specificato che gli abitanti di Zhaoyuan che sotto la dinastia dei Wei del Nord già padroneggiavano le tecniche di produzione dell’amido, iniziarono a produrre vermicelli sotto la dinastia Song. Nel XIX secolo, i laboratori artigianali che producevano vermicelli a partire da fagiolini verdi si stabilirono nella città di Zhaoyuan e, più precisamente, nell’attuale villaggio di Beilizhuang di Zhangxing.

La pubblicazione della domanda di registrazione della denominazione presentata dalla Repubblica popolare cinese, rimasta disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trenta giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ministeriale (del 12.03.2010 n. 44284) allo scopo di prenderne visione, estrarne copia e formulare eventuali osservazioni, non ha sollevato opposizioni. L’art. 7 del Regolamento n. 2006/510/CE, infatti, prevede che, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), ogni Stato membro o Paese terzo possa opporsi alla registrazione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. Nessuna dichiarazione di opposizione è pervenuta anche perché il par. 3 dell’art. 7 individua le condizioni affinché la dichiarazione di opposizione possa dirsi ricevibile dalla Commissione. Qualora, come del resto è accaduto, non dovesse ricevere opposizioni la Commissione può procedere alla registrazione della denominazione la quale viene poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L.C. Ubertazzi, Procedimenti e giudizi relativi alle IGP comunitarie, in Riv. dir. ind., 2010, II, p. 148 ss.).

La vicenda, nei primi giorni del novembre 2010, ha interessato molto i giornali quotidiani italiani sotto un profilo preciso: la presunta lesione del made in italy e, in particolare, la concorrenza fra i prodotti alimentari: pasta cinese e pasta italiana.

Sul presupposto che su un piano più strettamente giuridico non si realizza un fenomeno di reale concorrenza fra i vermicelli cinesi e la pasta italiana, sta di fatto che all’indomani della registrazione fra gli operatori economici italiani si è creata la volontà di realizzare un progetto (forse in un clima di competizione per contrastare il risultato ottenuto dalla Cina) denominato “una filiera agricola tutta italiana” per la produzione di una pasta creata con grano cento per cento italiano, magari in vista di un riconoscimento europeo.

Pertanto, a dispetto di un problema di concorrenza o di lesione del made in italy, con l’ingresso della Cina nel mercato del food di qualità in stile europeo, il made in china non richiamerà più solo preoccupazioni di tutela contro la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (ex art. 517 c.p.) o la pratica degli imprenditori italiani di esternalizzare per ottenere i vantaggi della manodopera a basso costo utilizzando il contratto di subfornitura, ma richiamerà anche l’idea di prodotti alimentari titolati e riconosciuti a livello comunitario che la Cina dovrà impegnarsi a difendere contro interventi di imitazione nel mercato europeo (sui temi della vendita dei prodotti industriali con segni mendaci e della delocalizzazione produttiva in ragione dei bassi costi della mano d’opera, cfr. S. Masini, Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del Made in Italy, in Dir. giur. agr. e amb., I, 2005, p. 687 e A. Vanzetti, I marchi nel mercato globale, in Riv. dir. ind., I, 2002, p. 91 ss.).

Il risultato più importante ed apprezzabile è, quindi, la conquista di cui godranno i consumatori in termini di sicurezza e di qualità del prodotto cinese che deriva dalla necessità di rispettare il disciplinare di produzione, garanzia di collegamento geografico fra prodotto e territorio mediante l’individuazione circoscritta del luogo di produzione e dei fattori naturali e umani che entrano nel processo di produzione.

2. La qualità del prodotto e la centralità del territorio. La Cina e l’individuazione degli standards.

L’applicazione alla pasta cinese (di cui è innegabile la risalente tradizione orientale nella produzione) della disciplina comunitaria costituisce, soprattutto grazie alla previsione del disciplinare, un passo avanti sulla strada della qualità di cui si avvantaggiano i consumatori, senza dimenticare però che l’indicazione geografica protetta, come segno distintivo del territorio, non tende tanto a predicare le qualità del prodotto quanto tende ad evocare la regione geografica d’origine.

Mentre la qualità del prodotto è rivalutata in ambito comunitario dal Regolamento n. 2006/510/CE e dalla previsione del disciplinare di produzione, garanzia non solo di collegamento geografico ma, altresì, di rispetto delle qualità tutelate, la disciplina internazionale riflette la centralità del riferimento al territorio con un abbassamento del profilo della qualità dei prodotti necessario per accedere alla tutela (S. Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, in Dir. giur. agr. e amb., II, 2002, p. 88).

La disciplina convenzionale di livello internazionale prevede il riferimento testuale alla notorietà del segno contribuendo all’abbassamento della soglia di accesso alla tutela mentre la disciplina regolamentare di livello europeo mantiene, ancora nella disciplina del 2006, il più rigoroso riferimento alla “reputazione” conservando uno standard più elevato di accesso all’indicazione geografica (A. Germanò, Le indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs, in Riv. dir. agr., I, 2000, p. 421). Il richiamo internazionale contribuisce ad accentuare il collegamento del segno con il territorio piuttosto che con la qualità del prodotto.

L’indicazione geografica, come segno distintivo del territorio, avrebbe, quindi, la sola funzione di indicare la provenienza di determinati prodotti senza necessariamente rinviare a standards di qualità superiori (cfr. S. Sandri, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, Padova, 1996, p. 47 ss. e A. Germanò, Le indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs, cit., p. 421).

La distintività del nome geografico non è, diversamente dalla distintività del marchio, connotazione privatistica del segno rivolta a distinguere prodotti uguali di produttori diversi, quanto, soprattutto, connotazione pubblicistica volta a distinguere prodotti merceologicamente uguali, ma diversi dal punto di vista organolettico e territoriale (cfr. S. Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, cit., p. 88 e V. Franceschelli, Le denominazioni di origine di paesi stranieri e gli obblighi internazionali dell’Italia: a proposito del caso Pilsner, in Riv. dir. ind., II, 1997, p. 376 ss.). La disciplina internazione offerta dall’Accordo TRIPs, garantendo soprattutto la provenienza del prodotto da una determinata zona, piuttosto che la sussistenza di standards qualitativi superiori, delinea l’emersione del territorio che, per il tramite della accresciuta distintività del segno che lo contraddistingue, è divenuto, accanto all’imprenditore, soggetto del nuovo ordine economico (S. Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, cit., p. 88. Per l’analisi sulle funzioni del principio di territorialità nella regolazione degli istituti del diritto industriale, cfr. P. Auteri, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”, Milano, 1973, p. 83 ss. il quale riflette sui vantaggi di una disciplina non unificata e circoscritta al livello nazionale per permettere al titolare del diritto sul marchio di controllare la qualità dei prodotti nel commercio internazionale e G. Floridia, La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico, in Il dir. ind., Milano, 2009, p. 14 ss. che esamina l’inderogabilità del principio di territorialità per i diritti di proprietà immateriale. Mentre per una riflessione generale sui “vincoli di territorialità” negli scambi economici internazionali, v. N. Irti, Norma e luoghi, Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2000, p. 9: “gli scambi economici, per intimo sviluppo e per inesauribile ricerca del profitto, non conoscono i vincoli della territorialità (…) il moderno capitalismo sempre eccede la determinazione territoriale degli Stati, o per acquisto di materie prime o di macchinari o per impiego di scoperte e invenzioni tecniche o per ricorso al credito straniero”).

Spetta, pertanto, alle autorità cinesi sostenere le caratteristiche qualitative del territorio individuando standards adeguati. La Commissione dell’Unione europea nel momento in cui iscrive la denominazione nel registro non entra nel merito ovvero non verifica preventivamente la qualità del prodotto né si preoccupa di controllare a posteriori il rispetto degli standards fissati nel disciplinare (sul ruolo della disciplina europea in tema di sicurezza alimentare nel confronto fra regole di produzione e regole di mercato, v. F. Albisinni, Nomi geografici e marchi commerciali: regole del mercato e sistemi locali, in Econ. e dir. agroalim., II, 2007, p. 23 ss.). Il disciplinare di produzione previsto dal regolamento europeo, poi, si disinteressa del luogo di origine delle materie prime e del luogo di confezionamento o di etichettatura del prodotto (in tema di etichetta come garanzia di qualità dei prodotti, v. S. Alagna, Marchi ed etichette in un sistema di qualità, Milano, 2002, p. 73 ss. Nelle pagine dell’A. si legge che “l’etichetta ha perso il tradizionale connotato di subalternità, dipendente dalla sua originaria funzione prevalentemente descrittiva, e si propone come vero e proprio strumento di tutela della qualità, anche nella prospettiva della ricostruzione di un sistema di responsabilità per violazione degli obblighi di informazione”).

Per quanto attiene agli standards qualitativi, ad esempio, sono a tutti noti i livelli di inquinamento che interessano il fiume Giallo le cui acque hanno una importanza determinante nel processo di produzione. La fauna acquifera è molto ridotta a causa dei rifiuti tossici e nocivi che molte fabbriche chimiche scaricano nelle acque del fiume. Nonostante ciò, nel disciplinare di produzione è possibile leggere che i “fiumi quali il fiume Giallo ed il fiume Jie attraversano la zona e la qualità dell’acqua è buona”.

La Cina è, a tal proposito, dotata di una importante ente amministrativo o meglio ministeriale, la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C. (AQSIQ) che potrebbe essere paragonato ad una vera e propria Autorità per la sicurezza alimentare (anche se i suoi compiti non si riducono a questo aspetto) al quale sono attribuite competenze di legislazione, di lotta alla contraffazione, di gestione dei rapporti internazionali in particolare con l’OMC, di gestione della qualità dei prodotti e di vigilanza sulla salute. L’AQSIQ fra i suoi special topics conta quelli di regolazione dei livelli di salubrità ambientale e di controllo dell’ambiente di produzione presupposto essenziale per ottenere la certificazione IGP a norma dell’art. 22 del Decree n. 78 del 2005 adottato proprio dalla AQSIQ per la tutela delle indicazioni geografiche.

Per rafforzare la sorveglianza ed il controllo sulla qualità dei prodotti, per definire le responsabilità e per tutelare i diritti dei consumatori la Repubblica popolare cinese si è dotata di una Legge sulla qualità dei prodotti (del 22 febbraio 1993) adottata dall’Assemblea popolare cinese ed entrata in vigore, nella sua versione aggiornata, l’8 luglio del 2000. L’AQSIQ come organo amministrativo e di gestione, in conformità con la legge sulla qualità dei prodotti, organizza l’attività di vigilanza per la sicurezza alimentare. Pertanto, la qualità di ogni prodotto viene sottoposta ad ispezione e controllo fino a quando dimostra di essere all’altezza degli standards fissati a livello ministeriale (art. 12).

L’interesse della Cina per la tutela della qualità e della sicurezza alimentare è, pertanto, sostanziale e rafforzato dall’esistenza e dall’operosità dell’AQSIQ dove la trasparenza e l’efficienza della sua attività non potrà che essere valutata nel lungo periodo.

3.    I Paesi terzi e la superata condizione di reciprocità.

La pasta alimentare Longkou fen si, come sopra accennato, è il primo prodotto alimentare cinese a ricevere il riconoscimento di IGP dall’Unione europea ed è il secondo prodotto alimentare extraeuropeo a fregiarsi del titolo aggiungendosi al caffè di Colombia. In base all’art. 5 del Regolamento n. 2006/510/CE, infatti, anche un Paese terzo all’Unione è legittimato a presentare la domanda di registrazione.

L’attuale Regolamento comunitario, per accordare la tutela agli Stati extraeuropei, supera l’abrogata condizione di reciprocità prevista dall’art. 12 del Regolamento n. 92/2081/CE la quale prevedeva che, fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, la disciplina si applicasse anche ai prodotti agricoli o alimentari extraeuropei a condizione che il Paese terzo fosse in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti, nonché sistemi equivalenti di controllo a quelli comunitari.

In occasione del Panel costituito nel 2004, su iniziativa di Stati Uniti e Australia e sulla base della relazione resa pubblica il 13 marzo 2005, la norma comunitaria allora in vigore che prevedeva la possibilità per i Paesi extraeuropei di registrare una IGP solo a condizione che gli stessi riconoscessero pari protezione ai prodotti comunitari, è stata dichiarata dai giudici dell’OMC (in data 20 aprile 2005 nel caso “Ec protection of trademarks”) non compatibile con il principio di non discriminazione tra produttori nazionali ed esteri (la c.d. clausola del trattamento nazionale) riconosciuto dall’Accordo TRIPs.

L’eliminazione di questo ostacolo, con l’abrogazione della condizione di reciprocità, ha permesso alla Cina di godere degli strumenti di tutela previsti oggi a livello europeo dal Regolamento n. 2006/510/CE. L’adozione del Decreto n. 78 del 2005 in tema di protezione delle indicazioni geografiche protette da parte dell’AQSIQ ha, però, certamente diminuito il gap di tutela che fino al 2005 coinvolgeva il sistema giuridico cinese.

4.    Il discorso del Direttore generale Pascal Lamy pronunciato a Shanghai il 3 novembre 2010 in occasione del 15° anniversario dell’Accordo TRIPs e l’attuazione dei principi espressi nell’Accordo.

La trasformazione sorprendente dell’economia cinese insieme alla parallela modificazione della sua collocazione all’interno del sistema commerciale internazionale hanno segnato uno degli sviluppi più significativi dell’economia globale degli ultimi 15 anni. Questo percorso evolutivo è iniziato nel 2001 quando la Cina, in occasione del Doha Round, ha deciso di aderire all’Accordo TRIPs entrando a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization).

Oggi la Cina considera la promozione dell’innovazione come una strategia di sviluppo nazionale e per tale ragione sta emergendo come uno dei principali protagonisti nel settore internazionale della proprietà intellettuale.

L’Organizzazione Mondiale del Commercio è stata in grado di fornire un insieme di regole neutro di proprietà industriale fondate sui principi dell’Accordo TRIPs. Tutti gli accordi internazionali (eccetto l’Accordo di Lisbona con limitato numero di paesi aderenti) forniscono solo principi generali che i paesi firmatari, per renderli operativi, devono implementare all’interno del quadro normativo nazionale. In questo solco, anche se solo recentemente, si inserisce la decisione quadro della Cina in materia di esecuzione della disciplina sulla proprietà intellettuale la quale cerca di chiarire e di dare applicazione ai Principi TRIPs. Secondo il Direttore Generale del WTO Pascale Lamy una migliore protezione della proprietà intellettuale è in grado di stimolare ulteriormente la creatività e di contribuire alla prosperità e allo sviluppo globale. Pascal Lamy, in occasione del seminario internazionale del 3 novembre 2010 tenutosi proprio a Shanghai per il 15° anniversario dell’Accordo TRIPs, ha sottolineato che nonostante la questione della applicazione dei Principi TRIPs, la Cina è un esempio importante di percorso in direzione di un’economia fondata sulla tutela della conoscenza e della capacità di ricerca (per il discorso del Direttore Pascal Lamy, v. il sito www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl177_e.htm). In tale ambito si inserisce, tra l’altro, il percorso di qualità e di sicurezza dei prodotti alimentari della Cina per la promozione della tutela del consumatore che ha avuto inizio proprio con la conquista il 19 novembre 2010 (data di entrata in vigore del Regolamento n. 978 del 29 ottobre 2010) dell’IGP per i cellophane noodles.

In questo contesto di progressivo sviluppo dell’economia cinese nella direzione del riconoscimento dell’importanza circa una efficace protezione dei segni di proprietà industriale, si inserisce quel complesso di disposizioni, precisamente ventisei articoli, riunite nel Decree del 16 maggio 2005 promulgato dalla General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (c.d. AQSIQ) della Repubblica Popolare Cinese per la protezione delle Indicazioni Geografiche (il testo integrale del Decreto è consultabile sul sito: http://english.aqsiq.gov.cn/. Per un’analisi sullo stato della tutela cinese delle indicazioni geografiche, v. B. O’Connor, Geographical Indications. An examination of how different countries protect GIs and an attempt to identify how many know GIs there are, in Dir. e giur. agr. alim. e amb., V, 2009, p. 305 ss. L’A. riflette sul sistema cinese di protezione delle IGP definendolo: “sui generis legal framework”. E, in considerazione del Decree n. 78 del 2005 promulgato dalla AQSIQ, aggiunge “In 2005 the number of the registered GIs in China is 323, among them 104 GIs were registered as certification marks or collective marks, 154 were registered as geographical indications products and 137 GIs is registered as marks of origin. But some GIs of the mentioned above were registered both as certification marks and geographical indication products or marks of origin, i.e. 25 GIs were registered both as certification marks and geographical indication products, 22 GIs were both registered as certification marks and marks of origin, 15 GIs were registered as geographical indication products and marks of origin, 5 GIs were registered as certification marks, geographical indication products and marks of origin”).

Il Decree dimostra che di una disciplina nazionale, seppure nel più limitato contesto delle indicazioni di provenienza geografica, la Cina si sia dotata e ciò individuerebbe, in linea di principio e salva la verifica circa l’ambito di applicazione e l’efficacia delle previsioni, un primo passo verso la possibilità da parte di un operatore economico italiano di ricevere tutela in territorio cinese con le stesse garanzie riservate ai prodotti tipici locali. Un limite tutt’ora esistente riguarda il tipo di fonte a cui è stato riservato il ruolo di protezione. Infatti, la Cina ha, almeno per ora, scelto il decreto ministeriale anziché lo strumento della legge la cui emanazione è competenza dell’Assemblea popolare cinese per fornire tutela alle indicazioni geografiche. Questo comporta sia una ricchezza in termini tecnici alla luce delle competenze degli esperti che operano presso la AQSIQ, sia una limitazione in termini di efficacia nel rapporto gerarchico delle fonti normative.

5.    Il Progetto del Doha Round nell’ambito del Negoziato agricolo del WTO.

A partire dal Doha Round del 2001 (il testo del Negoziato agricolo del wto è consultabile sul sito www.coldiretti.it/aree/pubblicazioni), su proposta dell’Unione europea, l’obiettivo dei lavori del negoziato agricolo internazionale consiste nel garantire un’adeguata protezione alle indicazioni geografiche. Infatti, quella che a livello internazionale è ricordata come la questione delle indicazioni geografiche riguarda la consultazione sull’eventuale estensione della tutela prevista dall’art. 23 dell’Accordo TRIPs ai prodotti diversi da vini e liquori. Attualmente, le disposizioni internazionali prevedono un sistema binario che accorda un diverso livello di tutela a seconda che oggetto della indicazione geografica siano vini e alcolici (art. 23) oppure altri alimenti (art. 22). L’art. 23 dell’Accordo TRIPs garantisce una tutela c.d. forte applicata indipendentemente dal rischio di confusione in quanto l’uso del nome geografico che identifichi vini o alcolici come provenienti da una zona diversa da quella in cui sono effettivamente prodotti è vietata anche se l’indicazione è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili. Mentre l’art. 22 dell’Accordo TRIPs si limita a proibire l’utilizzo di denominazioni geografiche qualora questo si basi su una rappresentazione ingannevole del prodotto o si configuri come un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10 bis della Convenzione di Parigi.

Due sono, quindi, le conquiste auspicate dall’Unione europea: l’estensione del livello più elevato di protezione per la tutela delle indicazioni geografiche anche ai prodotti diversi dai vini e dagli alcolici; la creazione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche per i vini ed i liquori con l’allargamento di tale meccanismo di registrazione a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari.

Sebbene l’Europa abbia ottenuto l’inclusione nell’Accordo TRIPs delle denominazioni geografiche come distinta categoria del diritto industriale e una forte protezione di vini ed alcolici, di prevalente provenienza italiana e francese, non si riuscì a prevedere un sistema uniforme di tutela delle denominazioni geografiche lasciando ai singoli membri dell’OMC il potere discrezionale di determinare gli strumenti legali per la protezione delle denominazioni. Si è creato così un sistema frammentato che rende difficile una efficace difesa delle diverse realtà agroalimentari e non garantisce pronte contromisure contro illeciti utilizzi di denominazioni di origine. Non è, quindi, una sorpresa che l’Unione Europea (ed in particolare l’Italia e la Francia, paesi ricchi di tradizioni locali) resti ferma nel chiedere, nell’ambito dei negoziati del Doha Round, uno standard internazionale più elevato di protezione delle indicazioni geografiche e dall’altro che Stati come Stati Uniti, Argentina, Canada, Cile, Nuova Zelanda cerchino, invece, nel più lecito gioco della concorrenza internazionale, di ostacolare tale risultato (J. Martire, OMC, Indicazioni geografiche: lite UE-USA, in Imprese e mercati, 2007, n. 135, p. 20, consultabile sul sito www.ildenaro.it).

Nel contesto del Doha Round, dove le questioni sui punti dibattuti sono ancora oggi irrisolte, rispetto alle posizioni estreme di USA e Unione europea, la Cina ha giocato un ruolo di compromesso, soprattutto in relazione alla questione della creazione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche dimostrando la sua autonomia rispetto al blocco americano e la sensibilizzazione verso le istanze di tutela proposte dal versante europeo.

6.    La globalizzazione, la Cina e la tutela della qualità, delle trazioni e della identità culturale.

Per l’Italia, paese ricco di tradizione e all’avanguardia nella tutela della conoscenza e dell’innovazione, l’obiettivo da perseguire per la salvaguardia della sua identità e delle sue ricchezze consiste nel riuscire a coniugare, a livello internazionale, l’elemento local dei prodotti tipici con la necessità di una tutela global (C. Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, in Riv. dir. ind., 2004, I, p. 60 ss.). Anche altri Paesi come Honduras, India, Repubblica Dominicana, Indonesia, Nicaragua sono favorevoli ad un regime di forte tutela delle denominazioni per migliorare la commerciabilità di prodotti come tè, caffè o riso. La protezione internazionale delle denominazioni geografiche è stata, infatti, considerata come un utile mezzo normativo per la protezione della cultura tradizionale nella misura in cui i prodotti geografici abbiano una forte connessione con il territorio e riflettano il peculiare legame storico tra una regione ed il prodotto.

L’interesse verso una tutela forte delle denominazioni di origine a livello internazionale varia a seconda delle quantità di prodotti tradizionali che un paese possiede. Questo spiega il differente interesse che possono avere gli Stati Uniti d’America che, da una lato, per le loro particolari caratteristiche, sono poco ricchi di prodotti tradizionali autoctoni e l’Unione europea, dall’altro, in cui paesi come Italia e Francia sono in cima alle classifiche dei prodotti tradizionali e d’eccellenza. A questo scopo risulta fondamentale la tutela del nome geografico indicativo del luogo di produzione che viene, pertanto, concesso in uso a chi rispetta determinati standards di produzione garantendo il legame fra prodotto, luogo e qualità.

La Cina che nel dialogo internazionale ha avuto, in parte, un ruolo distinto da quello degli Stati Uniti d’America anche se, per un certo tempo, ha goduto degli effetti della condotta ostruzionistica americana, oggi tenta di allinearsi all’Europa affrontando un percorso di crescita per la tutela della ricerca e dell’innovazione volendo concorrere a livello globale consapevole della sua identità e delle sue tradizioni da difendere.

La Cina e gli Stati Uniti d’America condividono ancora oggi, insieme con il Canada e i paesi asiatici nella loro totalità, la mancata adesione all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 ratificato dall’Italia nel testo rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967, con legge 28 aprile 1976, n. 424. I Paesi aderenti a tale accordo non sono numerosi e, in generale, si è portati a ritenere che i paesi non partecipanti siano proprio quelli privi di tradizioni produttive da difendere (C. Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, cit., p. 60 ss.).

Il principio che i Paesi dell’Unione europea intendono affermare nel contesto internazionale e che la Cina, aderendo al sistema europeo di tutela sembra condividere, consiste nel mantenere e nel valorizzare le specificità culturali, sociali e territoriali perché il mercato globale non significhi soppressione del valore della produzione agricola locale espressione, pur sempre, di un territorio determinato (cfr. C. Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, cit., p. 60 ss. e S. Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, cit., p. 90).

La globalizzazione non deve eliminare ma deve enfatizzare la tendenza al pluralismo. Le norme TRIPs, infatti, inseriscono la territorialità all’interno della spazialità del commercio senza frontiere componendo la struttura della c.d. rete invisibile degli scambi (locus artificialis per eccellenza) di loci distinti e ben individuati capaci di trasmettere al prodotto connotati peculiari (S. Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, cit., p. 91).

Nel rapporto fra omogeneizzazione e differenziazione, fra universalismo e particolarismo, cogliere e valorizzare le singolarità di ogni patrimonio culturale locale significa estrarne un contributo specifico ed irripetibile al processo di produzione e circolazione di beni che non siano solo merci ma anche conoscenza di valori e di tradizioni (S. Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, cit., p. 92. Sul recupero, nella logica del mercato globalizzato, del rapporto fra prodotti e territorio ad opera dell’Accordo TRIPs, v. anche A. Germanò, Le indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs, cit., p. 426).

Nel contesto internazionale la Cina, quindi, a parte l’antico proverbio cantonese secondo cui “si può mangiare tutto ciò che vola, nuota, striscia o cammina” sta giocando, negli ultimi anni, un ruolo non più di netta contrapposizione rispetto all’Europa ovvero si muove insieme a Paesi come l’Italia o la Francia nell’interesse di tutelare la qualità dei prodotti tipici locali e, pertanto, il patrimonio di tradizioni e di valori culturali nazionali anche cercando di accelerare, a livello internazionale, i programmi di normazione per la protezione delle indicazioni geografiche protette.

Pubblicato il 7/02/2011