di Vincenzo Garofoli**

Un incontro di studio come quello odierno in tema di ragione, verità e giustizia (con la partecipazione di relatori della più varia estrazione) significa, per un processsualista, rassegnarsi alle difficoltà di un’autonomia di ruolo del processo e di una fragilità mai raggiunta dallo stesso, tanto da invocare l’aiuto a discipline tanto lontane, quanto autorevoli.

Ma mi chiedo subito: è possibile parlare di verità in un processo come quello che si ha sotto gli occhi? E se si, di quale o quali verità si discute?

Si dice che la verità storica è irraggiungibile; le altre sono quelle che si raggiungono lungo tutto lo svolgimento del processo e, di conseguenza, verità a metà o verità instabili.

Partiamo da una necessaria precisazione: è ormai accertato che quando l’esperienza giuridica presenta una moltiplicazione confusa di norme e dottrine e posizioni giurisprudenziali non sia più possibile svolgere una critica efficace all’attività del legislatore e dell’interprete senza ricorrere a quei principi risalenti che costituiscono la base del diritto in occidente (Cfr. F. Cavalla, Prefazione a Retorica, processo, verità, in AA.VV., Retorica, processo, verità, a cura di Cavalla, Milano, 2007, 11).

In questo senso, è di massima utilità l'interpretazione sistematica delle norme costituzionali in tema di giurisdizione penale: emerge un modello sostanzialmente garantista, in cui i suoi quattro assiomi di riferimento ( Nulla poena, nulla culpa sine iudicio; nullum iudicium sine accusatione; nulla accusatio sine probatione; nulla probatio sine defensione) si ricavano agevolmente dalla lettura coordinata degli artt. 24, 25, 27, 101, 102, 104, 105, 111 e 112 Cost.

In un’ottica costituzionale, quindi, alla verità si giunge tramite il processo penale, vale a dire quella serie di attività compiute da giudici indipendenti nelle forme previste dalla legge e dirette alla formulazione, in pubblico contraddittorio tra accusa e difesa, di un giudizio consistente nella verificazione o falsificazione empirica di un'ipotesi accusatoria e nella conseguente condanna o assoluzione di un imputato.

Il modello in questione è fondato su precise premesse epistemologiche: da un lato presuppone il convenzionalismo penale, e cioè la definizione in via potestativa delle forme di devianza punibile, sulla scia della formula hobbesiana auctoritas, non veritas, facit legem (e conseguentemente fuggendo, sotto il profilo sostanziale, da qualsiasi tentazione di natura cognitiva: morale, naturale, etc.); dall'altro costituisce esplicazione del cognitivismo giurisdizionale; se la norma sostanziale ha carattere costitutivo, nel modello garantista il giudizio penale ha carattere "ricognitivo" rispetto a quest'ultima, e "cognitivo" dei fatti da essa regolati. Veritas, non auctoritas, facit iudicium, come si è ben sintetizzato in dottrina.

Ma il carattere essenziale del modello garantista - recepito, è opportuno ribadirlo, nella nostra Costituzione - è nel concetto di verità che esso fa proprio: non una verità sostanziale, assoluta, materiale, bensì una verità formale, debole, relativa perché umana, "che non pretende di essere la verità". Il modello garantista respinge dunque il mito della verità come "corrispondenza", riconoscendogli al massimo la natura di principio limite, mai compiutamente raggiungibile. In aderenza alle più accreditate risultanze epistemologiche, anch'esso sposta l'accento dalla verità al rigore; ed eleva le regole procedurali da mere condizioni di validità delle decisioni giudiziarie, a vere e proprie condizioni di verità delle stesse (Cfr. F. Cavalla, Prefazione a Retorica, processo, verità, in AA.VV., Retorica, processo, verità, cit., 12).

Un processo penale garantisticamente concepito vive dunque nel ragionevole dubbio che l'approdo finale sia ineluttabilmente fallace; un dubbio che diventa addirittura atroce, quando il predicato finale è la colpevolezza dell'imputato. È allora coerente che, quando il dubbio non sia già in itinere risolvibile, prevalga l'ipotesi più favorevole all'imputato: perché da un lato, e a differenza di ogni altro tipo di indagine, l'accertamento giurisdizionale è obbligatorio, e deve ad un certo punto concludersi; e dall'altro, perché "l'errore giudiziario non è mai fecondo", essendo le sue conseguenze in gran parte irreparabili, specie se esso è compiuto a danno dell'imputato (Ferrua, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in Aa.Vv., La prova nel dibattimento, cit., p. 196, nonché G. Illuminati, voce Accusatorio ed inquisitorio (sistema), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, p. 1). Senza dire che i poteri d'ufficio sembrano saldamente "coordinati al sistema penale italiano: azione obbligatoria nonché irretrattabile; processo a oggetto indisponibile e non lo sarebbe più, almeno de facto, se a chi giudica fosse negato ogni accesso alla prova" (F. Cordero, Procedura penale, 6ª ed., Milano, 2002, p. 608). Per una critica mossa alla possibilità di configurare un principio accusatorio "puro", con relativa esclusione di ogni ipotesi di istruzione ex officio, cfr. G. Foschini, Caratteri della escussione, in Id., Il dibattimento. Studi, Milano, 1956, p. 121. Per una compiuta esegesi del "Principio d'indisponibilità" (coniato, evidentemente, sotto la vigenza del codice di rito abrogato) cfr. G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, I, Dottrine generali, Napoli, 1961, p. 177).

Ma se queste sono le premesse, va rilevato come nel corso dei decenni il discorso si sia ulteriormente sviluppato, fornendo, di volta in volta, l'occasione di poter riflettere sul significato di terzietà del giudice, sui poteri istruttori del giudice e sulle caotiche riforme che hanno riguardato il processo penale.

Si è giunti, però, ad affermazioni di principio che hanno acuito la distanza tra la verità processuale e la verità materiale sulla scorta dei dati empirici che giungevano dalle riforme legislative.

È inevitabile, a questo punto, chiedersi se il processo penale deve far emergere una verità processuale o una verità storica, ove per verità processuale si intenda quella che si manifesta nel confronto fra le due opposte versioni dei fatti che vengono presentate al giudice. Questa non sempre è uguale a quella sostanziale, anzi, per varie ragioni è spesso impossibile ricostruire in un aula di Tribunale, o comunque a posteriori, la realtà sull'accaduto.

Il processo penale, dunque, non può che accertare - e tendere a - una verità processuale, "verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto" (cfr. Cassazione penale, quinta sezione, 25 giugno 1996, Cuiuli).

La verità processuale, dunque, deve essere per forza approssimativa; l'idea contraria, secondo la quale si possa giungere in ambito processuale ad una realtà assoluta e certa, viene definita come "un'ingenuità epistemologica, che le dottrine giuridiche illuministiche del giudizio come applicazione meccanica della legge condividono con il realismo gnoseologico volgare" (Ferrajoli).

Dal punto di vista filosofico si è per lo più fatto riferimento alla definizione “semantica” di “enunciato vero” elaborata da Alfred Tarski (Tarski, The Semantic Conception of Truth and the Foundation of Semantics, in «Philosophy and Phenomenological Research», 1944, pp. 341-375, trad. it. di A. Meotti, La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica, in Semantica e filosofia del linguaggio, a cura di L. Linsky, Milano 1969, pp. 27-68). Secondo tale definizione «X è vero se e solo se p è vero», dove “X” sta per il nome di un enunciato e “p” per l’enunciato medesimo: per esempio, «l’enunciato “la neve è bianca” è vero se e solo se la neve è bianca»  (Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano 1979, pp. 91-92, n. 30; Id., La ricerca della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano 1992, pp. 1-38, alle pp. 10-2; P. Comanducci, La motivazione in fatto, in La conoscenza del fatto, cit., pp. 215-244, a p. 238; Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., pp. 21 ss.; P. Ferrua, Studi sul processo penale, cit. pp. 64 ss.; R.E. Kostoris, Giudizio (dir. proc. pen.), in Enciclopedia giuridica, XV, Roma, 1997, pp. 1-16, a p. 9; F. Stella, Verità, scienza e giustizia. Le frequenze medio-basse nella successione di eventi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, pp. 1215-1247, alle pp. 1219-1222).

Questa definizione è stata interpretata in vari modi: autorevole, anche se risalente, dottrina ritiene che, nel processo, “il controllo delle sue proposizioni protocollari”, il giudice deve appunto compierlo “attraverso il raffronto con altre proposizioni dello stesso tipo”( V. Denti, La verificazione delle prove documentali, Torino 1957, pp. 6-7), proposizioni che ne condividono il carattere assertivo pur appartenendo a un diverso contesto, quello, ad esempio, della deposizione di un teste, o dell’esame di un documento. Giacché, lo rilevava Franco Cordero in un saggio del 1963, «per controllare un giudizio, ne occorre un altro, a cui commisurare il primo» (F. Cordero, Il procedimento probatorio, in Id., Tre studi sulle prove penali, Milano 1963, pp. 1-144, a p. 6). Di lì a poco, si giungerà ad affermare che la teoria di Tarski «risulta essere la teoria della verità più adeguata in ambito giudiziario» (Ubertis, La ricerca della verità giudiziale, cit., p. 11). Essa, infatti, senza necessariamente comportare implicazioni ontologiche o metafisiche, sembra ben capace di esprimere l’eventuale conformità tra asserzioni decisorie fattuali e asserzioni probatorie fattuali (si veda, per questa ricostruzione, E. Ancona, Sul “giusto processo”, ovvero della giustizia e della verità nel processo, in Dalla geometria legale statualistica alla riscoperta del diritto e della politica – De la geometria legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la politica, ed. al cuidado de M. Ayuso, Pons, Madrid 2006, pp. 105-129, alle pp. 118-120).

Il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, d’altronde, ha dato un impulso decisivo nella concezione dicotomica della verità. Infatti alla dialettica tra pubblico ministero e giudice, con intervento della difesa in un ruolo minore ed essenzialmente critico degli accertamenti dell'accusa, è stata sostituita la dialettica tra accusa e difesa, con parità delle armi pure per i poteri investigativi, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Proprio i poteri investigativi del difensore hanno reso necessario ed attuale il dibattito sui rapporti tra l'avvocato e la verità. Dalla trasformazione in processo di parti deriva che anche il processo penale tende a risolvere i conflitti con una decisione giurisdizionale, pur rimanendo sempre l'accertamento della verità materiale la base sulla quale può fondarsi un «giusto processo». Infatti una decisione fondata sulla menzogna non può certamente definirsi giusta, tanto che è prevista, in determinati casi, in materia penale la revisione della sentenza irrevocabile di condanna (artt. 629 e s. c.p.p.), come in materia civile è prevista la revocazione (artt. 391-bis e 395 c.p.c.).

I riflessi, in ambito probatorio, sono indubbi: in ordine ai limiti di operatività dell’art. 507 c.p.p. sono emersi, sia in dottrina, che in giurisprudenza, forti contrasti interpretativi, risolti dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale con soluzioni che da più parti hanno destato delle perplessità. Nell'interpretazione prospettata dalla giurisprudenza, il potere officioso del giudice concerne tutte le prove comunque non precedentemente assunte, comprese quelle che le parti non hanno tempestivamente dedotto ed anche in assenza di qualsiasi precedente acquisizione probatoria, a condizione che esse risultino dagli atti del giudizio e la loro assunzione appaia decisiva. È pure necessario che le parti siano poste in condizione di ottenere l'ammissione delle eventuali prove contrarie.

Questo orientamento, a ben vedere, interpreta la norma de qua nel senso più strettamente affine al modello accusatorio rigidamente inteso, eliminando la malintesa dicotomia tra verità processuale e verità storica, concepita – secondo un’impostazione prettamente inquisitoria – come fine ineludibile, il cui raggiungimento, se necessario, può comportare il coinvolgimento a pieno titolo del giudice nella vicenda probatoria.

Tuttavia, la giurisprudenza – evidentemente intrisa di cultura inquisitoria – facendo leva su una presupposta indisponibilità dell’accertamento penale ha accolto l'orientamento estensivo sui limiti del potere officioso di assunzione dei mezzi di prova, con la conseguenza che devono considerarsi ammissibili in base al tenore letterale dell'art. 507 c.p.p. tutte le prove non disposte in precedenza, a prescindere dalla circostanza che si tratti di materiale istruttorio sopravvenuto o preesistente, conosciuto o conoscibile. È del tutto irrilevante che le parti siano decadute dal potere di ammissione di una prova o addirittura siano rimaste totalmente inerti, ove si consideri che l'espressione «terminata l'acquisizione delle prove» non costituisce il presupposto del potere del giudice, ma il mero momento iniziale per l'esercizio dello stesso. Questo perché il fondamento del potere ex art. 507 c.p.p. è rinvenibile nella indisponibilità della res iudicanda e nella sua naturale tensione al raggiungimento della verità storica.

Ma se tutte queste disquisizioni sorgono da una malintesa concezione di verità processuale diversa e disgiunta dalla verità materiale occorre fare un passo ulteriore e chiedersi se sia ancora il caso di proporre la dicotomia tra verità processuale e verità storica.

E prima ancora: qual è l’idea di verità? Siamo inevitabilmente condizionati dall’idea razionalistica per la quale la verità è un insieme di proposizioni evidenti da cui si potrebbero ricavare delle conoscenze fondate su valori certi. Per converso, molta parte del relativismo contemporaneo rifiuta l’idea stessa di una verità uguale per tutti perché continua a concepirla in modo razionalistico trovandola, così, insostenibile (Cfr. F. Cavalla, Retorica, processo, verità, cit., 12).

È il caso, a questo punto, di ripensare al periodo arcaico. Da esso ci viene il ricordo sbiadito nella storia occidentale di un altro modo di concepire la verità: intravista questa come una potenza che è sempre uguale a se stessa perché agisce ovunque in modi diversi, nella stessa direzione (Cfr. F. Cavalla, Prefazione, in AA.VV., Retorica, processo, verità, cit., 13).

La verità, in altri termini, assume forme diverse in rapporto alle circostanze in cui si manifesta, ma mira sempre a produrre un unico effetto: quello di dissolvere le opposizioni che via, via, si formano nella prassi tra “uomo e uomo” così che sia consentita la comunicazione tra soggetti. Questo fine viene perseguito con intensità nel processo: anzi, ne è il principio, è ciò che costituisce il processo come momento insopprimibile della vita sociale prima e oltre le sue determinazioni empiriche ottenuta con le norme giuridiche (Cfr. F. Cavalla, Prefazione, in AA.VV., Retorica, processo, verità, cit., 13).

Che il meccanismo probatorio processuale si trovi, molto spesso, nelle circostanze oggettive di non poter ricostruire fedelmente il fatto storico oggetto dell’imputazione è una circostanza difficilmente controvertibile, ma che questa constatazione giunga a delineare due verità differenti, quasi che nel processo si costruisca qualcosa di diverso e avulso dalla realtà è sbagliato, oltre che pericoloso.

La verità è una e tale rimane anche quando deve essere ricostruita nell’ambito del processo penale: tutte le discrasie che possono rinvenirsi nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono evenienze processuali cui rimediare con le regole decisorie proprie del processo penale. Se residuano dubbi sulla ricostruzione del fatto in termini di colpevolezza il soggetto imputato dovrà essere mandato assolto.

Semmai, occorre perfezionare le regole decisorie: non vi può essere contrasto assoluto tra autorità e ragione (auctoritatem cum ratione omnino pugnare non posse), altrimenti non si avrebbero leggi ma mostri di leggi (non leges essent, sed monstra legum). Quindi il buon legislatore è obbligato a coniugare il certo, che deriva dall'autorità, ed il vero, che deriva dalla ragione.

O, quanto meno, migliorare l’applicazione delle regole già esistenti: come osserva Ancona (cfr. E. Ancona, Sul “g_iusto processo_”, cit., p. 121) la veridicità del giudizio sui fatti implica un accertamento veritiero dei fatti e pone quindi l’esigenza che vi sia almeno una qualche “corrispondenza” tra l’accertamento effettuato e gli eventi del mondo reale cui la decisione si riferisce. La stessa convizione si ritrova peraltro perfino alla base della cultura giuridica dei paesi di common law, la matrice storica del contraddittorio, con riguardo alla quale si rileva come «se non si accetta qualche variante della concezione per cui la verità è una questione di corrispondenza con i fatti, i nostri sistemi probatori attuali perdono significato» (M. Damaska, Evidence Law Adrift, New Haven – London 1997, ed. it. a cura di M. Taruffo, Il diritto delle prove alla deriva, Bologna 2003, p. 138).

Sembra così tornare in gioco la concezione corrispondentista della verità, della cui versione “classica”, peraltro, la definizione tarskiana intendeva espressamente essere una riproposizione. In questo senso, la definizione tarskiana ci mostra «come possa prospettarsi la corrispondenza con la realtà, non cioè come dato immediatamente osservabile, quanto piuttosto come criterio di verificazione degli enunciati fattuali che devono essere provati. Legittimandone l’accoglimento o il rigetto sulla base della conformità con gli enunciati probatori, un siffatto criterio funge non solo da principio regolativo della decisione giudiziale sul fatto, ma altresì quale suo principio orientativo, perlomeno nella misura in cui ogni giustificata revisione delle precedenti conoscenze possa considerarsi come un passo avanti nel cammino che conduce alla verità» (E. Ancona, Sul “giusto processo”, cit., p. 122). Possono pertanto esservi gradi diversi di corrispondenza del giudizio di fatto alla realtà empirica dei fatti rilevanti.

Afferma al riguardo Ancona: «Possiamo, quindi, non sapere con assoluta certezza se un enunciato sia vero, ma possiamo sapere quando, sulla base della probabilità logica prevalente, un enunciato è preferibile ad un altro: allorché, ad esempio, nel processo un’ipotesi decisoria si dimostri capace di spiegare più soddisfacentemente l’insieme delle risultanze proceduralmente conseguite ed è confermata dal maggior numero di prove raccolte.

Si affaccia qui il concetto di “verità probabile”, da intendersi come la verità dell’ipotesi ricostruttiva dell’avvenimento concreto in questione che, allo stato delle conoscenze, più probabilmente corrisponde alla realtà. Tale verità deve peraltro poter essere individuata ed è a questo proposito che proprio l’esistenza di diversi possibili gradi di probabilità nel giudizio sul fatto pone il problema delle modalità della sua determinazione» (E. Ancona, Sul “giusto processo”, cit., pp. 123-124).

Ciò chiama in gioco il sistema probatorio adottato: è del tutto evidente, infatti, che tra i metodi impiegati per conseguire l’accertamento della colpevolezza, andrà preferito quello che più si mostra in grado di pervenire ad un giudizio sull’ipotesi accusatoria rappresentativo di quanto realmente accaduto.

relazione svolta nell’ambito del convegno dal titolo “Ragione, verità e giustizia”,

(Bari, 2 ottobre 2009)

** Ordinario di Diritto processuale penale - Università di Bari

Pubblicato il 3/12/2009

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