di Gianmichele Pavone

1. Premessa. La materia della diffamazione a mezzo stampa è un tema delicato nella regolamentazione del mondo delle informazioni. La disciplina codicistica trova la sua ratio nella necessità di garantire i soggetti da informazioni inesatte o calunniose e nell’impossibilità delle vittime di accedere alla pari ai mezzi di informazione in modo da ottenere una rettifica. Quest’ultima, peraltro, in molti casi non può cancellare gli effetti negativi della notizia iniziale ma, da questo punto di vista, il mondo di Intern      et, rispetto al mondo dell’informazione tradizionale, offre possibilità di accesso meno costose per quanti volessero diffondere in rete rettifiche rispetto a notizie inesatte. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che il semplice inserimento in rete non è sufficiente: un sito che gode di un ampio pubblico di fedeli “internauti” è in grado di ottenere un’audience molto ampia, che solo in minima parte sarebbe raggiungibile da chi volesse diffondere la smentita.
L’uso distorto di Internet dovrebbe essere disincentivato dal fatto che un sito metta in gioco la propria credibilità attraverso l’esattezza delle informazioni che diffonde, ma l’autocontrollo indotto inizia ad essere meno efficace quando cambia la natura del pubblico raggiunto: ad esempio, un sito partigiano che si rivolge ad un pubblico partigiano non vede a rischio la propria reputazione per il fatto di diffondere notizie inesatte, così come molti giornali apertamente schierati con una parte politica non vedono diminuire la reputazione, ma semmai accrescere le ragioni di fedeltà, quando diffondono notizie distorte o anche false a sfavore degli avversari politici pur di riscuotere consensi tra i propri lettori. In questo senso la reputazione di per sé non è sufficiente a garantire trasparenza e correttezza dell’informazione quando altri siano gli interessi in gioco.

Il problema della asimmetria tra potenziale calunniato e potenziale calunniatore quindi rimane anche nel mondo di Internet, un fallimento del mercato che può ben giustificare un intervento pubblico che estenda la regolamentazione e gli obblighi di obiettività anche all’attività editoriale via Internet, cenrcando di evitare di debordare in una serie di oneri nel migliore dei casi inutili e nel peggiore forieri di un controllo eccessivo.

2. Il reato di cui all’art. 595 c.p. Ai sensi dell’art. 595 c.p. (Diffamazione) chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 594 c.p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516,00.

L’art. 596-bis c.p. (Diffamazione a mezzo stampa) dispone, inoltre, che se il delitto è commesso col mezzo della stampa, lo stesso trattamento sanzionatorio, diminuito in misura non eccedente un terzo, è applicato al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore ed allo stampatore (per i reati di cui agli artt. 57 c.p., Reati commessi col mezzo della stampa periodica, 57-bis c.p., Reati commessi col mezzo della stampa non periodica, e 58 c.p., Stampa clandestina), in quanto tenuti ad esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Il bene giuridico tutelato dal reato de quo è la “reputazione” e sul punto la Suprema Corte (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 1995, n. 3247, Lambertini Padovani et al) ha avuto modo di precisare che l’oggetto della tutela penale del delitto in questione è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona: più precisamente, il bene giuridico è la “stima diffusa nell’ambiente sociale” (o “ambiente professionale”: Trib. Perugia, 28 febbraio 1992), cioè l’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro (l’opinione della persona è rilevante solo allorché sia conforme a quella sociale). Un’interessante definizione si rinviene, inoltre, in una pronuncia di merito, in base alla quale la reputazione deve essere tutelata “tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta” (Trib. Roma, 14 giugno 1990).

Soggetto attivo del reato de quo è, in primo luogo, l’autore dello scritto dal contenuto diffamatorio. Inoltre, ai sensi dell’art. 57 c.p., nonché della normativa sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43, meglio nota come legge sulla stampa, l.s.) come accennato, è responsabile anche il direttore del periodico: a titolo di concorso (quando pur consapevole della potenzialità offensiva delle espressioni utilizzate nell’articolo, ne abbia, ugualmente autorizzato la pubblicazione) ovvero per fatto proprio (se l’evento lesivo, pur non essendo voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se avesse impiegato la dovuta diligenza nel controllare gli scritti destinati alla pubblicazione). Ai sensi dell’art. 57-bis c.p., le disposizioni di cui all’art. 57 c.p., si applicano, nel caso di stampa non periodica, all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile. Inoltre, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato, il proprietario della pubblicazione e l’editore (art. 11 l.s.).

Nel delitto di diffamazione non occorre certo dimostrare l’animus diffamandi: è sufficiente il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale, con l’accettazione del rischio della realizzazione di fatti diffamatori (ex plurimis: Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26964, Poligrafici Editoriale S.p.A.).

Quanto al soggetto passivo, è irrilevante l’indicazione nominativa del diffamato, ben potendosi questa desumere da “riferimenti inequivoci” (Battaglini, Sul soggetto passivo della diffamazione, in Giust.pen., 1952, II, 594-595) a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto ma la giurisprudenza ha precisato sul punto che, comunque, la persona cui è diretta l’offesa, seppur non necessariamente indicata nominativamente, deve essere “individuabile agevolmente e con certezza” (Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 1972, Zallone). Naturalmente, il reato può riguardare soggetti non più in vita e, in tal caso, legittimati ad agire saranno l’erede o il congiunto della persona offesa (Rende, Le offese ai defunti, in Riv.pen.,X, 1901-02, 263). Non può, invece, aversi diffamazione nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una determinata categoria (anche se numericamente limitata), se le persone cui le frasi si riferiscono non siano precisamente individuabili. Infine, possono assumere la veste di soggetti passivi del delitto in questione non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche (ad es. società, associazioni, fondazioni, etc.; si veda Battaglini, Capacità passive di diffamazione nelle collettività, in Riv.dir.sport., 1949, n. 3-4, 92).

Con riguardo all’elemento materiale, la diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone lesiva della reputazione (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 1989; Cass. pen., sez. I, 15 maggio 1979; Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 1950), anche se la comunicazione e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee alla trasmissione e contestuali tra di loro, ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall’agente. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in un caso di diffamazione posta in essere attraverso Internet, come il reato si consumi al momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa, trattandosi di un reato di evento non fisico ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo dell’espressione offensiva (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741). La dottrina (Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte spec., Dei delitti contro la persona, Milano, 1999, 203), invece, ritiene che si tratti di un reato di pericolo, non richiedendosi un effettivo pregiudizio per la reputazione del soggetto passivo.

3. La scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez III, 4 luglio 2006, n. 15270) vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità delle notizie (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) la continenza, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica, evitando termini esclusivamente insultanti; c) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione (ex plurimis: Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999; Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5252). Con particolare riguardo al requisito della verità dei fatti, non vi è dubbio che il giornalista non debba solo verificare l’attendibilità della fonte della notizia ma anche accertare e rispettare la verità sostanziale dei fatti narrati.

Il problema si pone, però, in relazione ai fatti dichiarati da altri, oggettivamente offensivi e riportati dal giornalista nell’articolo.

La giurisprudenza (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140, Galiero e Galiero et al.) ha statuito che la condotta di chi pubblichi il testo di un’intervista riportando, anche se “alla lettera”, dichiarazioni che abbiano oggettivamente contenuto lesivo della reputazione altrui, non è di per sé scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, rimanendo pur sempre a carico dell’autore dell’articolo il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite. Non esistono, inoltre, “fonti informative privilegiate” (Cass. pen., sez. un., 23 ottobre 1984, n. 8959, Ansaloni) ed è dovere del cronista esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione.

Tuttavia, deve ritenersi esclusa l’illiceità penale della condotta se il giornalista, assumendo una posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall’intervistato nei confronti di altri, quando l’intervista in sé, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al contesto più generale in cui le dichiarazioni siano state rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare, conseguentemente, l’esercizio del diritto di cronaca. L’espressione “verità oggettiva della notizia”, infatti, può essere intesa sotto un duplice significato: sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia in sé, indipendentemente dalla veridicità del suo contenuto. Occorre, però, che tale dichiarazione costituisca di per se stessa un fatto così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza – contestualmente alla sua comunicazione e non successivamente, in sede di giudizio – che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni di responsabilità (in tal senso: Cass. civ., 12 dicembre 1988, n. 6737). Il diritto di cronaca, infatti, presuppone la “fedeltà dell’informazione”, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta, derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro di fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi divulgata (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060; Cass. civ., 29 agosto 1990, n. 8693).

In una dettagliata pronuncia della Cassazione del 1984 (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), di ben 35 pagine di lunghezza, si rinvengono i criteri stringenti che i giornalisti devono rispettare per non incorrere nei rigori della legge (si vedano, per completezza: Abruzzo, Codice dell´Informazione, a cura del Centro di Documentazione Giornalistica, 1020; Marescotti, Piccola guida per evitare querele, citazioni per danni e altri guai in tribunale Possibili conseguenze penali e civili dell’uso incauto delle mailing list e del PhPeace. Prontuario per i redattori con le norme di riferimento, agosto 2005, in https://www.peacelink.it/diritto/a/41962.html):

- vi può essere un illecito civile anche in assenza di un illecito penale;

- la verità dei fatti non è rispettata se è “mezza verità”, o verità incompleta e che in tal caso la “mezza verità” può essere equiparata alla notizia falsa;

- il giornalista non deve ricorrere ad “insinuare” attraverso l’uso delle virgolette (è il “sottinteso sapiente”, tale da far leggere fra le righe una verità non detta del tutto);

- non bisogna ricorrere a “accostamenti suggestionanti” (ad esempio scrivere di una persona che si vuol mettere in cattiva luce e scrivere nella frase successiva “il furto è sempre da condannare”);

- non bisogna usare insinuazioni con la tecnica di frasi del tipo “non si può escludere che...” in assenza di alcun serio indizio;

- è offesa anche il ricorso a toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, specie nei titoli.

4. Configurabilità del reato di diffamazione a mezzo Internet.  Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici (si veda, ad esempio, l’art. 623-bis c.p. in tema di reati contro l’inviolabilità dei segreti), non ha ritenuto di mutare o integrare la normativa con riferimento ai reati contro l’onore (artt. 594 e 595 c.p.), pur essendo intuitivo che questi ultimi possano essere commessi anche per via telematica o informatica. Pensando, ad esempio, alla trasmissione di comunicazioni via e-mail, ci si rende facilmente conto che è certamente possibile che un agente, inviando a messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Ovviamente, l’azione è altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore anche se l’agente immette il messaggio in rete con modalità diverse.

Dottrina e giurisprudenza sono, dal canto loro, oramai in accordo, ritenendo che nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595, co. 3, c.p. debba essere ricompresso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Analogamente, per “altri mezzi di pubblicità” si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

È noto che il reato di diffamazione si consumi anche se la comunicazione e/o la percezione non siano contemporanee e contestuali ma, mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo posta o e-mail è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi ad uno o più destinatari, nel caso in cui l’autore del reato crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (anche se nell’ambito limitato di coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica o l’autorizzazione a connettersi).

Partendo da tale premessa, si giunge agevolmente a ritenere che l’utilizzo di Internet integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio – solo lontanamente paragonabile a quella della stampa ovvero delle trasmissioni televisive o radiofoniche – rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale. Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione più “democratico”: chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio “sito”, ovvero utilizzarne uno altrui. Poiché le informazioni e le immagini immesse nel web, relative a qualsiasi persona, sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo, il reato, di conseguenza, si consuma al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all’agente che alla persona offesa (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

In relazione al mezzo di comunicazione in questione sono ben ipotizzabili, inoltre: sia il tentativo, laddove l’evento non si verifichi perché, per una qualsiasi ragione, nessuno “visiti” quel determinato sito); sia il reato impossibile, ove l’azione sia inidonea, quando ad esempio l’agente faccia uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consenta l’accesso ad uno spazio web ed in realtà il messaggio non venga mai immesso in rete (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

5. I soggetti responsabili del reato. Un problema di non secondaria rilevanza è quello relativo all’individuazione dei soggetti sui quali gravi la responsabilità per il fatto illecito commesso.

Il principio costituzionale secondo cui “la responsabilità penale è personale” (art. 27, co. 1, Cost.), indirizza la proposizione dell’azione nei confronti di coloro che abbiano provveduto alla materiale immissione del messaggio denigratorio in rete.

Tuttavia, prescindendo da questa ovvia soluzione, risulta controversa la possibilità di configurare una responsabilità per culpa in vigilando in capo ai gestori dei siti Internet per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto.

Inizialmente, si è fatto riferimento alle norme sulla responsabilità dell’editore di una testata giornalistica, ed in particolare all’art. 57 e 57-bis c.p., relativo ai reati commessi a mezzo stampa, equiparando il gestore di un sito internet ad un responsabile editoriale ed attribuendo a costui l’obbligo di verificare la legittimità di tutto il materiale pubblicato sul proprio server, compreso quello inviato da terzi. Parte della dottrina, inoltre, ha richiamato l’art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, in Gazz. Uff. 9 agosto 1990, n. 185, suppl. ord.), che attribuisce gli stessi obblighi dell’editore di una testata al gestore di una radio o di una televisione. Secondo questa impostazione emergerebbe, pertanto, una corresponsabilità del gestore nell’illecito commesso dall’utente, consistente nel mancato adempimento dell’obbligo di monitoraggio del materiale inviato sul proprio server.

Tale ricostruzione venne, tuttavia, esclusa dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che esclude – in virtù del divieto di estensione analogica – la possibilità di applicazione delle norme richiamate al mezzo di comunicazione telematico, il quale è del tutto peculiare (si veda, in particolare: G.U.P. Trib. Oristano, 6 giugno 2000, n. 137). Internet, in effetti, non può essere ricompreso nella nozione di “stampa”, con la conseguenza che le norme codicistiche, nonchè la speciale disciplina legislativa per essa dettata (anche in tema di responsabilità oggettive), non possono applicarsi al nuovo mezzo di comunicazione. Pertanto, in assenza di precise disposizioni normative che regolino specificatamente la materia in esame, ed in considerazione del menzionato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità penale dei gestori di siti internet non può essere delineata a titolo di colpa per non aver impedito la commissione dell’illecito (analogamente a quanto dispone l’art. 57 c.p. per i direttori e/o vice-direttori della stampa) ma solo, eventualmente, a titolo di concorso nel reato (ex art. 110 c.p.), sempre che ne ricorrano tutti i presupposti: pluralità degli agenti; elemento soggettivo (dolo), inteso come volontà effettiva di cooperare nel reato; elemento oggettivo; contributo causale al verificarsi dell’evento.

Secondo un orientamento più recente, la nozione di “obbligo giuridico” è sostituita dalla categoria “posizione di garanzia”, che è molto più ampia e non richiede l’individuazione di uno specifico e preciso obbligo di impedire statuito da una fonte avente valenza giuridica, ma un dovere di protezione o controllo (di diritti o beni giuridici) nei confronti gli altri soggetti. Pertanto, la giurisprudenza attuale ritiene che non occorra più rintracciare una fonte esplicita e specifica di tali doveri di protezione o controllo, dal momento che la fonte può essere il sistema normativo nel suo complesso ovvero i rapporti esistenti fra più soggetti (contratto sociale: Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2007, n. 25527), oppure l’esercizio di un’attività pericolosa (Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 24201), etc. (si vedano anche le recenti pronunce: Cass. pen., sez. IV, 4 marzo 2009, n. 10819; Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2008, n. 4675; Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1866; Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292; Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2008, n. 45698; Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 10857).

Il codice penale parla di omesso impedimento dell’evento. L’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi decenni interpreta tale locuzione in senso estensivo, come “omesso impedimento del reato commesso da altri” (sul punto, ex plurimis: Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 2005, n. 3124) e da qui nasce e si è ormai consolidata la figura del concorso mediante omesso impedimento del reato commesso da altri (artt. 110 e 40, co.2, c.p.). Sulla base di tale principio, per rispondere di tale peculiare forma di concorso la causalità è costituita proprio dall’omesso impedimento che equivale ad un diretto e attivo contributo causale.

Esemplificativamente, può essere menzionata una sentenza del Tribunale di Aosta del 5 maggio 2006 la quale ha equiparato da un punto di vista giuridico la posizione del gestore di un blog a quella del direttore responsabile di un prodotto editoriale cartaceo, condannando quest’ultimo per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Secondo tale pronuncia: “il gestore di un blog ha il totale controllo di quanto viene postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi”.

Da ultimo, va precisato che il giudizio di chiarezza che si esprime sul versante penalistico non può purtroppo ripetersi allorquando ci si sposti sul fronte civilistico, piano in cui la vexata quaestio della responsabilità dei gestori dei siti internet per fatti illeciti commessi da propri utenti è oggetto di pronunce giurisprudenziali discordanti e diametralmente opposte.

6. Il locus commissi delicti. Le informazioni e le immagini immesse in rete sono fruibili, almeno potenzialmente, in qualsiasi parte del mondo e proprio per questa caratterizzazione può apparire problematica l’individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il reato commesso a mezzo Internet.

È evidente che nessuna difficoltà si presenta in ipotesi di reato commesso agendo dall’Italia in collegamento con un server situato sul territorio dello Stato, poiché il fatto viene interamente realizzato entro i confini italiani e, conseguentemente, è punibile alla stregua del principio generale di territorialità (Marciano, Il reato di diffamazione a mezzo Internet - reati informatici, in Overlex, 2007, http:// www. overlex.com).

Analogamente, se l’agente opera dall’Italia su un server situato all’estero, sussiste la giurisdizione italiana ex art. 6, co. 2, c.p.

Al contrario, la situazione si presenta problematica in relazione ai casi in cui l’agente operi all’estero, ove pure sia collocato il server al quale egli acceda, ed il messaggio diffamatorio sia ricevuto, oltre che nel resto del mondo, anche in Italia (per completezza, si veda: Galdieri, Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico , Milano, 1997).

Secondo un’interpretazione errata proposta da parte della giurisprudenza: se la diffusione della notizia diffamatoria è avvenuta fuori dai confini dello Stato italiano, anche la consumazione deve ritenersi avvenuta all’estero. Questo perché la diffamazione si consuma nel momento in cui si verifica la diffusione della manifestazione offensiva diretta a più persone e, in caso di manifestazione separata, alla seconda persona. Quindi, quando il messaggio è stato diffuso su sito internet, benché esso sia leggibile (anche) in Italia, ciò non significa che parte della condotta si sia necessariamente verificata sul nostro territorio nazionale. Si tratta, infatti, di reato istantaneo ed in Italia si è verificata solo parte della diffusione, se non la mera percezione; in tale momento (percezione da parte dell’interessato) si verifica il danno, ma non si consuma il reato, in quanto gli elementi costitutivi della fattispecie sono già tutti presenti.

Secondo la Cassazione (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.) ed autorevole dottrina (Mantovani , Diritto penale. Parte generale, Padova, 1992, 427; Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, 1996, 502 ss.) tale assunto è errato. La diffamazione è un reato di evento, inteso quest’ultimo come avvenimento esterno all’agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) dell’espressione offensiva. Pertanto, la percezione non è un elemento costitutivo della condotta: è un atto non certamente ascrivibile all’agente, ma ad un soggetto diverso, anche se è conseguenza dell’operato dell’agente. Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa.

Per di più, nel caso in cui l’offesa venga arrecata tramite Internet, l’evento appare temporalmente, oltre che concettualmente, ben differenziato dalla condotta. Invero, in un primo momento, si ha l’inserimento in rete, da parte dell’agente, degli scritti offensivi e/o immagini denigratorie, e, solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore, giorni, etc.), i terzi, connettendosi con il sito e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell’evento.

Orbene, l’art. 6, co. 2, c.p., stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia conseguenza. La c.d. teoria dell’ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto - reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l’evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato all’estero e conclusosi (con l’evento) nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano (sul punto si vedano: per la dottrina, Siniscalco, Locus commissi delicti, in Enc. Dir., 1974, XXIV, 1054 ss.; per la giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741, cit).

7. La valenza probatoria delle schermate di Internet. Una volta stabilito che in astratto è configurabile la diffamazione a mezzo Internet, occorre chiedersi come sia possibile dare la prova processuale dell’esistenza di uno scritto o filmato o immagine diffamatoria.

Non bisogna dimenticare che la pagina web incriminata potrebbe essere cancellata dopo poche ore dalla pubblicazione, quando il reato è già stato commesso ed il danno prodotto. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro stessa natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, pertanto, deve escludersi che abbia qualità di documento, con conseguente efficacia probatoria, una copia su supporto cartaceo (una mera stampa dalla pagina web) che non risulti raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un determinato periodo temporale (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2912).

Si impone, quindi, la necessità di fornire certezza al contenuto del testo diffamatorio e dimostrarne la data certa. Tale impellenza viene soddisfatta con una produzione della copia conforme della pagina web, proprio al fine di cristallizzarne il contenuto in un preciso istante temporale (più diffusamente sull’argomento: Perrella, La prova nella diffamazione a mezzo internet, in http://www. studiolegaleperrella.it).

Posto che la pagina web costituisce “documento informatico” (rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti) ai sensi dell’art.1 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, suppl. ord. n. 93) e che, ai sensi all’art. 23, la copia del documento informatico – su supporto cartaceo o digitale – è valida se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina web potrà essere eseguita da un notaio (oltre che da un cancelliere, segretario comunale, etc., ex art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, suppl. ord. n. 30) il quale adatti alle peculiarità del documento informatico la tipica attività notarile di rilascio di copie autentiche. Tale certificazione di conformità costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza.

Per quanto riguarda più precisamente la copia su supporto informatico, il notaio dovrà: 1) eseguire la copia di tutte le informazioni visualizzate; 2) apporre l’attestazione di conformità, indicando il browser utilizzato, l’ora, gli eventuali certificati di sicurezza e l’indirizzo della pagina, comprensivo di url; 3) apporre la firma digitale su tutti i file ovvero associare tra loro i singoli file, esempio tramite il formato zip, quindi, apporre la firma digitale su quest’ultimo.

Quanto alla copia cartacea, per ovvie ragioni, potrà essere trasposto solo un contenuto statico (a meno che non si voglia ottenere una copia parziale, non potrà essere utilizzata, ad esempio, per le pagine web con contenuti dinamici, ad es. filmati). In tal caso, dovranno essere indicati: 1) il sito internet; 2) il tipo di browser utilizzato; 3) la data e l’ora in cui la copia viene effettuata; 4) i dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza per la verifica dell’identità del sito.

Nel caso in cui l’attestazione non rispetti tali formalità richieste dalla giurisprudenza, la copia avrà efficacia probatoria minima ai sensi dell’art. 2717 c.c. (e_x purimis_: Cass. civ., sez. I, 25 marzo 1994, n. 2912).

8. Le proposte di legge. Un testo organico volto a disciplinare la materia della diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione risale al 2004 e raccoglie tutte le proposte di legge presentate sino ad allora: si tratta del Testo unificato, sottoposto alla IX Commissione Permanente, Trasporti, poste e telecomunicazioni, il 27 luglio 2004, come risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi, C. 3021 Giulietti, C. 2764 Pisapia e C. 4355 Pisapia, in materia di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.

La normativa in questione era finalizzata ad individuare nuove soluzioni per contemperare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con la tutela della dignità, della reputazione e dell’identità della persona e, nel contempo, a definire una disciplina uniforme della diffamazione compiuta con mezzi di comunicazione di massa: non solo la stampa, ma anche la televisione, la radio e la rete internet.

In primo luogo, vengono espressamente estese le disposizioni sulla stampa di cui alla l. 8 febbraio 1948, n. 47, anche ai siti internet aventi natura editoriale.

In secondo luogo, viene integrata la disciplina in materia di pubblicazione (obbligatoria e gratuita) delle dichiarazioni o rettifiche fatte dai soggetti di cui siano state divulgate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. In particolare, la normativa presentata prevede che le dichiarazioni o rettifiche relative a trasmissioni radiofoniche o televisive debbano essere pubblicate nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono, mentre quelle relative a siti informatici debbano esserlo con le stesse caratteristiche grafiche. In entrambi i casi la pubblicazione deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta. Le dichiarazioni e le rettifiche devono essere “senza commento”, e tale precisazione sembrerebbe riguardare anche le rettifiche in trasmissioni radiofoniche e televisive e nei siti informatici.

Ulteriori modifiche alla legge n. 47 del 1948 riguardano le rettifiche relative alla stampa non periodica, i criteri che il giudice è chiamato ad applicare nella determinazione del danno alla reputazione, la prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno stesso e la diffamazione a mezzo stampa.

L’art. 2 del testo unificato, inoltre, sostituisce gli articoli 57, 594 e 595 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, il reato di ingiuria e il reato di diffamazione. In particolare, è espressamente estesa anche ai direttori o vicedirettori responsabili delle testate radiofoniche e televisive la responsabilità – già prevista per i direttori di periodici – per gli eventuali delitti commessi attraverso tali mezzi di comunicazione in conseguenza di una omessa vigilanza da parte loro. Inoltre, la pena prevista per l’ingiuria verbale e l’ingiuria per mezzo di scritti, disegni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche diretti alla persona offesa viene estesa anche all’ingiuria effettuata a mezzo di comunicazione telematica. L’autore dell’offesa non è punibile se pubblica dichiarazioni o rettifiche ai sensi della citata legge sulla stampa, come modificata dal presente testo unificato, ma se l’autore dell’offesa è un giornalista, in caso di recidiva, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dalla professione. Viene, infine, eliminata la previsione della pena detentiva, nel contempo elevando nel massimo le relative pene pecuniarie.

L’art. 3 aggiunge un comma all’articolo 427 c.p.p., il quale prevede che per i reati procedibili a querela della persona offesa il giudice, se emette sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, condanna il querelante alle spese processuali ed eventualmente a rifondere l’imputato delle spese da lui sostenute o anche a risarcirgli il danno. In virtù della novella, il giudice potrebbe altresì condannare il querelante al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Infine l’art. 4 contiene una disposizione transitoria, la quale dispone che siano convertite in pene pecuniarie le pene detentive comminate per i reati di diffamazione o ingiuria che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non siano ancora state eseguite o siano in corso di esecuzione.

9. Il caso Google. Da poco si è concluso il primo processo penale al mondo per la diffusione di contenuti diffamatori sul web, da molti ritenuto “ridicolo”, con una sentenza che, secondo Marco Pancini, responsabile dei rapporti istituzionali del motore di ricerca, è “un attacco ai principi fondamentali di libertà”.

Il Tribunale di Milano ha condannato tre manager di Google, il più famoso motore di ricerca al mondo, nell’ambito del procedimento avviato nel capoluogo lombardo dopo la diffusione in rete, nel 2006, di un video shock in cui un minore disabile veniva vessato dai compagni di scuola, con condotte di c.d. bullismo. In particolare il Tribunale, ha condannato gli imputati per violazione della legge sulla privacy a sei mesi di reclusione con pena sospesa e li ha invece assolti dal reato di diffamazione, mentre l’accusa aveva chiesto pene comprese tra 6 mesi ed un anno di reclusione.

I giudici di Milano, secondo alcuni, avrebbero stabilito che i responsabili di una piattaforma di hosting di siti internet sono penalmente responsabili per l’attività illecita commessa da terzi. Tuttavia, secondo i difensori degli imputati Giuliano Pisapia e Giuseppe Bana, non è stato accolto dai giudici milanesi il principio che pretendeva un obbligo giuridico di controllo preventivo su quanto viene immesso in rete. Tutti gli imputati, infatti, sono stati assolti dal reato di cui all’art. 595 c.p.

La sentenza in questione, pertanto, per quanto ci è dato sapere in attesa del deposito delle motivazioni e della pubblicazione del testo ufficiale, non apporta alcuna novità nella materia della diffamazione a mezzo Internet che ci occupa in questa sede, ma è stata semplicemente strumentalizzata – come spesso accade – dai mass media al fine di veicolare un certo tipo di messaggio allarmistico a tutela della roccaforte di quella pseudo libertà che è rappresentata da Internet.

10. Conclusioni. Dalle questioni affrontate emerge chiaramente quanto sia estremamente difficile regolare per legge un mondo in continua mutazione come Internet, dove coesistono molti format differenti e dove occorrerebbe tracciare un confine per individuare cosa e come dovrebbe essere assoggettato ad una regolamentazione. I prodotti editoriali su Internet possono avere impatto e frequenza di aggiornamento variabili, rendendo le tematiche proposte rilevanti o meno (Polo, La Rete e le regole della Legge. Quanto è difficile regolare il mondo di Internet, in L’Attacco, 3 novembre 2007, 12).

Data la sostanziale difformità del mezzo utilizzato, che presuppone una libertà enorme non solo per quanto riguarda l’accesso e la fruizione dei contenuti, ma anche l’utilizzo con finalità divulgative, sarebbe opportuno adottare una linea estremamente cautelativa nell’estendere al mondo di Internet quei controlli e garanzie attuate nel più tradizionale mondo dell’informazione.

Pubblicato l'8/11/2010

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