di Giovanni Bonato

1. - Con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 la Corte Costituzionale torna nuovamente ad occuparsi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (relativo alla notificazione degli atti processuali in caso di «irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia») e, ribaltando il proprio precedente orientamento in materia, dichiara la disposizione impugnata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione».

La pronuncia in esame si inserisce nel solco di quegli interventi della Corte delle leggi diretti a rendere il sistema delle notificazioni degli atti processuali conforme ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale dei diritti, assicurando, da un lato, la pienezza del diritto di azione del notificante e, dall'altro lato, il rispetto e l'effettività del diritto di difesa del destinatario dell'atto; ed è proprio sulla posizione di quest'ultimo che va ad incidere la sentenza n. 3 del 2010 (per un quadro d'insieme della giurisprudenza costituzionale si rinvia a Dalmotto, E., La giurisprudenza costituzionale come fonte dell'odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 223). Al fine di comprendere le ragioni e la portata della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del citato art. 140, dopo aver brevemente descritto il procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140, tenendo conto del diritto vivente sul punto, faremo riferimento all'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia di notificazioni di atti giudiziari.

2.1. - Qualora non sia possibile eseguire la notificazione mediante la consegna personale al destinatario di una copia dell'atto (la c.d. notificazione in mani proprie, di cui all'art. 138), né attraverso la consegna di suddetta copia alle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139, l'art. 140 (rubricato “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”), contempla un meccanismo sussidiario di notificazione che prescinde dalla materiale consegna dell'atto e tende a immettere quest'ultimo nella sfera di conoscibilità del destinario. Il procedimento dell'art. 140 si articola in tre distinte formalità, compiute dall’ufficiale giudiziario: il deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l'affissione dell'avviso del deposito (in busta chiusa e sigillata) alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la spedizione a quest'ultimo di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvertirlo dell'avvenuto deposito dell'atto (si veda per tutti Mandrioli, C., Corso di diritto processuale civile, I, Torino, 2009, 479).

2.2. - Nei confronti del destinatario la notificazione ex art. 140 si perfeziona con il compimento dell'ultima delle tre descritte formalità, mentre, grazie agli interventi della Corte Costituzionale, rispetto al notificante la notifica si considera attualmente effettuata nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario (sul punto vedi infra).

La questione, sulla quale si è più volte soffermata la giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, concerne l'esatta individuazione del momento in cui la notificazione ex art. 140 si deve considerare perfezionata nei confronti del destinatario: si tratta della data di spedizione oppure di quella della ricezione della raccomandata? È agevole intuire che la risposta a tale domanda costituisce un aspetto di essenziale importanza per il destinatario della notifica quando il termine per il compimento di un'attività difensiva inizia a decorrere dalla data della notifica stessa, come ad esempio nel caso della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il cui termine decorre dalla data di notificazione del decreto al debitore ingiunto. È chiaro che la valutazione della tempestività o meno dell'opposizione ex art. 645 dipende dal giorno in cui si considera notificato il decreto ingiuntivo all'opponente.

2.3 - Ed è, infatti, proprio della tempestività di un'opposizione a decreto ingiuntivo, notificato ex art. 140, che si discuteva davanti ai due giudici a quo (il Tribunale di Bologna e la Corte d'appello di Milano) che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140. Senza poter entrare in un esame analitico delle due ordinanze di rimessione, che hanno dato luogo a giudizi successivamente riuniti e decisi nell'unica sentenza qui in commento, è sufficiente ricordare che l'art. 140 c.p.c. viene denunciato per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui – secondo la costante interpretazione data dalla Corte di cassazione (su cui vedi infra) – fa decorrere, rispetto al destinatario dell'atto, gli effetti della notificazione non – come sarebbe costituzionamente legittimo, secondo i giudici rimettenti – dalla ricezione dell'atto, o dal decorso del termine di dieci giorni di compiuta giacenza, bensì dal momento in cui l'ufficiale giudiziario spedisce la raccomandata.

2.4 - Più volte sottoposta all'attenzione della Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. – censurato nella parte in cui permetteva di ritenere che la notificazione si perfezionasse con la spedizione della raccomandata – era stata sempre dichiarata infondata, a partire dalla sentenza n. 213 del 1975 ove si legge che: nessun contrasto è ravvisabile rispetto all'art. 24 Cost. poiché «ai fini della garanzia di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette»; né trova fondamento «l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la diversa e più favorevole disciplina - per il destinatario dell'atto - che sarebbe stata dettata dall'art. 149 c.p.c. a proposito delle notificazioni a mezzo posta» che non attribuiscono al «destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall'art. 140». In diverse occasioni i giudici di Palazzo della Consulta avevano avuto modo di confermare la soluzione secondo la notifica ex art. 140 doveva considerarsi perfezionata sin dalla data della spedizione della raccomandata e non da quella del suo ricevimento (in questa direzione si vedano: le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980, la sentenza n. 250 del 1986, l'ordinanza n. 904 del 1988, tutti provvedimenti richiamati dalla sentenza n. 3 del 2010).

2.5 – Anche la Corte di cassazione, in molteplici provvedimenti, non aveva mai posto in dubbio il principio secondo cui la notificazione ex art. 140 si perfeziona, nei confronti del destinatario, già con la spedizione della raccomandata e non con la sua ricezione. In questa sede, sia sufficiente ricordare le due decisioni della Suprema Corte, rese a Sezioni Unite, richiamate dalle ordinanze di rimessione, in esame, come espressione del diritto vivente relativo all'art. 140: l'ordinanza n. 458 del 13 gennaio 2005 e l'ordinanza n. 627 del 14 gennaio 2008, le quali, pur valorizzando il ruolo dell'avviso di ricevimento, ribadivano il principio secondo cui: la notificazione «deve considerarsi perfezionata», per il suo destinatario, con la spedizione della raccomandata e non con la sua ricezione, anche «perché in tal senso orientano il tenore testuale della disposizione e la struttura del procedimento» (dalla motivazione dell'ord. n. 458 del 2005). Tale orientamento aveva suscitato le critiche di una parte della dottrina che auspicava di abbandonare la soluzione secondo la quale la notificazione si perfeziona con la spedizione della raccomandata e non con il suo ricevimento (per questa prospettiva si vedano i commenti alla citata ordinanza n. 458 del 2005 della Suprema Corte di Caponi, R., Svolta delle sezioni unite nella disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c., in Foro it., 2005, I, 699, e di Conte, R., Revirement delle Sezioni Unite sulle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c.: si sana un'incongruenza, ma ne resta aperta un'altra, in Corr. giur., 2005, 356).

2.6 – Con la sentenza n. 3 del 2010 in commento, la Corte Costituzionale ritiene, opportunamente, di dover rivedere la propria soluzione relativa alla determinazione del momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 e – posta dinanzi al fermo diritto vivente della Cassazione sul punto, che le ha impedito la strada della decisione interpretativa di rigetto – viene “obbligata” ad emanare una sentenza di accoglimento di tipo sostitutivo, il cui effetto all'interno dell'ordinamento processuale è, pertanto, duplice, poiché: da una parte viene eliminata la norma in base alla quale «la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa»; dall'altra parte viene inserita la nuova regola secondo cui la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata «o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione». La struttura della sentenza n. 3 del 2010 è, quindi, analoga a quella della sentenza n. 477 del 2002 in materia di notificazioni a mezzo posta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 «nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» (su cui vedi anche infra).

Nell'individuare il nuovo momento perfezionativo della notificazione ex art. 140, al fine di rendere la disposizione conforme al dettato costituzionale, la Corte trae ispirazione dalla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (l'art. 8, quarto comma, della L. n. 890 del 1982, n. 890, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005, fa coincidere, infatti, il compimento della notificazione dal lato del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore).

La sentenza n. 3 del 2010 merita la nostra approvazione, in quanto evita una sensibile erosione dei termini posti a carico del destinatario della notificazione. Risulta, infatti, evidente che se per il destinatario dell'atto notificato i termini per esercitare svolgere un'attività difensiva iniziano a decorrere in un momento (come nel caso di specie la spedizione della raccomandata) anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto stesso, i termini concessi dalla legge vengono di fatto erosi, da cui un'irragionevole compressione del diritto di difesa del notificato, in palese violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Vediamo, quindi, brevemente quali sono i motivi che sorreggono la decisione in commento.

3. - Come affermato nella motivazione della sentenza in esame, le ragioni che «impongono» alla Corte «di rimeditare» le sue precedenti conclusioni derivano dagli «sviluppi della giurisprudenza costituzionale» in materia di notificazioni (successivi al 1998), da cui, pertanto, non possiamo prescindere.

Nella sentenza n. 3 del 2010 viene ribadito che «risulta … ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario». Valevole per tutti i procedimenti di notificazione di atti processuali civili, come affermato dalla Corte stessa, il richiamato principio – introdotto con la sentenza n. 477 del 2002, riaffermato nelle decisioni n. 28 e 107 del 2004 e successivamente codificato all'art. 149, terzo comma (come modificato dalla l. n. 263 del 2005) – comporta un'anticipazione, nei confronti del soggetto notificante, del perfezionamento della notifica alla data in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, mentre, rispetto al destinatario, la notifica si perfeziona nel momento in cui si produce per quest'ultimo la situazione di conoscenza legale dell'atto (sul punto, tra i tanti, si rinvia a Basilico, G., La Corte Costituzionale affronta il problema delle notifiche, in Giur. cost., 2004, 3270, e a Caponi, R., La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione del processo civile (art. 149, 3° comma, c.p.c.), in Foro it., 2006, V, 165, che parla più opportunamente di «effetti provvisoriamente anticipati a vantaggio del notificante» destinati a consolidarsi «con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (o con l'evento considerato dalla legge come equivalente alla ricezione)»; per questa prospettiva anche Marzocco, A.M., Perfezionamento del “procedimento” di notificazione ex art. 140 c.p.c. e funzione dell'avviso di ricevimento, in Riv. dir. civ., 2006, II, 535).

Se, quindi, grazie al principio della scissione temporale del procedimento di notificazione, risulta eliminato per il notificante il problema del decorso del tempo necessario alla consegna della raccomandata, non sussiste alcun motivo ragionevole per sacrificare la posizione del notificato, considerando la notifica perfezionata in un momento anteriore a quando l'atto entra nella sua sfera di conoscibilità. In altre parole, venuta meno la regola dell'unitarietà del perfezionamento delle notifiche ed ammesso, per conseguenza, che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario permette al notificante di rispettare la scadenza di un termine (evitando, in tal modo, il verificarsi di una prescrizione o decadenza), alla condizione che il procedimento di notificazione si concluda validamente, è difficilmente rinvenibile la ragione per la quale si deve escludere che la notifica si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui costui riceve la raccomandata o, comunque, con la compiuta giacenza. Quindi, non si riesce più a giustificare il sacrificio del diritto di difesa del notificato con “la necessità di bilanciare gli opposti interessi” di quest'ultimo e del notificante, essendo la posizione del secondo pienamente tutelata dal richiamato principio del perfezionamento soggettivamente differenziato delle notificazioni (per analoghe considerazioni già Conte, R., op. ult. cit., 364).

Altra ragione della parziale incostituzionalità dell'art. 140 è data dal raffronto con la disciplina delle notificazione a mezzo posta. Grazie, infatti, agli interventi della Corte Costituzionale prima (sent. n. 346 del 1998) e del legislatore poi (art. 2 del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80 del 2005), è avvenuto «un capovolgimento rispetto al sistema procedente, in cui era l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall’art. 140 cod. proc. civ., perché la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza». La “discrasia”, relativa al momento perfezionativo della notifica per il destinatario tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982, e l'art. 140 c.p.c., si pone in violazione dell'art. 3 Cost., per «l'ingiustificata disparità di trattamento» rispetto a delle fattispecie normativamente assimilabili.

Terzo argomento che si rinviene nella motivazione della sent. n. 3 del 2010 è il riferimento all'«evoluzione della vita moderna e [a]gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone» che «fanno sì che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi». Tale passaggio è principalmente diretto a superare quanto affermato nella sentenza n. 213 del 1975 che aveva rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 140 c.p.c., anche argomentando sulla base dell'onere del destinatario di un atto di «predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette» in caso di allontanamento.

4. - In conclusione, la decisione in commento è indubbiamente da apprezzare nella misura in cui la Corte ci fornisce un ulteriore contributo tendente a dotare di un assetto costituzionalmente corretto il sistema delle notificazioni degli atti processuali civili. Individuare il momento perfezionativo della notifica ex art. 140 con il ritiro della raccomandata da parte del destinatario o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, permette di far decorrere i termini per il compimento di un'attività difensiva solo dalla data in cui l'atto entra effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, evitando la «retrocessione del contraddittorio» e la conseguente «riduzione dei termini a difesa» (citazioni dalla motivazione della sentenza in commento) che sarebbe avvenuta se si fosse continuato a far coincidere il perfezionamento della notifica con la spedizione della raccomandata.

Risolto il problema del momento perfezionativo, rispetto al procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. alla giurisprudenza di legittimità non rimane altro che chiarire la portata dell'avviso di ricevimento (se si tratta di un elemento costitutivo della notifica, la cui produzione è richiesta a pena di nullità, o solo di una prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio).

Pubblicato l'8/03/2010