Stalking e tutela penale

Parodi, Cesare

Stalking e tutela penale
di Cesare Parodi
Giuffré Editore, 2009

Molte sono le perplessità che hanno accompagnato l’introduzione del reato di “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.) nel nostro ordinamento ad opera del D.L. 23 aprile 2009, n. 11, recante “misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. Si è discusso, principalmente, sulla compatibilità della nuova disposizione normativa con il principio costituzionale della determinatezza della fattispecie penale. Corollario dei principi di riserva di legge e di irretroattività, sanciti dall’art. 25 della Costituzione, questo principio viene frustrato se, per indeterminatezza della fattispecie, non sia possibile stabilire a priori ciò che è vietato e ciò che è permesso.
È ostico, nel caso di specie, determinare con precisione il precetto contenuto nella nuova disposizione e, soprattutto, gli elementi distintivi rispetto ad altre fattispecie del codice penale. La serialità dei comportamenti – si è detto - è l’elemento che contraddistingue lo stalking rispetto ad altri reati quali la minaccia, la molestia o la violenza privata. Questi ultimi puniscono il singolo episodio o i singoli episodi messi tra loro in continuazione; lo stalking presuppone una serialità del comportamento che si autonomizza rispetto alle altre fattispecie di reato.
Ma questo è il punto: individuare gli elementi in base ai quali il comportamento diviene seriale. Si tratta di un problema generale, che riguarda  tutti i reati a natura abituale, di cui fa certamente parte anche lo stalking, ed anche rispetto a quest’ultimo, il legislatore ha preferito rimettere all’interpretazione dei giudici la determinazione di un elemento costitutivo della fattispecie.
La sensazione è che il concetto di “persecutorietà”, come delineato nell’art. 612-bis c.p., si ponga in contrasto con il vincolo inderogabile che il legislatore deve osservare nella strutturazione della fattispecie penale per assicurare la “certezza” delle norme penali e garantire il soggetto rispetto ad un possibile “straripamento” del potere giudiziario.
Più ombre che luci, quindi, nell’interpretazione della nuova disposizione penale, introdotta  - va detto - sull’onda emotiva legata ai recenti fatti di cronaca.
Discutere della sola disposizione penalistica, però, può non essere sufficiente per una valutazione complessiva della novella. Gli strumenti predisposti dal legislatore per contrastare il fenomeno dello stalking, infatti, vanno oltre la semplice previsione di una nuova figura di reato: la tutela della vittima è affidata, altresì, ad un sistema articolato di provvedimenti con finalità preventiva, come l’ammonimento orale del questore, che può essere richiesto dalla vittima ancor prima della querela e la nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti - art. 282-ter c.p.p. Sempre in ottica processuale, è garantita l’assunzione della testimonianza della persona offesa con incidente probatorio - art. 392, comma 1-bis, c.p.p. - al fine di limitare la reiterazione dei traumi subiti. Altre disposizioni hanno il compito di coadiuvare la vittima del reato nell’elaborazione del trauma conseguente al reato subito.
Se, da un lato, la disposizione penalistica suscita perplessità, dall’altro, non può non apprezzarsi l’approccio “generalista” adottato dal legislatore per combattere il fenomeno degli atti persecutori, intervenendo in tutti i settori in cui questi possono riflettersi. L’art. 612-bis c.p., insomma, assume gli estremi di una norma, per così dire, “di richiamo”, più efficace sul profilo general-preventivo, che nella repressione del fenomeno sociale. Dietro di essa, una serie di interventi in vari settori, sulla cui funzionalità si può discutere, ma che deve essere valutata con favore, laddove sia il frutto di una nuova tecnica legislativa, in cui la lotta ai fenomeni sociali non sia lasciata alla sola norma penale.
Ed è giusto che ogni “sforzo” interpretativo della novella non si limiti al commento della sola norma penale, ma vada oltre, offrendo una lettura complessiva dell’intervento normativo. Merito che deve essere riconosciuto a questo volume, il quale, oltre a fornire una puntuale ricostruzione interpretativa e dei problemi applicativi del reato di “atti persecutori”, offre una ricostruzione sistematica degli istituti al medesimo connessi e ai profili comparatistici, sociologici, psicologici e medico legali del fenomeno dello stalking