I rinvii legislativi al contratt...

Ilario Alvino

Ilario Alvino

I rinvii legislativi al contratto collettivo

Napoli, 2018, ed. Jovene

         

La tecnica regolativa del rinvio della legge alle disposizioni del contratto collettivo non è certo nuova nel diritto del lavoro italiano, ma negli ultimi anni è stata investita da innovazioni di rilevante entità apportate principalmente dal d.lgs. 15.6.2015, n. 81, attuativo del cd. Jobs Act. Il libro di Ilario Alvino, all'esito di una esaustiva e approfondita disamina delle ipotesi in cui la legge continua ad avvalersi di tale tecnica, rileva due aspetti di significativa discontinuità con il passato. Per un verso, si rinviene una nuova preferenza del legislatore per il ricorso ai rinvii “facoltativi”, cioè per rinvii che consentono alla contrattazione collettiva di dettare le ipotesi di utilizzazione di un certo tipo di contratto di lavoro o la disciplina di un istituto contrattuale, applicandosi, però, una disciplina legale di default laddove la contrattazione collettiva non  intervenga, a differenza dei rinvii “autorizzatori” diffusamente praticati nella legislazione previgente, secondo cui la mancata previsione da parte del contratto collettivo preclude l'utilizzo del tipo contrattuale o dell'istituto interessato. Per altro verso, il legislatore è ora giunto ad equiparare a questi fini il contratto aziendale a quello di categoria, legittimando anche il primo a dare attuazione ai rinvii della legge. Secondo la ben argomentata (e condivisibile) valutazione sistematica dell'A. tali innovazioni non hanno voluto muovere un attacco alle organizzazioni sindacali depotenziandone il potere negoziale, come criticamente denunciato da autorevoli voci dottrinali, bensì supportare un decentramento della contrattazione collettiva funzionale a soddisfare l'esigenza di adattamento della disciplina standard dei rapporti/istituti di lavoro alle specificità dei singoli contesti aziendali così da agevolare un migliore bilanciamento tra gli interessi datoriali e quelli dei lavoratori. Tale decentramento promosso dal legislatore, infatti, rimane pur sempre centralmente e saldamente “coordinato” dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ad esse continuano ad esser attribuito il potere di governare, seppur con gli strumentario dell'autonomia collettiva, i criteri di selezione dei soggetti deputati a stipulare i contratti di attuazione dei rinvii della legge nonché i criteri per prevenire e sciogliere i conflitti tra i contratti di diverso livello per mezzo del riparto delle materie di competenze di questi o delle possibilità di delega. In assenza di un intervento legislativo a riguardo, soltanto nelle “fonti” dell'ordinamento intersindacale, in particolare nel cd. Testo Unico sulla rappresentanza, può rinvenirsi la disciplina in grado di regolare il sistema in un rapporto di fattuale integrazione con l'ordinamento “positivo”. Le conclusioni dell'A. confortano anche nel senso della compatibilità costituzionale di questi rinvii legislativi di ultima generazione. L'efficacia generalizzata nei confronti dei lavoratori che esplicano i contratti collettivi stipulati in attuazione di questi rinvii non consegue in via diretta dall'autonomia negoziale, bensì dal dinamico recepimento dei contenuti di quest'ultima nell'involucro formale della legge che opera il rinvio. Ciò consente di fugare i sospetti di inconciliabilità con l'art. 39 Cost. che invece si addensano sull'art. 8 del d.l. 13.8.2011, n. 138, conv. con mod. dalla l. 14.9.2011, n. 148, che  consente alla contrattazione cd. di prossimità di derogare, anche in pejus, le previsioni della legge che investono diritti soggettivi dei lavoratori. Sul lato datoriale la scelta del legislatore di rinunciare alla previsione di criteri di selezione dei soggetti legittimati alla stipula di questi contratti è comunque giustificata dalla limitazione dei loro effetti soltanto nei confronti dei datori di lavoro che, direttamente od indirettamente, vi aderiscono.

Massimo Pallini 

 

Settembre 2018