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Intervento del Prof. Carmine Punzi
svolto in occasione della presentazione degli aggiornamenti dell'opera,
avvenuta a Roma, il 17 giugno del 1997, nell'Aula Pietrostefani del Palazzo di Giustizia

1. Siamo ormai alla conclusione di questo incontro. E mi sembra che sia emerso in modo chiaro uno dei dati caratterizzanti e qualificanti dell'Enciclopedia Giuridica Treccani.
È la scelta di realizzare un'opera viva, un'opera aperta, in grado di seguire il dinamismo del diritto senza invecchiare.
E che si sia trattato di una scelta opportuna - e direi felice – è certo verificabile in ogni campo del diritto, ma è ampiamente comprovato da quanto è avvenuto negli ultimi anni, anzi nel torno degli ultimi mesi, nel campo del diritto processuale civile.
Mi riferisco ad alcuni recenti interventi legislativi:
- la legge 5 gennaio 1994, n. 25, di riforma dell'arbitrato;
- la legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha riformato il sistema di diritto internazionale privato;
- la legge 20 dicembre 1995, n. 534, che ha realizzato la definitiva entrata in vigore della Novella del 1990 (legge n. 353/1990) e la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, entrata in vigore il 1° maggio 1995.
Questi interventi del legislatore hanno imposto il rifacimento, in qualche caso radicale, di alcune voci e addirittura l'inserimento di voci nuove.
 

2. Procedendo in ordine cronologico, viene, innanzi tutto, in evidenza la legge n. 25/1994, contenente "Nuove disposizioni in materia di arbitrato internazionale". Questa legge ha novellato le norme relative all'arbitrato interno e ha introdotto per la prima volta, nel tessuto del codice di procedura civile, un capo relativo all'arbitrato internazionale. Di qui la necessità di una nuova voce, dedicata appunto all'Arbitrato internazionale e redatta da Andrea Giardina. In tale voce si descrive l'evoluzione dell'espressione "arbitrato internazionale", che era riservata tradizionalmente all'arbitrato fra Stati o ad alcuni casi particolari di arbitrato fra Stati ed individui e si analizza, quindi, la figura dell'arbitrato internazionale quale viene riconosciuta oggi in Italia negli artt. 832 ss. del codice di rito.
Qui il carattere di internazionalità, che gli conferisce autonomia di disciplina rispetto all'arbitrato interno o estero di diritto comune, deve essere individuato, alla stregua dell'art. 832 c.p.c., o nella circostanza soggettiva che alla data della sottoscrizione del compromesso o della clausola compromissoria almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede all'estero, ovvero nel dato oggettivo che debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce. La stessa legge n. 25/1994 ha imposto il rifacimento integrale della voce parallela dedicata all'Arbitrato interno, che reca la mia firma. E devo dire che, in questo rifacimento, non mi sono limitato a registrare le numerose modifiche legislative tra le quali, certamente di grande rilevanza, la possibilità di impugnare il lodo arbitrale anche senza la previa concessione del decreto pretorile di esecutivitá, la limitazione degli effetti di questo decreto alla sola esecutivitá del lodo e non più alla c.d. "efficacia di sentenza" e, quindi, la eliminazione dal tessuto del codice anche del nomen di "sentenza arbitrale". Ho infatti tentato di procedere nel ripensamento critico dell'arbitrato, sollecitato da queste modifiche. E ho cercato di proseguire in due direzioni fondamentali.
Innanzi tutto, prendendo le mosse dal dato testuale, ove non si parla più di "sentenza arbitrale" ma sempre e solo di "lodo", ho sottolineato l'impossibilità dell'assimilazione del lodo degli arbitri alle sentenze dei giudici dello Stato. E in questa visione, squisitamente privatistica del lodo e dell'arbitrato, ho cercato di dimostrare il superamento della distinzione, che è stata propria della nostra dottrina e della nostra giurisprudenza, di arbitrato rituale e di arbitrato irrituale e di riaffermare così la reductio ad unum e quindi l'unitarietà del fenomeno arbitrale.
 

3. Sempre procedendo in ordine cronologico, viene in evidenza la legge 31 marzo 1995, n. 218, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato.
Agli aspetti rilevanti di questa riforma sono dedicate due voci nuove, opera di Antonietta Di Blase, e sono le voci del IV Aggiornamento Connessione e Litispendenza Internazionale e la voce, anch'essa nuova e, inserita nel V Aggiornamento, dedicata agli aspetti di diritto internazionale privato e processuale della Giurisdizione civile, redatta da Benedetto Costantino.
In esse si pone in evidenza la nuova impostazione dei rapporti tra la giurisdizione italiana e le giurisdizioni di altri Stati, con l'irrilevanza della nazionalità delle parti e il superamento dei principi, codificati negli abrogati artt. 2 e 3 del codice di procedura civile, secondo cui era preclusa la possibilità di deroga convenzionale da parte dei cittadini alla giurisdizione italiana; e la pendenza di una controversia dinanzi ad una giurisdizione straniera non impediva di sottoporre la medesima causa tra le stesse parti al giudice italiano, nonché della regola, che era sancita nell'art. 4, n. 3, del codice, secondo cui il giudice italiano poteva conoscere di una domanda connessa con quella già pendente davanti a lui, anche se non fosse altrimenti collegata alla giurisdizione italiana.
Con la l. n. 218/1995, recepito nell'art. 3 come lex generalis, per radicare la giurisdizione, il criterio del domicilio o della residenza, già consacrato a livello convenzionale e nell'ambito comunitario dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), e, ammessa nell'art. 4, la deroga convenzionale alla giurisdizione per i diritti disponibili, è stata sancita nell'art. 7 la regola secondo cui, non solo è possibile instaurare un giudizio tra cittadini italiani innanzi ad un giudice straniero, ma, se viene proposta successivamente la stessa domanda innanzi al giudice italiano, questo - se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano sospende il giudizio davanti a lui pendente.
 

4. Vengono, infine, in evidenza la Novella del codice di procedura civile e l'istituzione del giudice di pace.
Quanto al giudice di pace, la legge istitutiva risale al 1991 (l. 21 novembre 1991, n. 374), ma la sua entrata in vigore si è avuta solo il 1° maggio 1995. E al Giudice di pace è stata dedicata una voce nuova del IV Aggiornamento, voce redatta da Antonio Carratta e che si articola in tre parti fondamentali. Una prima, dedicata all'inquadramento del "modello italiano" del giudice di pace e ai profili ordinamentali, relativi alla selezione e allo status di questo giudice onorario. Una seconda, relativa alle competenze attribuitegli dalla legge, e una terza, nella quale vengono illustrati i caratteri del procedimento, che si svolge innanzi a lui.
Per quanto concerne la Novella del codice di procedura civile, questa venne approvata con legge 26 novembre 1990, n. 353. Tuttavia di questa complessa riforma l'unica disposizione che è entrata in vigore nei quindici giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata quella contenuta nell'art. 1, che, modificando l'art. 1284 del codice civile, aveva elevato il tasso legale degli interessi dal cinque al dieci per cento in ragione di anno.
Delle altre disposizioni della legge n. 353/1990 non solo è stato disposto il rinvio dell'entrata in vigore, ma è stata anche modificata, talvolta in modo significativo, la portata con successivi decreti legge, via via reiterati sino al d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, finalmente, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534.
L'ampiezza e l'importanza di questa riforma del codice di procedura civile ha imposto la revisione di alcune voci già esistenti nell'Enciclopedia e l'inserimento di voci totalmente nuove.
Si deve ricordare che nella riforma sono emersi due elementi di assoluta novità. Il primo è rappresentato dalla parziale reintroduzione di un principio di preclusione, che é stato via via attenuato, per le pressioni provenienti particolarmente dalla classe forense, nel passaggio dal testo originario della legge n. 353/1990 al d.l. 21 giugno 1995, convertito nella l. n. 534/1995, or ora ricordata. È stata, quindi, inserita, con il IV Aggiornamento, la voce Preclusioni, redatta da Andrea Proto Pisani e da Giovanna Tombari Fabbrini, nella quale si dà, innanzi tutto, conto delle differenze tra il sistema originario, quale disciplinato dalla l. n. 353/1990, e il sistema introdotto a seguito della l. n. 534/1995, che è un sistema di preclusioni attenuate ed elastiche, e, dopo un'analisi approfondita della nuova normativa, si affronta il grave problema delle conseguenze della violazione di tali preclusioni.
Il secondo è rappresentato dalla previsione di Ordinanze anticipatorie di condanna, di cui si legge ora la disciplina negli artt. 186, bis, ter e quater. Anche a questo argomento è stata dedicata una voce nuova, redatta da Antonio Carratta, nella quale si prende in esame, innanzi tutto, la struttura della tutela anticipatoria, forma di tutela alla quale è tradizionalmente riconosciuta la funzione di disincentivare tattiche ostruzionistiche della parte, che ha interesse a ritardare la conclusione del giudizio e, quindi, lo scopo di accelerare il soddisfacimento del diritto fatto valere in giudizio. Nella voce vengono quindi analizzate la natura e il regime positivo delle tre specie di ordinanze anticipatorie e cioè: l'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate, l'ordinanza ingiunzionale e l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.
Gli altri aspetti della riforma introdotta dalla Novella del 1990 hanno riguardato temi e istituti, ai quali erano già dedicate voci ad hoc dell'Enciclopedia, voci che sono state rifatte, talvolta in modo integrale, per l'aggiornamento dell'opera.
Tra le più rilevanti ricordo, innanzi tutto, la voce Esecutorietà, redatta da Federico Carpi, nella quale si mette in evidenza la profonda innovazione del sistema del codice del 1942 introdotta dalla Novella. Infatti nel sistema del codice del 1942 l'esecutorietà accompagnava solo la sentenza d'appello, sicché alla sentenza di primo grado non era conferita - salvo che non fosse concessa la clausola di provvisoria esecuzione - esecutorietà immediata.
Invece il testo novellato dell'art. 282 ha introdotto il principio dell'immediata ed automatica esecutorietà già della sentenza di primo grado. Ciò in analogia con quanto già disposto dalla riforma del 1973 per le sole sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro a favore del lavoratore e in applicazione del principio, al quale sono conformate - come si è detto - le ordinanze anticipatorie di condanna, che la durata del processo non deve ritardare ingiustificatamente il soddisfacimento del diritto fatto valere in giudizio.
Ricordo ancora la voce Regolamento di competenza, redatta da Modestino Acone, che nella sua esperienza di senatore della Repubblica ha offerto un contributo particolarmente significativo alla riforma del 1990. E il rifacimento di questa voce é stato imposto da un ampliamento dell'ambito di operatività del regolamento necessario di competenza, che è oggi utilizzabile anche come mezzo di tutela della parte contro i provvedimenti di sospensione del processo di cognizione.
Ricordo, infine, la voce Appello, redatta da Sergio Chiarloni, il cui rifacimento si é reso necessario per il mutamento di regime dello jus novorum in appello e per le modifiche apportate dalla riforma all'art. 345 del codice. Anche qui si è trattato di modifiche significative e di grande rilevanza per lo svolgimento del giudizio di impugnazione, giacché si è abbandonato il sistema, consacrato nel vecchio testo dell'art. 345, che sanciva sì il divieto di nuove domande in appello, ma permetteva, senza limitazioni, e salvo l'unico deterrente del carico delle spese del giudizio d'impugnazione, il deposito di nuovi documenti e la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova.
Nel testo novellato del terzo comma dell'art. 345 si legge oggi che "non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli per causa ad essa non imputabile".
Sicché l'interprete deve farsi carico di individuare la categoria delle "prove nuove", di precisare quando queste possano essere ritenute dal giudice di appello "indispensabili ai fini della decisione della causa", ovvero quando si possa riconoscere che la parte non le abbia richieste "per causa ad essa non imputabile".
Questioni di grande rilevanza non solo teorica, ma concreta, come è concreto l'interesse di chi agisce in giudizio a tutela del proprio diritto.
 

5. Mi scuso di essermi dilungato in questa illustrazione delle voci nuove e delle voci rifatte negli Aggiornamenti dell'Enciclopedia.
Ma mi è sembrato il modo migliore per fornire una prova, una testimonianza della validità dell'impostazione, nuova per un'enciclopedia, come Opera aperta.
Scrive Bruno Paradisi, nella Prefazione dell'Enciclopedia Giuridica, che la funzione della legatura aperta che l'Enciclopedia ha adottato è quella "non solo di registrare i mutamenti, ma anche di esercitarne la critica". Questa funzione è stata certamente assolta con gli aggiornamenti che ho avuto l'onore di illustrare. L'Enciclopedia, dunque, non assolve solo la funzione di strumento di conservazione del nostro patrimonio culturale, ma anche di strumento che sollecita e favorisce il rinnovamento e il progresso. In questo modo, come auspica Bruno Paradisi, mentre "tutto muta intorno a noi" saremo pronti anche "a mutare il diritto"

Carmine Punzi

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Poteri del giudice

Antonio Carratta - Michele Taruffo

I «poteri del giudice» sono oggetto di questo volume di Antonio Carratta e Michele Taruffo, il primo del nuovo Commentario del codice di procedura civile, diretto da Sergio Chiarloni ed edito dalla Zanichelli, un ampio ed ambizioso progetto editoriale articolato in complessivi 38 volumi, che con questa prima pubblicazione viene inaugurato. Vengono qui commentati gli articoli del codice di procedura civile da 112 a 120, dedicati, appunto, alla disciplina dei poteri del giudice.