In Italia l’inizio del XX secolo è caratterizzato, dal punto di vista elettorale, dalla richiesta sempre più ferma dell’allargamento del diritto di voto e poi dall’introduzione del suffragio universale. Le tappe che porteranno alla situazione attuale furono tre: 1912, 1919 e poi 1946. Durante questi tre passaggi, i limiti per accedere al diritto di voto si assottigliarono, salvo quello dell’età anagrafica, fino a scomparire.
La richiesta dell’allargamento del diritto di voto a tutti i cittadini è una delle battaglie politiche prioritarie dei partiti di massa che si erano affermati sul finire del secolo XIX. È un tema importante, necessario per comprendere l’evoluzione del sistema politico in generale, non solo di quello più propriamente parlamentare. Per affrontarlo è necessario contestualizzarlo nell’età giolittiana (legge del 1912) e nella cultura socio-politica di quegli anni.
V. anche la lezione Il voto in Italia: l'Ottocento
Nel primo decennio del Novecento, in Italia il dibattito sull’allargamento del corpo elettorale era ormai vivo da anni e la richiesta in questo senso arrivava da più parti, sostenuta da forze politiche diverse dentro e fuori del Parlamento. I criteri in vigore per selezionare gli aventi diritto al voto erano ormai obsoleti, soprattutto perché era sempre più evidente la distanza tra il mondo parlamentare (eletti ed elettori) e il paese reale.
Ovviamente, a schieramenti diversi corrispondevano motivazioni differenti, ma ormai l’ampliamento del corpo elettorale sembrava essere un provvedimento necessario, utile – secondo alcuni – anche per arginare le pressioni esterne alla Camera, che si facevano sempre più forti.
Dal punto di vista sociale, la spinta verso l’industrializzazione era portatrice di cambiamenti significativi; dal punto di vista politico, le vicende più direttamente legate alla politica estera e al panorama internazionale assumevano un’importanza sempre maggiore e il dibattito con il mondo cattolico diventava fondamentale. I cattolici, infatti, nonostante il non expedit, erano presenti nel mondo politico amministrativo ed erano pronti a entrare anche in Parlamento.
Il sistema di accesso al voto ideato nel 1882 non aveva portato i risultati sperati: il paese continuava a essere caratterizzato da un analfabetismo diffuso, nonostante la legge sull’istruzione obbligatoria in quanto, evidentemente, essa non era stata sostenuta dai provvedimenti necessari per renderla effettiva. Se il censimento del 1881 registrava, tra la popolazione maschile maggiore di 20 anni, oltre il 50% di analfabeti, quello del 1901 scendeva solo al 44% e nel 1911 le percentuali non subivano cambiamenti rilevanti; inoltre, le differenze tra il nord e il sud del paese erano notevoli: nell’Italia meridionale lo stesso dato continuava a sfiorare il 70%, senza aver registrato alcuna variazione nell’arco di 30 anni.
Così il Parlamento discusse e approvò una nuova legge elettorale per modificare i criteri di accesso al voto, senza mettere in discussione il sistema che regolava l’accesso agli scranni parlamentari (uninominale), ma aggiungendo alcune importanti norme. Con il Testo unico n. 821 del 26 giugno 1913 furono raccolte e coordinate le due nuove leggi approvate dal Parlamento in materia elettorale: la prima era quella del 30 giugno 1912 n. 665 e la seconda era la n. 648 del 22 giugno 1913.
Questa legge è comunemente ricordata come quella che istituì in Italia il suffragio universale, ma è opportuno fare alcune puntualizzazioni.
La più evidente è che il suffragio definito ‘universale’ era una prerogativa maschile: le donne continuavano a essere escluse, cosa che però – è bene ricordarlo – non scandalizzava l’opinione pubblica (per meglio approfondire il concetto, sarebbe necessaria una digressione sul ruolo della donna nella società italiana dei primi del Novecento e sul concetto di cittadinanza, come anche sui ‘timori’ che le formazioni politiche – tanto di destra quanto di sinistra – avevano circa l’orientamento politico della componente femminile del paese).
L’espressione ‘universale’ sottintende che, fermi restando i limiti di età e il godimento dei diritti politici (elementi tuttora presenti nella nostra legge elettorale), tutta la popolazione maschile ha diritto di voto: oggi votano per la Camera dei deputati tutti i maggiori di 18 anni. Invece, la legge del 1913 poneva limiti diversi da quelli anagrafici e ‘giudiziari’. Il diritto di voto era ancora considerato “l’esercizio di una capacità e non di un diritto soggettivo” e per questo fu allargato a quasi tutta la cittadinanza maschile. Il nuovo criterio introdotto nella definizione dell’elettorato attivo equiparava “l’esperienza di vita” all’istruzione e sulla base di questo concetto creava categorie diverse di elettori. Infatti, se da una parte potevano votare tutti i cittadini maggiori di 30 anni, indipendentemente dal loro grado di cultura e di censo (salvo alcuni gravi casi di inabilità), dall’altra era previsto un ‘filtro’ – direttamente riconducibile al principio liberale di ‘capacità’ – da applicare alla popolazione maschile compresa tra i 21 e i 30 anni.
Avevano diritto di voto tutti quelli che avevano frequentato il corso di istruzione obbligatorio e quanti – dato interessante – avevano prestato servizio nell’esercito, nella marina e negli altri corpi armati: in altre parole la formazione militare era equiparata a quella scolastica. È bene ricordare che, sebbene il servizio di leva fosse obbligatorio, non tutti gli idonei venivano chiamati a svolgerlo, avendo il paese un sovrannumero di giovani rispetto a quanti potevano essere reclutati. Con la nuova legge elettorale, comunque, ebbe diritto di voto il 94% della popolazione maschile che rispondeva al criterio anagrafico stabilito.
Ma la nuova legge introduceva altre importanti modifiche.
Fu stabilito che le amministrazioni locali dovevano compilare le liste elettorali (e non si doveva chiedere di esservi iscritti) e furono introdotte alcune nuove norme procedurali tese a garantire la correttezza dei risultati, come la “busta di Stato” – unica in tutte le sezioni elettorali – nella quale veniva messa la scheda votata; venne adottata la scheda stampata, con i simboli dei partiti per agevolare gli analfabeti, e gli uffici elettorali furono costituiti con la diretta partecipazione del potere giudiziario, in particolare per quanto relativo alla nomina dei presidenti.
C’erano poi alcune novità per assicurare la serietà dello svolgimento della competizione politica: le candidature dovevano essere dichiarate preventivamente e dovevano avere un certo numero di sottoscrizioni; i candidati potevano nominare i propri rappresentanti in ciascun ufficio elettorale.
L’innovazione più importante di questa legge, però, oltre l’allargamento del corpo elettorale, fu l’introduzione di un’indennità parlamentare che era stata oggetto di lunghi dibattiti. Infatti, l’assenza di qualsiasi riconoscimento economico per lo svolgimento dell’attività parlamentare limitava di fatto le candidature ai ceti più abbienti, ma il nuovo contesto politico-elettorale implicava la necessità di superare questo criterio squisitamente censitario. Se in passato si sosteneva che l’autonomia economica fosse garanzia di incorruttibilità, il Parlamento che votò il suffragio quasi universale aderì all’idea che l’indennità parlamentare fosse garanzia di maggiore democrazia.
Insomma, la legge del 1913 (o del 1912, se si fa riferimento al primo testo legislativo) è quella che ha aperto la strada a quelle successive che avranno come argomento centrale i sistemi elettorali. Infatti, se da una parte la legge del 1919 allargò ulteriormente l’accesso al voto per la popolazione maschile, dall’altra la vera innovazione del '19 fu l’introduzione del sistema proporzionale. Per quanto riguarda la composizione del corpo elettorale, invece, il processo si concluderà nel 1946 con l’introduzione del diritto di voto alle donne.
– Definisci le seguenti parole: legge elettorale, suffragio universale, procedure elettorali, scranno parlamentare, indennità parlamentare, analfabetismo.
– Perché è più corretto parlare di un suffragio ‘quasi’ universale parlando della legge elettorale del 1913?
– Quali sono le novità introdotte dalla nuova legge elettorale, oltre a quella della formazione delle liste?
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