Tranne rarissime eccezioni, durante tutto il XIX secolo i paesi che prevedevano l’elezione di una Camera selezionavano il corpo elettorale sulla base del sesso, dell’età, del censo e della capacità.
La legge elettorale che aveva regolato l’elezione del Parlamento italiano dal 1861 ricalcava quella piemontese del 1848. Nel 1882 essa venne modificata in maniera sostanziale, soprattutto quanto al meccanismo in virtù del quale si acquisiva diritto di voto.
Il tema delle leggi elettorali può essere inserito nel contesto dell’evoluzione della forma degli Stati durante l’Ottocento. Requisito fondamentale è la conoscenza dell’ondata rivoluzionaria del 1848 e delle nuove correnti di pensiero politico che si vanno affermando da quella data. Per quanto riguarda l’Italia, è necessario conoscere le vicende che portarono all’Unità, lo Statuto Albertino e l’influenza, dal punto di vista legislativo, del sistema piemontese su quello del nuovo Stato. Più in generale, i sistemi che regolano le elezioni politiche sono il punto di partenza per l’analisi del sistema dei partiti e della relazione tra società civile e politica.
V. anche la lezione Il voto in Italia: il suffragio universale
Dopo i plebisciti del 1860, che chiamarono a esprimere il proprio parere tutti i cittadini che avessero compiuto i ventuno anni e che godessero dei diritti civili, il primo Parlamento del Regno d’Italia venne eletto sulla base di una legge che riproduceva quella sabauda del 1848.
Lo Statuto Albertino divenne, dunque, la carta fondamentale del nuovo Stato:
“Art. 2 – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.
Art. 33 – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re (…).
Art. 39 – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge”.
L’elemento più interessante delle leggi elettorali è, indubbiamente, il sistema di reclutamento del corpo elettorale, perché esso aveva, ancor più del sistema scelto, delle ricadute importanti sui risultati. Non è un caso che su questo tema si sviluppasse il dibattito politico, animato soprattutto dalle forze parlamentari che entrarono sul finire del secolo in Parlamento.
Il principio a cui si ispirava la legge elettorale del 1860 era quello del suffragio ristretto: la norma definiva chi poteva esercitare il diritto di voto e, quindi, scegliere i rappresentanti alla Camera dei deputati. Non era cosa strana nell’Ottocento: si riteneva, infatti, che non tutti fossero in grado, o meglio, che non tutti avessero diritto di esprimersi su una cosa così delicata per il paese. Benché lo Statuto Albertino stabilisse che “il Re sanziona le leggi e le promulga” (Art. 7), i parlamentari le proponevano e le approvavano.
Ma quanto era ‘ristretto’ il suffragio? I dati sono molto chiari: nel 1861, il 2% della popolazione elesse i rappresentati della nazione che sedevano alla Camera, poco più di mezzo milione di votanti per 443 deputati. Una percentuale oggi scandalosa, ma assolutamente in linea, allora, con i tempi.
Il primo requisito era quello di essere maschi e di aver compiuto 25 anni. Ma il vero discrimine era dato dal censo: poteva votare solo chi pagava almeno 40 lire di tasse annue – una soglia piuttosto alta – oppure chi avesse un livello di istruzione elevato, raggiungibile, nella maggior parte dei casi, solo se si faceva parte dell’élite economica. È importante evidenziare che tra i due criteri, il primo era decisamente quello più importante, tanto che nelle liste elettorali chi soddisfaceva entrambi i requisiti veniva iscritto per il primo e non per il secondo.
Una selezione dell’elettorato di questo tipo portava naturalmente alla scelta di una classe politica che lo rappresentasse.
Con la Sinistra storica al governo, nel 1882, fu approvata una nuova legge elettorale che modificava sostanzialmente il concetto di ‘suffragio ristretto’ e invertiva i principi secondo i quali si aveva il diritto di voto. Al censo (comunque abbassato a 19,80 lire) erano preferite le capacità: per eleggere i deputati della nazione era pertanto più importante essere istruiti che ricchi. Questa nuova legge elettorale poggiava le basi su un’altra legge, già discussa e varata dal Parlamento, sull’istruzione elementare obbligatoria – conosciuta anche come legge Coppino dal nome del ministro in carica – che prevedeva la frequenza di tutti i bambini che avessero compiuto i sei anni di età delle prime due classi di scuola elementare e introduceva, tra le altre cose, lo studio dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino.
Uno degli elementi più interessanti di questa riforma è che essa ‘assorbiva’ quella sull’istruzione approvata pochi anni prima: per essere elettore, infatti, bisognava “saper leggere e scrivere” e aver superato la prova prevista alla fine del secondo anno della scuola elementare. In questo modo, se tutti avessero rispettato l’obbligo scolastico, il corpo elettorale sarebbe aumentato esponenzialmente con il passare del tempo fino a diventare – di fatto – universale.
Gli elettori quadruplicarono, superando i due milioni: l’aumento inizialmente fu dovuto alla riduzione della quota di tasse che bisognava dimostrare di aver pagato, all’abbassamento dell’età anagrafica necessaria per essere elettori e, soprattutto, a una “norma transitoria”, l’Art. 100. Questo prevedeva che, fino a quando non si fossero sentiti gli effetti della legge Coppino su quella elettorale (cosa in quel momento impossibile, le due leggi essendo state approvate a distanza molto ravvicinata), i cittadini in grado di dimostrare di “saper leggere e scrivere” pur senza alcun attestato scolastico, avrebbero ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali. Molti, pertanto, acquisirono il diritto di voto apponendo semplicemente una firma davanti a un pubblico ufficiale; altri ebbero invece un’infarinatura scolastica nelle diverse scuole per adulti nate su iniziativa del giovane partito socialista che, per aumentare le sue fila di sostenitori, tentò una campagna di alfabetizzazione finalizzata alle elezioni.
Lo studio della legge elettorale e dei suoi cambiamenti è, dunque, un tassello per analizzare in che modo i politici immaginavano e costruivano lo sviluppo del paese.
1. Nel Regno d’Italia il Parlamento era composto, come oggi, da due Camere: quella dei deputati e il Senato. Qual era la differenza sostanziale?
2. Cosa si intende per ‘suffragio ristretto’?
3. Esponi quali sono le differenze tra le due prime leggi elettorali del Regno d’Italia circa il reclutamento del corpo elettorale.
4. Perché la legge elettorale del 1882 ha uno stretto collegamento con quella sull’istruzione obbligatoria?
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