Annullaménto

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annullamento


annullaménto s. m. [der. di annullare]. – 1. L’annullare, l’essere annullato: a. di un ordine, di un’elezione, del risultato di un concorso o di una gara; a. di una prova d’esame; a. della volontà, della personalità; a. di un francobollo (più com. annullo). 2. Con sign. specifici: a. In diritto, sentenza con cui il giudice dichiara non valido e quindi nullo un negozio giuridico affetto da determinati vizî: a. di un contratto, di un testamento; a. di un atto amministrativo, per vizî di legittimità; pronuncia, sentenza di a.; in partic., a. del matrimonio, sentenza per effetto della quale il matrimonio, contratto con l’inosservanza di uno o più impedimenti, si considera come non mai avvenuto: chiedere, ottenere l’a. del matrimonio (frequente con uso ellittico: chiedere, ottenere l’annullamento). b. In matematica, riduzione a zero, di un polinomio, di una funzione; legge di a. del prodotto, legge per cui un prodotto è zero quando e soltanto quando uno dei fattori è zero. c. In psicanalisi, meccanismo di difesa con cui l’individuo tende ad annullare, a ‘rendere non accaduto’ l’appagamento degli impulsi aggressivi; si rivela in modo caratteristico nelle nevrosi ossessive.