Conciliazióne

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conciliazione


conciliazióne s. f. [dal lat. conciliatio -onis]. – 1. Il conciliare o il conciliarsi (nel sign. proprio); pacificazione: adoperarsi per la c. degli animi; tentare una c., venire a una conciliazione. Per antonomasia, la Conciliazione, l’accordo intervenuto fra la Santa Sede e lo Stato italiano nel 1929, che, sanzionato dai Patti Lateranensi, compose definitivamente la «questione romana» (v. anche concordato, n. 2). 2. In diritto: a. Nel processo civile, attività diretta alla composizione di una lite, promossa dal giudice istruttore, che è tenuto a effettuare e rinnovare in qualunque momento un tentativo di conciliazione. Anche, la composizione stessa della lite. b. C. amministrativa, procedimento ammesso per determinate contravvenzioni (quelle ai regolamenti dei comuni e delle province, alle leggi finanziarie, in materia di polizia stradale e di polizia delle acque, ecc.), secondo cui il trasgressore della legge o del regolamento può evitare l’azione penale chiedendo all’autorità amministrativa di poter conciliare la contravvenzione, pagando la somma stabilita dalla stessa autorità. c. Nel diritto internazionale, procedimento di soluzione pacifica delle controversie, che tende a raggiungere l’accordo fra le parti mediante un organo internazionale (commissione di c.) cui spetta il compito di chiarire le questioni di fatto e di formulare le proposte per la composizione della controversia.