Conflitto

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conflitto


s. m. [dal lat. conflictus -us «urto, scontro», der. di confligĕre «confliggere»]. – 1. Combattimento, guerra, scontro di eserciti: un c. armato; il primo c. mondiale; lungo, sanguinoso, immane c.; venire a c.; del c. esecrando La cagione esecranda qual è (Manzoni). 2. fig. Urto, contrasto, opposizione: c. di sentimenti, di passioni; la tua opinione è in c. con la mia; c. fra due partiti; c. sindacali, salariali; il c. tra le generazioni, tra genitori e figli. In partic.: a. In sociologia, c. d’interessi, la relazione antagonistica fra soggetti individuali o collettivi in competizione fra loro per il possesso, l’uso o il godimento di beni scarsamente disponibili; c. di classe, quello che si sviluppa riguardo all’appropriazione e al controllo dei mezzi di produzione sociale. b. In psicologia, c. psichico, stato di tensione e di squilibrio in cui l’individuo viene a trovarsi quando è sottoposto alla pressione di tendenze, bisogni e motivazioni fra loro contrastanti. 3. In diritto, situazione giuridica caratterizzata da posizioni contrastanti e incompatibili proprie di soggetti diversi, pubblici o privati, rispetto al medesimo rapporto giuridico in senso lato (diritti soggettivi, norme, poteri), e per la quale l’ordinamento positivo predispone adeguati mezzi di composizione. In partic., c. di diritti soggettivi, situazione che si produce quando più soggetti vantano diritti tra loro inconciliabili sul medesimo oggetto, risolta dalla legge con particolari criterî di composizione, che si traducono nella subordinazione o nel sacrificio di un diritto rispetto a un altro; c. di norme, compresenza di due o più imperativi giuridici aventi efficacia di legge che siano tra loro incompatibili per identità della materia disciplinata e diversità della disciplina. C. di poteri, situazione che si verifica quando, in una ripartizione di poteri e competenze tra pubbliche autorità, una pubblica autorità eserciti un potere spettante ad altra autorità, invadendone la sfera di competenza; si distinguono c. interni, che sorgono tra organi del medesimo potere (tale è, per es., il c. di competenza, che si verifica quando la stessa causa civile viene promossa davanti a due o più giudici ordinarî, ovvero quando due o più giudici ordinarî si siano dichiarati competenti o incompetenti a decidere la stessa causa), e c. esterni, che sorgono tra autorità diverse (sono tali, per es., il c. di giurisdizione, che si produce quando due giudici, uno ordinario e uno speciale ovvero ambedue speciali, si dichiarino entrambi competenti o incompetenti a decidere la medesima controversia; il c. di attribuzione, che si determina tra organi appartenenti alla sfera costituzionale nell’esercizio di poteri disciplinati da norme costituzionali a seguito della violazione dei limiti di competenza spettanti agli organi medesimi con invasione e menomazione delle potestà proprie di altri organi costituzionali: per es., i conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e quelli tra lo stato e le regioni). C. d’interessi, situazione giuridicamente anomala nella quale si viene a trovare chi è titolare di interessi economici da difendere e nello stesso momento di poteri che gli permettono di produrre leggi e regolamenti su quegli interessi. In diritto internazionale, c. internazionale di interessi, rapporto in cui si trovano gli interessi di due o più stati quando risultano tra loro incompatibili, nel senso cioè che gli interessi di uno stato non possono essere soddisfatti senza che quelli dell’altro siano sacrificati. In diritto internazionale privato: c. di leggi, situazione che si determina allorché una fattispecie può essere sottoposta alla disciplina degli ordinamenti giuridici di due o più stati; norme di c., l’insieme di norme che, in ogni stato, consentono di dirimere il conflitto di leggi, identificando la legge applicabile alle fattispecie che presentino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento del foro.

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