Depòṡito

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deposito


depòṡito s. m. [dal lat. deposĭtum, part. pass. neutro sostantivato di deponĕre «deporre»]. – 1. a. Atto con cui si depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso: d. di una merce in magazzino; d. dei bagagli alla stazione; dare, lasciare, affidare, e ricevere, avere, tenere in d., in consegna, in custodia; lasciare un libro in d. (in biblioteca), farlo mettere da parte a propria disposizione per continuarne la lettura o lo studio nei giorni successivi. Sotto l’aspetto più strettamente giuridico, il deposito è un contratto col quale una persona (depositario) riceve da un’altra (deponente o depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla a suo tempo o restituire altrettanto se si tratta di una cosa fungibile e soprattutto di denaro; in partic., d. bancario, ciascuno dei varî tipi di contratto bancario (d. a risparmio, d. in conto corrente, d. a scadenza fissa, d. fiduciario, ecc.) con cui si consegna una somma di denaro a un istituto di credito, che ne acquista la proprietà e assume l’obbligo di restituirla, a richiesta (d. libero) o alla scadenza del termine convenuto (d. vincolato); fare, eseguire un d. in banca (anche di titoli, sia in custodia sia a garanzia di operazioni di credito; di altro tipo è l’affidamento che si fa a una banca di oggetti di valore perché siano custoditi nelle cassette di sicurezza: v. cassetta, n. 1 b). Con riferimento a merci: d. nei magazzini generali; d. doganale, istituzione che ha lo scopo di custodire, sotto la sorveglianza della dogana, quelle merci, sottoposte a dazio, per le quali il depositante ritenga di dover attendere un momento più opportuno per l’introduzione nel territorio dello stato con conseguente pagamento dei diritti doganali. b. Consegna a una pubblica autorità, a un istituto di credito, a un ufficio competente, o anche a un privato (i quali si obbligano a conservarli e custodirli) di un atto, documento, esemplare di opera, ecc., da cui derivano determinati effetti giuridici: d. della comparsa, d. del ricorso in Cassazione, la consegna alla cancelleria competente; d. di un brevetto, la presentazione all’ufficio brevetti, o, in qualche caso, alla camera di commercio, della domanda per il riconoscimento di un’invenzione (deve contenere la descrizione dell’oggetto inventato, mentre per il deposito di un marchio di fabbrica è prescritta anche la presentazione di un esemplare del marchio stesso); d. della firma, apposizione della firma su un registro o scheda della banca, che il cliente è tenuto a eseguire al momento dell’accensione di un conto, per permettere i necessarî controlli nel compimento delle singole operazioni, oppure presso una pubblica autorità, per consentire la legalizzazione di documenti rilasciati da professionisti, pubblici ufficiali, ecc.; d. del testamento, consegna che deve effettuarsi presso il notaio da parte di chiunque sia in possesso di un testamento olografo, allorché venga a conoscenza del decesso del testatore. 2. a. Il bene mobile e soprattutto il denaro depositato: d. bancarî; d. postali; d. giudiziarî; custodire, ritirare, restituire il deposito. b. fig. D. della fede, espressione del linguaggio teol. (lat. depositum fidei, gr. παραϑήκη) con cui, sulla base di alcuni passi delle lettere di s. Paolo a Timoteo (1a, 6, 20; 2a, 1, 12-14), viene indicato il contenuto integrale della fede cristiana, che da Cristo e dagli apostoli è stato affidato al magistero ecclesiastico per essere custodito, sviluppato, e, nella sua inalterata purezza, trasmesso di generazione in generazione. 3. a. Luogo, magazzino, dove vengono custodite le cose depositate o comunque di proprietà altrui: d. bagagli, d. merci, presso le stazioni ferroviarie e marittime; i d. dei magazzini generali, i d. della dogana; d. franco, magazzino esistente in un punto o porto franco dove le merci estere possono essere introdotte e manipolate in franchigia doganale. b. Luogo dove vengono raccolte cose omogenee, e le cose stesse che vi sono raccolte: d. di legname, di carbone, di vino; d. di armi, di munizioni. Nelle navi militari, ciascuno dei locali dove si conservano i materiali e gli attrezzi (sinon. di cala). c. Rimessa per locomotive ferroviarie o per vetture autofilotranviarie: questo autobus va al deposito. d. Sede destinata per legge all’allevamento dei cavalli e alla monta (d. allevamento; d. stalloni). 4. estens. Edificio, locale, serie di ambienti destinati alla raccolta provvisoria e allo smistamento di persone. In partic.: a. Negli ospedali, locale (oggi astanteria) dove si trattengono i malati appena ricoverati, prima di essere avviati al proprio reparto. b. Nei cimiteri, ambiente o serie di loculi dove sono provvisoriamente collocate le bare dei defunti in attesa di una definitiva sepoltura. c. Nell’organizzazione militare, indica sia lo stabilimento territoriale destinato alla raccolta e allo smistamento delle reclute e dei richiamati, oltre che alla conservazione e alla distribuzione dei materiali, sia l’ente territoriale che ha compiti di centro amministrativo, matricolare e di mobilitazione dei comandi e delle unità che ne costituiscono il «carico di mobilitazione». Nella marina militare, d., o più propr. d. del corpo equipaggi militari e marittimi, ogni gruppo a terra di sottufficiali e marinai, costituito sotto apposito comando e alloggiato in caserme proprie. 5. a. Sedimento, posatura di un liquido: i d. del caffè, del vino, di una miscela, ecc. b. In chimica, termine generico con il quale si indica un sedimento, un’incrostazione, un precipitato, ecc.; nell’elettrolisi, la sostanza che si separa in forma compatta all’uno o all’altro degli elettrodi (d. anodico, d. catodico); in partic., d. attivo, denominazione generica di sostanza radioattiva depositata su una superficie, e con sign. specifico l’insieme degli elementi radioattivi che hanno origine dal decadimento di un’emanazione e che si depositano sulla superficie del recipiente in cui l’emanazione è contenuta. c. In farmacoterapia, particolare forma di preparazione farmaceutica rappresentata da una sospensione medicamentosa che, inoculata per via sottocutanea o intramuscolare, permette il lentissimo assorbimento del farmaco (per lo più antibiotici e ormoni sintetici), il quale può quindi essere somministrato a periodi distanziati e a forti dosi. d. In petrografia, termine generico (sinon. di sedimento) per indicare accumuli più o meno regolari e ingenti di materiali naturali che si originano per sedimentazione chimica (d. chimici), meccanica (d. clastici o detritici) o organogena (d. organogeni) di sostanze in origine disciolte o in sospensione nell’aria o nell’acqua; in partic.: d. cementati, d. sciolti, a seconda che gli elementi costitutivi siano o no cementati da sostanze di varia natura (calcarea, silicea, argillosa, ecc.); d. fluviali, marini, lacustri, eolici, glaciali, abissali, pelagici, litorali, deltizî, torrentizî, a seconda dell’agente di sedimentazione e della localizzazione; d. isopici, eteropici, omotopici, a seconda della somiglianza o diversità di alcuni caratteri.

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