Eṡecutivo

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esecutivo


eṡecutivo agg. [der. del lat. exsecutus, part. pass. di exsĕqui «eseguire»]. – 1. Che ha facoltà di eseguire (leggi, disposizioni e sim.): potere e., la funzione o la potestà sovrana, spettante al governo e alla pubblica amministrazione, di svolgere un’attività concreta ed effettiva per il perseguimento dei fini immediati dello stato; anche sostantivato: gli abusi dell’esecutivo, di chi cioè detiene tale potere. Comitato e., e più spesso sostantivato, l’esecutivo (di un partito), organo collegiale composto di un numero ristretto di dirigenti, con a capo il segretario generale, incaricato di attuare le direttive stabilite dagli organi deliberanti dai quali è stato eletto, e di elaborare la politica e dirigere con continuità l’attività del partito. 2. a. Che dà facoltà di eseguire (una sentenza e sim.): mandato e.; processo e.; titolo e., titolo in forza del quale un diritto risulta certo, liquido ed esigibile anche mediante esecuzione forzata. b. Nella tecnica, progetto e., il progetto (di un edificio, di una macchina, ecc.) in base al quale viene eseguito un lavoro, e che costituisce lo studio definitivo, completo di tutti i particolari che interessano la costruzione, a differenza del progetto di massima che risulta soltanto da uno studio preliminare; disegni e., i disegni relativi al progetto esecutivo. c. Che attende all’esecuzione, che si limita ad eseguire: impiegato con mansioni e., dipendente che, nell’impiego privato, svolge (a differenza dell’impiegato di concetto) un’attività prevalentemente materiale, senza partic. responsabilità.