Indulto²

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indulto2


indulto2 s. m. [dal lat. tardo indultum, der. di indulgēre «indulgere»]. – In senso generico, atto d’indulgenza, di benigna concessione, consistente in una remissione totale o parziale della pena, nell’esenzione da un obbligo, e sim. Con sign. specifico nel diritto penale, provvedimento di clemenza cui consegue l’estinzione della pena inflitta al condannato, la quale viene condonata in tutto o in parte oppure è commutata in una meno grave (il provvedimento è concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e applicato al caso concreto dal giudice). Nel diritto canonico, il termine (che non ha un sign. ben definito) è inteso ora come una esenzione dalla legge, ora, più genericam., come una qualsiasi concessione favorevole, fuori della legge o in contrasto con la legge, purché temporanea; è inoltre denominazione delle concessioni fatte dai pontefici a re, prelati, parlamenti, università, ecc., anche senza limiti di tempo, in materia di digiuni, astinenze, feste di precetto, benefìci, ecc.