Legale

Vocabolario on line

legale


agg. e s. m. e f. [dal lat. legalis, der. di lex legis «legge»]. – 1. agg. a. Di legge, della legge, che concerne la legge: studî l., scienze l. (più com. giuridiche); una questione l.; discussione, divergenza, controversia in materia l.; considerare un problema sotto l’aspetto l.; documento valido a tutti gli effetti l.; studio l. (d’avvocato e sim.); consulente l., chi ha facoltà di dare pareri intorno al modo di intendere e applicare la legge (e analogam. prestare consulenza l.); ufficio l., istituito presso enti pubblici e privati con lo scopo di assistere l’ente stesso in sede sia giudiziaria sia extragiudiziaria. b. Che è applicato a problemi legali: medicina l. (v. medicina); chimica l. o forense (v. forense). 2. agg. Conforme alla legge o che ha la sua fonte nella legge: ipoteca l.; prescritto, riconosciuto o consentito dalla legge: poteri l., quelli che la legge concede a chi esercita un pubblico ufficio; atto che ha validità o valore l.; carta l., altro nome della carta bollata in quanto la legge ne prescrive l’uso per la redazione della maggior parte degli atti amministrativi civili, commerciali e giudiziarî; prove l., quelle che hanno un valore inalterabile e costante, indipendente dalla valutazione del giudice; mezzi l., armi l. (dove armi ha senso fig., di «mezzi, strumenti» in genere), i procedimenti che la legge consente per tutelare e far valere i proprî diritti; vie l., le vie che la legge porge al medesimo fine: adire, esperire, tentare le vie l., procedere per vie l., e con lo stesso sign. anche promuovere, intentare un’azione l.; assassinio l., espressione con cui è stata talora definita la condanna alla pena di morte (dove legale si contrappone polemicamente a legittimo); interesse l., il tasso d’interesse nella misura permessa o stabilita dalla legge; numero l., il numero minimo dei presenti che le disposizioni di legge stabiliscono perché gli atti e le deliberazioni di un’adunanza abbiano validità; ora l., v. ora2. Corso l., il potere liberatorio (di estinguere cioè obbligazioni che importino un pagamento) attribuito dall’autorità pubblica a monete o a biglietti di banca e di stato a loro volta convertibili in monete, metallo o divise estere; moneta l., la moneta che ha tale potere. Popolazione residente o l., il complesso delle persone di ogni età e condizione che, alla data del censimento, risultino con dimora abituale nel comune ove sono state censite, anche se temporaneamente assenti (si dice legale perché tale è considerata fino alla data di un successivo censimento, per ogni effetto di legge). Per paese l. nel linguaggio politico, v. paese. 3. s. m. e f. Nome generico con cui si comprendono avvocati, procuratori e sim.: consultare il proprio l.; mettere la faccenda nelle mani di un legale. ◆ Avv. legalménte, dal punto di vista legale, sotto l’aspetto legale: esaminare legalmente una questione, un problema; per vie legali, o in conformità alla legge: agire, procedere legalmente.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata