Omologazióne

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omologazione


omologazióne s. f. [der. di omologare; nel sign. 2, der. di omologo]. – 1. Con accezione generica, l’atto con cui una autorità o un organo competente omologa, cioè riconosce legittimo, valido qualche atto o fatto, dopo averne verificato la conformità a determinate leggi, disposizioni, e sim. In partic., in diritto, verifica da parte dell’autorità giudiziaria (di regola il tribunale) dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per il compimento di un determinato atto e conseguente attribuzione di efficacia all’atto stesso. Nello sport, ratifica dei risultati di una manifestazione sportiva; viene pronunciata dalle competenti autorità federali, dopo che ne abbiano constatata la regolarità con l’esame dei rapporti e dei documenti relativi: o. di una partita di campionato; o. di un primato. Nella tecnica, o. di un prototipo, l’atto ufficiale con il quale le caratteristiche e le prestazioni di un motore, di un aeromobile, di una autovettura o di altri prodotti industriali, vengono riconosciute conformi a particolari norme e esigenze. 2. Con altro sign., in chimica organica, reazione di o., reazione mediante la quale da un composto si ottiene un suo omologo: così, facendo reagire metanolo con ossido di carbonio e idrogeno in presenza di un catalizzatore, si ottiene etanolo. 3. fig. Uniformazione, riduzione a un determinato modello, con appiattimento delle differenze e delle peculiarità prima esistenti: l’o. del linguaggio; il crescente processo di o. dei varî gruppi sociali (nei comportamenti, nei modi di vita, nei consumi, ecc.).

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