ABORTO

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

ABORTO (I, p. 110)

Giuseppe Bettiol

Diritto (p. 111). - Il codice penale del 1930 punisce il delitto di aborto sotto il titolo dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (tit. X), non sotto quello dei delitti contro la persona.

Il codice distingue varie figure di questo delitto a seconda che siano dei terzi che procurano l'aborto di donna non consenziente o di donna consenziente, oppure che sia la donna stessa che si procura l'aborto da sola o in concorso con terze persone.

Nel caso di aborto di donna non consenziente il soggetto attivo del delitto è punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545); se la donna ha acconsentito all'aborto, la pena è della reclusione da due a cinque anni, tanto per il terzo quanto per la donna. Si applica, invece, per il terzo la pena della reclusione da sette a dodici anni, se la donna è minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacità d'intendeie o di volere, oppure se il consenso della donna è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno (art. 546).

La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547). Alla stessa pena soggiace il correo della donna. Però, anche fuori dei casi di concorso nel reato di aborto procuratosi dalla donna, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei (art. 548).

Se dal fatto di aborto di donna non consenziente deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a vent'anni; se ne deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni. Se, invece, la morte della donna deriva dal fatto di aborto di donna consenziente, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da tre a otto anni (art. 549). Il codice punisce anche gli atti abortivi su donna ritenuta incinta, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna: le pene sono rispettivamente quelle previste per la lesione personale semplice o aggravata (artt. 582-583) e quella prevista per l'omicidio preterintenzionale (art. 584). La pena è diminuita se il fatto è commesso col consenso della donna.

Le pene stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi se i fatti sono commessi per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto (art. 551).

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Lesione personale