Accantonamento

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In contabilità, lo stanziamento di bilancio per la costituzione di fondi a copertura di spese future certe o probabili. Rientrano in questa categoria i costi, gli oneri o le perdite concorrenti alla determinazione del reddito d’esercizio, la cui esistenza, ammontare o data di sopravvenienza non sia certa ma semplicemente probabile. Più precisamente, si usa distinguere tra gli a. per rischi e svalutazioni, nei quali è la stessa esistenza della componente negativa a risultare incerta, e gli a. per costi e oneri da liquidare, in cui l’incertezza ricade sul quantum ovvero sul quando. Attraverso gli a. si mira ad anticipare costi destinati a manifestarsi in un esercizio futuro, ma più correttamente imputabili a quello in corso, per meglio rispondere alle esigenze della competenza economica. La rilevanza fiscale degli a. è subordinata alla normativa (art. 107, co. 4 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, TUIR).

Vanno in particolare menzionati gli a. per i fondi per le indennità di fine rapporto, quelli per i fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c. (la cui deducibilità è prevista dall’art. 105 del TUIR), gli a. per rischi su crediti e gli a. per imposte non definitivamente accertate. La deducibilità degli a. è limitata a un tetto massimo, individuato al fine di precludere la nascita di controversie tra fisco e contribuenti. Al momento in cui si manifestano le spese o perdite per la cui sopravvenienza sono state accantonate le somme, esse risultano del tutto irrilevanti fino a che il fondo accantonato è capiente. Nell’ipotesi che l’ammontare degli oneri ecceda gli importi accantonati, si registra, invece, una sopravvenienza passiva.

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