ADLECTIO

Enciclopedia Italiana (1929)

ADLECTIO

Giuseppe Cardinali

. È un termine tecnico, che si adopera per indicare certi speciali modi di nomina in alcuni corpi politici o sociali, in collegi di magistrati, in sacerdozî, in gradi militari, in corporazioni private, ecc., dell'età romana. Può trattarsi così di nomina che emani dal magistrato o dall'imperatore, come di nomina fatta per mezzo di elezione collegiale (cooptatio).

Merita particolare rilievo l'adlectio nel senato romano. Nel periodo repubblicano si dicevano adlecti i senatori di origine plebea, chiamati a far parte del senato, quando questo era ancora in maggioranza costituito di patrizî (Festo, Epit., p. 7), e, più tardi, i senatori nominati in modo eccezionale e in soprannumero (Svet., Caes., 80; Macrob., Sat., II, 3, 11). Nel periodo imperiale invece, quando tre furono i modi di nomina nel senato (nomina diretta del magistrato, nomina indiretta per mezzo dell'esercizio di una magistratura, e nomina per mezzo di una deliberazione straordinaria del senato), l'adlectio si applicò al primo e al terzo di questi modi.

L'adlectio, come nomina diretta da parte del magistrato, è la continuazione della nomina censoria del periodo repubblicano (lectio), di guisa che l'esercitarono quegli imperatori che rivestirono la censura Da quando poi Domiziano assunse a vita la potestà censoria, fondendola stabilmente nei poteri del principe, questa forma di adlectio rientrò tra le competenze normali del potere imperiale, sebbene nessun imperatore abbia più, dopo Domiziano, assunto il titolo di censore. Peraltro l'adlectio dell'età imperiale ha pure alcune particolari caratteristiche, che la distinguono dalla nomina diretta dell'età repubblicana. Mentre i censori di questa età, pure avendo giuridicamente poteri più ampî, in linea ordinaria si limitarono a nominare senatori della classe più bassa (come è noto, i senatori dividevansi nelle classi dei quaestorii, degli aedilicii, dei tribunicii, dei praetorii e dei consulares, costituite, in genere, rispettivamente degli ex-questori, ex-edili, ecc.), durante il principato l'adlectio, invece, comportò non solo il conferimento del seggio in senato, ma anche l'attribuzione di una classe più elevata, mercé la finzione che il personaggio nominato avesse rivestito una delle cariche che accreditavano appunto a queste classi più elevate.

Oltreché per la nomina di un non senatore a una qualsiasi di queste classi, l'adlectio si poteva applicare per la promozione di un senatore da un grado all'altro, sia rispettando la successione legittima dei gradi, sia saltandone qualcuno.

Si hanno così, specialmente nelle lapidi, numerosi esempî di adlecti inter tribunicios, inter praetorios. Meno frequenti sono gli adlecti inter quaestorios, perché quest'aggregazione al grado più basso del senato non poteva essere ambita, rari addirittura gli adlecti inter aedilicios, perché edilità e tribunato della plebe formavano un solo grado del cursus honorum, e i candidati preferivano, in genere, il tribunato della plebe; e rari pure, sino al sec. III (v. Corp. inscr. lat., X, 1125), gli adlecti inter consulares, ché, di norma, questa adlectio veniva riservata ai praefectipraetorio, quando, licenziati, erano ammessi al senato (Vita Hadr., 8; Commod., 4; cfr. Dio Cass., LXXIII, 5).

L'adlectio come elezione, per cooptazione, da parte del senato, fu usata in singoli casi, e mentre, mercé di essa, si conferiva il seggio ed il diritto di voto in senato, questo poteva inoltre, mercé il conferimento dei così detti ornamenta (consularia, praetoria, quaestoria), promuovere uno in una sezione superiore e attribuirgli il diritto di votare in essa. Cosi Ottaviano nel 43 a. C. ottenne dal senato la dignita senatoria, con collocazione nella sezione dei questorî, ma col diritto di votare tra i consolari (Monum. Ancyr.1, 3: [se]natus decretis honor[if]icis in ordinem suum [me adlegit, C. Pansa A. Hirti]o consulibus[s c]on[sula]rem locum s[ententiae dicendae mihi dans]. Cfr. Liv., ep. 118; Appian., Bell. civ., III, 51; Dio Cass. XLVI, 29; cfr. Mommsen, Staatsrecht, II, p. 943 e I, p. 458 nn. 3 e 5) e Marcello nel 24 a. C. fu ugualmente adlectus per cooptazione tra i questorî ed ebbe il diritto di voto tra i pretorî (Dio Cass., LIII, 28; cfr. Mommsen, op. cit., I, 459 n.1).

Diversa da questa adlectio nel senato, era l'adlectio nell'ordine senatorio (in amplissimum ordinem), che consisteva nella concessione del laticlavio, fatta dall'imperatore a chi per età o per condizione non avrebbe potuto entrare nel senato.

Simili a questa sono l'adlectio nell'ordine equestre e l'adlectio nel patriziato, che, dopo essere stata attribuita con leggi speciali a Cesare e ad Ottaviano, rientrò tra i poteri degli imperatori, fino a Domiziano, in tanto in quanto avessero rivestito la censura, e dopo di allora fu compresa tra i loro poteri normali.

Lo stesso termine si adoperava:

per il conferimento della cittadinanza municipale, avvenisse essa per atto del senato o dei comizî municipali;

per la nomina a uffici varî amministrativi, mil: tari, sacerdotali;

per l'aggregazione a corporazioni.

Nel basso impero sono chiamati allecti gli esattori di tasse pagabili in natura o in denaro (Cod. Theod., XII, 6, 12, 13, XVI, 2, 2) e allectio è il loro ufficio (ivi, XII, 6, 11), corrispondente al termine susceptio in Cod. Iust., X, 72, 4.

Bibl.: Th. Mommsen, Staatsrecht, 3ª ed., Lipsia 1887, II, p. 939 seg.; cfr. 336, 866, 868; I, 456; III (ed. unica), 466, 489; E. De Ruggiero, Allectio, in Dizionario epigrafico di antichità romane, I, p. 411 segg.; J. Schmidt, Adlectio in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., ecc., I, col. 366 segg.; P. Willems, Le sénat et la république romaine, 2ª ed., Parigi 1885, I, p. 239 segg. e 627 segg.

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