Adulterio

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Rapporto sessuale di una persona vincolata da matrimonio con una persona dell’altro sesso, diversa dal coniuge.

A seguito delle sentenze nr. 126 del 1968 (che dichiarava l’illegittimità dell’art. 559 del codice penale, sanzionante penalmente l’a. della moglie e del correo) e nr. 147 del 1969 (relativa all’illegittimità dei delitti di relazione adulterina e di concubinato, che era poi la sola forma di a. dell’uomo perseguita dal codice penale del 1930) l’a. non costituisce più illecito penale. Tuttavia il principio di fedeltà dei coniugi rimane uno dei cardini su cui si fonda l’istituto del matrimonio e la sua violazione può costituire motivo rilevante ai fini di eventuali procedimenti di separazione e, di conseguenza, per lo stesso scioglimento del matrimonio.

Secondo il codice di diritto canonico, l’a. è una patologia afflittiva del rapporto coniugale che contempla la possibilità, per il coniuge che lo ha subito, di addivenire a separazione personale con il coniuge lo ha realizzato.

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Illecito penale