Albergo

Enciclopedia on line

Edificio in cui un albergatore si obbliga, secondo un contratto di a., ad alloggiare un cliente in uno o più locali, adeguatamente mobiliati e forniti di idonei servizi nonché, di solito, a somministrargli le bevande e i cibi richiesti, dietro corrispettivo. Particolare attenzione è riservata dal codice civile (art. 1783-1786) alla responsabilità dell’albergatore per il caso di sottrazione, perdita o deterioramento delle cose portate in a. dal cliente. Rientrano tra queste ultime anche le cose affidate in custodia fuori dell’a. a un ausiliario dell’albergatore, sia durante il soggiorno sia immediatamente prima o dopo lo stesso (per es. i bagagli). Quando la responsabilità interessa cose consegnate in custodia all’albergatore o che lo stesso ha rifiutato di ricevere in custodia, pur essendone obbligato (per es. denaro, oggetti di valore), l’albergatore risponde illimitatamente; per le cose portate in a., la responsabilità è invece limitata al valore della cosa e sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Dalle responsabilità l’albergatore può liberarsi solo provando che la perdita o il deterioramento sono dovuti al cliente o a suoi visitatori, a forza maggiore o alla natura della cosa.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Codice civile