Antitrust [Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM]

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Antitrust [Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM]

Anna Argentati

Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM)  Istituzione pubblica preposta alla tutela della concorrenza nell’ordinamento nazionale. Creata dalla l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), di esplicita ispirazione comunitaria, ha la funzione di garantire il corretto funzionamento del mercato in modo che agli operatori economici sia consentito di accedervi liberamente e di competere con pari opportunità.

Sottesa alla disciplina che l’autorità è deputata ad applicare vige l’idea che, in un sistema di libero mercato, la libera concorrenza (valore direttamente riconducibile agli artt. 41 e 117 Cost.): promuove l’innovazione, la riduzione dei costi e il miglioramento qualitativo dei prodotti; favorisce la differenziazione dei prodotti, arricchendo le alternative disponibili per i consumatori; sollecita le imprese inefficienti a innovare, pena l’esclusione dal mercato; previene una concentrazione eccessiva di potere economico, ponendo le condizioni per l’accesso e l’affermazione degli operatori più meritevoli. Per tale via risultano garantite l’efficienza del sistema economico e il benessere dei consumatori.

Compiti dell’Antitrust

Al fine di tutelare la concorrenza, l’A., oltre a disporre di poteri di indagine, di diffida e di sanzione, è chiamata a vigilare sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione. A complemento di tale funzione di controllo sui comportamenti delle imprese, all’Autorità è attribuito un importante compito di promozione della concorrenza al fine di sollecitare, nelle attività legislativa, regolamentare e amministrativa, un’adeguata considerazione delle regole e dei principi concorrenziali.

Successivamente alla sua istituzione, l’A. è stata investita di nuove ulteriori competenze dal legislatore, che ne hanno arricchito il profilo. In particolare, l’Autorità ha oggi il compito di proteggere i consumatori attraverso la repressione delle pratiche commerciali scorrette vietate dal Codice del consumo (artt. 18-27). Tale competenza – evoluzione di quella originariamente attribuita all’autorità in materia di pubblicità ingannevole – si presenta intimamente connessa alla tutela della concorrenza; posto che il consumatore è un protagonista fondamentale del mercato, la possibilità che egli possa esercitare con consapevolezza le proprie scelte economiche costituisce condizione essenziale perché ne possa sfruttare appieno le potenzialità, selezionando i prodotti migliori e alimentando così la dinamica concorrenziale fra le imprese. Ioltre, la l. 215/2004 ha attribuito all’Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi, affinché i titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto di interessi.

Struttura e organizzazione

L’A. è un’autorità amministrativa che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, soggetta soltanto alla legge. Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi al Tar del Lazio e, in grado di appello, dinanzi al Consiglio di Stato. Dotata di autonomia gestionale, contabile e in parte finanziaria, l’Autorità è governata da un organo collegiale composto da un presidente (scelto fra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto alte cariche istituzionali) e da 4 componenti (da individuarsi fra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie giuridiche o economiche e personalità provenienti dai settori economici, dotate di alta professionalità e riconosciuta autonomia di pensiero). Nominati con determinazione adottata d’intesa dai presidenti di Camera e Senato, essi restano in carica 7 anni, e il loro mandato non è rinnovabile.

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