Arbitrato. Diritto amministrativo

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Anche le controversie tra un privato e una pubblica amministrazione possono essere risolte, alla pari delle liti tra privati, mediante arbitrato rituale, anziché da un giudice dello Stato. È comunque sempre lo Stato che attribuisce alla decisione privata il carattere giurisdizionale, ovvero di sentenza. In particolare, nell’ambito del processo amministrativo, già con l’art. 6, l. n. 205/2000 era stata prevista la possibilità di risolvere le controversie amministrative concernenti diritti soggettivi mediante arbitrato rituale di diritto. Oggi la previsione è contenuta nell’art. 12 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

È da ritenersi pertanto superata dall’introduzione di una norma di rango legislativo, speciale ed esplicita, quell’interpretazione che vedeva nell’arbitrato in materia di controversie amministrative soltanto un sistema di composizione alternativo rispetto al processo ordinario, precluso per tutte le controversie sottoposte alla cognizione di altri giudici. Per quel che riguarda la disciplina, fermo restando che l’art. 12 esclude la praticabilità di forme arbitrali diverse dall’arbitrato di diritto, nel silenzio della norma, si deve ritenere applicabile integralmente la regolamentazione del c.p.c. (art. 806 e ss.), salva l’esistenza di norme derogatorie, sostitutive o integrative. Di conseguenza, non è utilizzabile dalla pubblica amministrazione il cosiddetto arbitrato irrituale.

Nelle controversie amministrative, a differenza di quanto accade nelle liti private, in cui la fonte dell’arbitrato consiste nel solo compromesso o nella sola clausola compromissoria, si è sempre posto il problema concernente l’ammissibilità degli arbitrati obbligatori, così detti perché imposti dalla legge o da altre norme giuridiche autoritative, e ciò, soprattutto, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del principio in essa contenuto della indefettibilità della giurisdizione (art. 24, 102, 103, 113); principio dal quale si è ricavato che tutte le norme anteriori alla Costituzione contemplanti ipotesi di arbitrato necessario siano state abrogate dalla Costituzione stessa o, quanto meno, mutate da fattispecie obbligatorie in fattispecie permissive (casi di arbitrato volontario indicati espressamente dal legislatore).

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