archivio Insieme di documenti prodotti, ricevuti o comunque acquisiti da un soggetto produttore (ente, istituzione, famiglia, individuo) per fini pratici di autodocumentazione. Per la sua individuazione sono indifferenti sia la tipologia del soggetto produttore (pubblico o privato, individuo o soggetto collettivo, semplice o complessa organizzazione) sia la tipologia dei documenti (relazioni, catasti, registri, fotografie, disegni ecc.) e dei relativi supporti (tavolette cerate, pergamene, carta, supporti informatici ecc).
A. indica anche il luogo fisico dove sono collocati i documenti. Anticamente i documenti rilevanti per la gestione della cosa pubblica e per la vita dei cittadini erano custoditi in luoghi sicuri dotati di pubblica autorità che conferiva autenticità e affidabilità alle scritture ivi conservate. Il significato di a. come luogo fornito di ius archivii si è mantenuto fino all’età moderna; in seguito, l’ambiente fisico riservato alla conservazione ha perso connotazioni giuridiche.
Lo stesso termine designa gli istituti ( A. di Stato) che sono preposti alla concentrazione e conservazione di a. storici di diversa provenienza destinati alla consultazione pubblica per fini culturali.
1. Fasi della documentazione archivistica
L’a. nasce come strumento di gestione che soddisfa anzitutto le esigenze contingenti di produzione e conservazione dei documenti di enti, istituzioni, persone. È lo scorrere del tempo a determinare un impiego diverso della documentazione archivistica: da strumento di gestione (uso pratico) a traccia per la ricostruzione del passato (uso culturale). Questa trasformazione del valore sociale dell’a. avviene attraverso diverse fasi di vita della documentazione, a ciascuna delle quali corrispondono modi differenti di gestione e conservazione. I documenti relativi ad affari ancora in corso costituiscono l’ a. corrente; la documentazione che si riferisce ad affari esauriti ma che può ancora essere suscettibile di uso amministrativo da parte del soggetto produttore forma l’ a. di deposito; i documenti che hanno acquisito un valore prevalentemente storico e possono quindi essere utilizzati per fini di studio confluiscono nell’ a. storico. Queste tappe sono aspetti di un solo concetto, fasi di una sola realtà caratterizzate da diverse forme di responsabilità e ubicazione (l’a. corrente e quello di deposito, la cui consultazione non è libera, sono presso l’ufficio produttore che ne è il diretto responsabile, mentre l’a. storico può essere conservato presso altre istituzioni che divengono a loro volta responsabili e assicurano l’accesso pubblico). L’origine pratico-operativa della documentazione archivistica fa sì che tra i documenti appartenenti allo stesso a. si formi un legame (il vincolo archivistico) che rende il singolo documento parte di un mosaico, inserito in una rete di relazioni necessarie e naturali determinate dai bisogni documentari del soggetto produttore. Il rispetto del vincolo archivistico (interno, tra i documenti; esterno, tra il soggetto produttore e la sua documentazione archivistica) è il principio fondamentale della disciplina archivistica. Quando gli a. storici confluiscono negli istituti di conservazione (A. di Stato) non perdono la loro identità originaria: di essi si rispettano sia la provenienza sia la disposizione che le carte avevano al momento della produzione e dell’uso corrente da parte del soggetto produttore (metodo storico).
A. si costituirono già nell’età di
3. Verso i moderni istituti archivistici
I moderni istituti archivistici di concentrazione e conservazione di a. storici si sono affermati compiutamente tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Anche nei secoli precedenti, però, si erano realizzate forme di concentrazione della produzione documentaria. Nell’Alto Medioevo il Papato e forse alcune sedi vescovili, nel solco della tradizione amministrativa romana, continuarono a conservare copia dei propri atti negli a.; tra i più antichi in
Gli a. erano considerati tesori da custodire in luoghi sicuri e segreti, difficilmente accessibili. Tale impostazione rimase immutata anche se l’organizzazione amministrativa e burocratica più complessa dello Stato moderno impose, dal Cinquecento in poi, una razionalizzazione della produzione e conservazione documentarie. A Napoli nel 1540 vennero concentrate a Castel Capuano le carte dei tribunali, della Zecca e della Sommaria; a Parma nel 1592 i Farnese costituirono l’a. ducale; a
Nel Settecento si assiste a uno sviluppo della tendenza alla concentrazione in concomitanza con l’attività riformatrice dei governi illuminati: a
La vera frattura di questa tradizione conservativa avvenne con la Rivoluzione francese; i depositi archivistici che nacquero in seguito agli sconvolgimenti politici, istituzionali e sociali ebbero i caratteri propri degli attuali istituti: la documentazione ivi conservata aveva valore prevalentemente storico ed era liberamente consultabile dai cittadini. Nel 1860 il nascente Stato unitario italiano ereditò dagli Stati preunitari gli istituti archivistici di
4. Organizzazione degli a. storici
Il patrimonio archivistico italiano è disseminato in una quantità di luoghi e strutture secondo un modello caratterizzato dal policentrismo della conservazione. La causa di questa articolazione risiede nel fatto che la destinazione degli a. storici è definita in base alla natura giuridica del soggetto produttore. Se l’ente proprietario dei documenti è un ufficio statale, i documenti vanno obbligatoriamente versati agli A. di Stato competenti per territorio; se l’ente è un ufficio pubblico o un ente/persona privata, gli a. storici sono conservati presso lo stesso ente produttore. Pertanto negli A. di Stato, che hanno sede nelle città capoluogo di provincia e dipendono dal Ministero per i beni e le attività culturali, si trovano di norma gli a. prodotti dalle amministrazioni preunitarie e dagli uffici statali postunitari del territorio di competenza, oltre ad a. che enti pubblici o privati possono depositare per vari motivi. A Roma esiste anche l’ A. centrale dello Stato, istituito nel 1875, che conserva gli originali delle leggi e dei decreti e gli a. storici delle amministrazione centrali dello Stato. Fanno eccezione gli organi costituzionali (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale), il Ministero degli Affari esteri, gli Uffici degli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno a. storici autonomi, la presidenza del
I documenti conservati negli A. di Stato sono liberamente consultabili; vi sono però dei limiti: la libera consultazione è esclusa per i documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato (consultabili dopo 50 anni dalla loro data), e per quelli contenenti i dati personali (consultabili dopo 40 anni) e dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale delle persone o rapporti riservati di tipo familiare (consultabili dopo 70 anni). Anteriormente al decorso dei termini citati, i documenti sono accessibili per ragioni di studio con un’autorizzazione rilasciata dagli organi preposti. Queste norme riguardano gli a. storici degli enti pubblici e quelli privati riconosciuti di interesse culturale.
A. segreto vaticano Nacque nel 1610 per iniziativa di Paolo V. La consistenza del primo nucleo era di circa 3000 unità; fino a quel periodo il carattere itinerante della cancelleria pontificia e la fragilità dei materiali scrittori (il papiro, usato fino all’11° sec.) avevano impedito una conservazione stabile e adeguata dei documenti del passato. Alla fine del Settecento vi fu l’accentramento nei palazzi vaticani della documentazione ancora conservata ad