ARCIVESCOVO

Enciclopedia Italiana (1929)

ARCIVESCOVO (dal gr. ἀρχιεπίσκοπος; fr. archevêque; sp. arzobispo; ted. Erzbischof; ingl. archbishop)

Alberto Pincherle

È il capo della provincia ecclesiastica, la più ampia fra le circoscrizioni territoriali nella Chiesa (v. archimiocesi). Sarebbe lungo e fuor di luogo trattare qui del processo storico per cui i vescovi di alcune sedi, più importanti anche dal punto di vista politico-amministrativo, salirono, nel corso del sec. II e del III, a una posizione di preminenza, anche senza raggiungere l'importanza dei grandi patriarcati. Questi vescovi delle città più importanti (si può considerare come tipica, per certi riguardi, Cartagine) convocano o presiedono concilî. Presto si comincia a manifestare un vago diritto delle comunità maggiori ad approvare i deliberati delle minori, a risolvere controversie, a dettar norme; già nella seconda metà del sec. III questi vescovi pretendono di confermare, e talora di eleggere, quelli delle sedi minori. Attuata poi da Diocleziano la nuova ripartizione territoriale dell'Impero, riunendo le provincie in diocesi con una metropoli, il vescovo di questa ebbe, su quelli delle città minori, una supremazia di fatto che, in armonia con tutta la politica ecclesiastica di Costantino, fu sanzionata dal concilio di Nicea (325). Esso istituì il concilio provinciale e accordò ai vescovi delle metropoli un diritto di veto alla nomina di ogni altro vescovo della provincia: così questa venne posta a base della ripartizione territoriale della Chiesa. Ma nel sec. XV i metropolitani perdettero il diritto di approvare e consacrare i vescovi delle diocesi sottoposte.

Attualmente, le provincie non comprendono tutte le diocesi; molte di queste sono soggette direttamente alla sede apostolica. L'arcivescovo, o vescovo metropolitano, è il vescovo della diocesi più importante. I due termini non sono però sempre sinonimi, in quanto il titolo di arcivescovo può essere attribuito onorificamente a vescovi di sedi importanti, ma che non sono a capo di una provincia. L'arcivescovo ha un potere generico di vigilanza e di sostituzione di vescovi negligenti; egli convoca e presiede il concilio provinciale: i poteri variano alquanto secondo gli stati, ma anche dove sono conservati in teoria, la pratica ne ha molto ristretto l'esercizio. Tra i segni di onore degli arcivescovi è il diritto di vestire il pallio; lo stemma è circondato da dieci nappine per lato. Il vescovo sottoposto è detto suffraganeo. V. anche concilio e vescovo.

Bibl.: A. C. Jemolo, Elementi di diritto ecclesiastico, Firenze 1927, p. 98 seg.

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