Armi nucleari
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Le armi cui si applica la tecnologia nucleare rientrano nella nozione di armi di distruzione di massa. Al riguardo il principale pilastro del regime internazionale di non proliferazione è costituito dal Trattato contro la proliferazione degli armamenti nucleari del 1968 (NPT, Non Proliferation Treaty). Ne fanno parte 191 Stati, compresi i cinque paesi ufficialmente dotati di arsenale nucleare (USA, Russia, Gran Bretagna, Francia, Cina); non hanno aderito India, Pakistan, Israele, Iran e Corea del Nord, paesi ritenuti in possesso di armi atomiche o della tecnologia per realizzarle.
Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari del 1996 (CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty) bandisce completamente gli esperimenti nucleari (art. 1) e prevede l’istituzione dell’Organizzazione per il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (art. 2.1). Firmato da 186 Stati e ratificato da 176, esso non è ancora in vigore.
Un importante approccio complementare al regime internazionale di non proliferazione è costituito dall’istituzione di zone geografiche libere da armi nucleari (NWFZ, Nuclear Weapon Free Zone). A oggi esistono nel mondo varie regioni denuclearizzate (America Latina, Oceania, Africa, Sud-Est Asiatico, Asia Centrale) per un totale di circa 110 Paesi. I trattati che le istituiscono sono: a) il Trattato di Tlateloco per la proibizione delle armi nucleari in America Latina e nei Carabi del 1967, che ha previsto la creazione dell’OPANAL (Organizzazione per la Proibizione delle Armi Nucleari in America Latina); b) il Trattato di Rarotonga del 1985, che stabilisce la South Pacific Nuclear Free Zone; c) il Trattato del Cairo del 1996 che istituisce l’African Nuclear Weapon Free Zone; d) il Trattato di Bangkok del 1995, che istituisce la Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone; il Trattato di Semipalatinsk, che istituisce la Asian Nuclear Weapon Free Zone (2009). Altra regione denuclearizzata è l’Antartide.
Nel diritto internazionale generale resta aperta la questione della liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari (Parere della Corte internazionale di giustizia dell’8 luglio 1996).
Voci correlate
Armi chimiche e batteriologiche