Assemblea costituente

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Per assemblea costituente si intende generalmente un’assemblea eletta per lo più a suffragio ampio, se non universale, ed incaricata di redigere una Costituzione: l’assemblea costituente è, quindi, espressione per antonomasia del potere costituente.

Nella storia costituzionale nordamericana, è controverso se si possa parlare di assemblea costituente a proposito della Convenzione di Filadelfia del 1787, stante il carattere non elettivo dei suoi membri e il fatto che questi fossero dei semplici delegati (vincolati, quindi, da un mandato imperativo). Viceversa, non vi è dubbio che di assemblea costituente si possa parlare a proposito dell’Assemblea nazionale costituente francese del 1789-1791. Infatti, il passaggio dagli Stati generali, espressione della rappresentanza di Antico regime, all’Assemblea nazionale costituente, espressione della sovranità della nazione, fu dato dalla verifica in comune dei poteri che i delegati del Terzo Stato ed una parte dei delegati della Nobiltà e del Clero operarono nel giugno del 1789, sollecitata da Joseph-Emmanuel Sieyès: si trattava, in sostanza, di un atto autoaccrescitivo delle proprie competenze, al quale seguì, poi, anche l’annullamento dei mandati imperativi conferiti dal corpo elettorale. Attraverso questa sorta di autoinvestitura del potere costituente, l’Assemblea nazionale costituente, che esercitava altresì il potere legislativo, produsse documenti di alto valore politico e costituzionale, quali la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e la Costituzione francese del 1791. Essa non rappresenta peraltro l’unico caso eminente di assemblea costituente nell’ambito della storia costituzionale francese: prodotto dell’opera di un’assemblea costituente sono anche le Costituzioni del 1793 (mai entrata in vigore), del 1795, del 1848 e del 1946. È controverso, invece, se si possa parlare di assemblea costituente a proposito dell’Assemblea nazionale eletta nel 1871, che ha posto le basi della Terza Repubblica francese.

Nella storia costituzionale tedesca, di assemblea costituente si parla a proposito dell’Assemblea nazionale di Francoforte del 1848-1849, la cui opera si concretò nella Costituzione del 1849 (c.d. della Paulskirche, mai entrata in vigore), contenente una Dichiarazione dei Diritti fondamentali del popolo tedesco, che suscitò viva approvazione, tra gli altri, di Mommsen. Grande importanza assume anche l’Assemblea costituente eletta nel 1919, subito dopo la sconfitta militare subita nella Prima Guerra mondiale e l’abdicazione del Kaiser Guglielmo II, dal cui lavoro nacque la Costituzione c.d. di Weimar, dal nome della città dove l’Assemblea si era insediata.

L’Assemblea costituente in Italia. - Nella storia costituzionale italiana, spiccano due casi eminenti di assemblea costituente. Il primo è rappresentato dall’Assemblea eletta a suffragio universale maschile nel 1849 nei territori dello Stato pontificio, che ha portato alla redazione della Costituzione della Repubblica romana, ispirata da Mazzini e approvata il giorno stesso in cui le truppe francesi occuparono la città di Roma. Il secondo è costituito dall’Assemblea costituente eletta a suffragio universale maschile e (per la prima volta) femminile nel 1946, dal cui fecondo lavoro nasce la Costituzione italiana vigente, entrata in vigore nel 1948. In proposito, per quanto riguarda quest’ultima, se in un primo tempo il d.lgs.lgt. n. 151/1944 aveva conferito all’Assemblea costituente il potere di decidere ogni aspetto della futura organizzazione costituzionale, il successivo d.lgs.lgt. n. 98/1946 ha rimesso la scelta della forma istituzionale (monarchia o repubblica) direttamente al corpo elettorale (come è accaduto nello stesso 1946), al cui responso sarebbe stata vincolata la futura Assemblea. Oltre ad esercitare il potere costituente, l’Assemblea costituente del 1946-1947 aveva anche un limitato potere legislativo (per il resto provvisoriamente delegato al Governo) su alcune materie cruciali, quali la legge elettorale del Senato, gli Statuti speciali, la legge sulla stampa (art. XVII disp. trans. fin. Cost.), nonché l’approvazione del Trattato di pace (c.d. Trattato di Parigi) del 1947.

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