Associazione per delinquere

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Organismo plurisoggettivo composto da tre o più persone capace di realizzare un programma criminoso. Si caratterizza per un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, per l’indeterminatezza del programma criminoso e per una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi delittuosi prefissati. Sotto quest’ultimo profilo, non è necessaria un’organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, né risulta rilevante l’esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale. Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell’associazione ai fini della punibilità del delitto. L’elemento soggettivo è il dolo specifico. L’art. 416 del c.p. distingue la promozione, la costituzione e l’organizzazione dalla semplice partecipazione all'associazione prevedendo la reclusione da tre a sette anni nei primi 3 casi e la reclusione da uno a cinque anni nell’ultimo.

Voci correlate

Delitto

Dolo. Diritto penale

Pena criminale

Reato

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Elemento soggettivo

Diritto penale

Dolo