Azioni possessorie

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Altro effetto tipico del possesso è quello della sua tutela con l’attribuzione delle relative azioni, di manutenzione e di reintegrazione a favore del possessore sia in buona fede, sia di mala fede.

Le domande di reintegrazione e di manutenzione del procedimento si propongono con ricorso al giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto lesivo del possesso. Le disposizioni sul rito cautelare (art. 669 bis e ss.) sono applicabili purché non siano inconciliabili con i caratteri specifici del procedimento possessorio. Il giudizio possessorio è strutturato in due fasi: una prima fase interdittale, a cognizione sommaria, destinata a concludersi con un’ordinanza (di accoglimento o di rigetto dell’istanza) soggetta a reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies, che ha un’efficacia esecutiva e solo endoprocessuale, essendo priva dell’idoneità al giudicato; una seconda fase, a cognizione piena ed esauriente (cosiddetto merito possessorio), il cui svolgimento è eventuale, essendo subordinato all’istanza – proponibile da entrambe le parti con ricorso – di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza oppure, in caso di impugnazione, del provvedimento che ha deciso sul reclamo. L’ordinanza della fase sommaria viene sostituita dalla sentenza della fase a cognizione piena.

Se è già pendente un giudizio in cui si discute dell’effettiva titolarità del diritto di proprietà, detto giudizio petitorio, ogni domanda relativa al possesso deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo, salva la possibilità di chiedere la reintegrazione del possesso al tribunale competente per il possessorio. Fatta eccezione per il caso in cui dimostri la minaccia di un pregiudizio irreparabile, il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre una domanda petitoria fino a quando il giudizio non sia definito e la relativa decisione non sia stata eseguita, salva la dimostrazione che l’esecuzione è impedita dal comportamento dell’attore.

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Possesso

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