BARTOLOMEO da Brescia

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 6 (1964)

BARTOLOMEO da Brescia (Bartholomaeus Brixiensis; "Avogadro Bartolommeo bresciano", senza serio fondamento, nella Biblioteca bresciana del Peroni)

Roberto Abbondanza

Della sua vita si conosce poco. Che fosse di Brescia ce lo rivela in modo inequivocabile la forma costante "Brixiensis" o "de Brixia" che troviamo, tra l'altro, nelle prefazioni in prima persona. Da notizie fornite dallo stesso B. sappiamo che egli fu allievo del civilista Ugolino de' Presbiteri e del canonista Tancredi; fra i suoi allievi sarebbe anche da comprendere Lorenzo Ispano. Studiò dunque a Bologna nel primo terzo del sec. XIII. Il suo insegnamento canonistico dalla cattedra - per il quale mancano testimonianze di discepoli - non sembra facesse epoca; si svolse in un arco di tempo non facilmente determinabile, fra un anno che non deve necessariamente cadere dopo la fine del terzo decennio del '200 C il 1258, data alla quale tradizionalmente si vuole che B. sia morto, ultraottantenne, di morte violenta, nella conquista di Brescia ad opera di Ezzelino.

Il von Schulte rigetta altre notizie sulla vita di B. come infondate; ma forse la più antica letteratura, nonostante pecche evidenti, meriterebbe, a tanti anni dalle ricerche, pur fondamentali, dello studioso tedesco, d'essere ricontrollata, almeno per ciò che riguarda gli uffici che B. avrebbe ricoperto per volontà di Alessandro IV e quelli che avrebbe tenuto per i patriarchi di Aquileia e di Grado.

L'opera principale di B., per la quale egli finì con l'occupare un posto di grande rilievo nella storia del diritto canonico e, più in generale, del diritto comune, è la revisione dell'apparatus di Giovanni Teutonico al Decretum, scritto poco dopo la fine del concilio lateranense del 1215, una revisione che doveva ben presto soppiantare completamente l'opera da cui aveva preso le mosse. Il programma, d'altra parte, enunciato nella prefazione, era tutt'altro che rivoluzionario: "Quoniam novis supervenientibus causis novis est remediis succurrendum, idcirco ego Barth. Brixiensis, confidens de magnificentia creatoris, apparatum Decretorum duxi in melius reformandum, non detraliendo alicui, nec attribuendo mihi glossas, quas non feci, sed supplendum defectum solummodo ubi correctio necessaria videbatur, vel propter subtractionem decretalium et diminutionem earundem, vel propter iura, quae supervenerunt de novo. Interdum etiam solutiones interposui, quae praetermissae fuerant a Ioanne. - - * . È manifesto che B. non intende dar vita a un nuovo apparato di glosse; egli vuol soltanto correggere e completare quello già esistente, inserendo, se mai, maggior copia di riferimenti testuali e integrando quelli forniti íncompletamente, innestando sul corpo vecchio le nuove regole del diritto in evoluzione, provvedendo infine alle solutiones di contraddizioni che il Teutonico non aveva creduto o saputo affrontare.

In otto punti il von Schulte riassume nell'opera sua maggiore i risultati di un minuzioso confronto fra manoscritti della primitiva glossa ordinaria di Giovanni e manoscritti di quella rielaborata da Bartolomeo. Il lavoro di quest'ultimo consistette, secondo il von Schulte, principalmente: 1) nel rendere tutte le citazioni dalle tre prime Compilationes Antiquae (le sole conosciute da Giovanni) uniformemente con citazioni dal Liber Extra ossia dalle Decretales Gregorii IX; 2) nell'aggiungere i riferimenti al Decretum e alle Decretales omessi da Giovanni; 3) nell'inserire nuove citazioni di fonti nel corpo delle glosse e nel rinviare a discussioni su problerni vecchi e nuovi; 4) nel far richiamo ad altre glosse, a passi paralleli del Decretum e ad altri scritti propri (Questiones)e altrui (di Ugolino, di Tancredi); 5) nell'allegare riferimenti alle decretali più recenti, allo scopo di estendere e rafforzare, ma anche, se del caso, di respingere - limitare - talora vivacemente - le opinioni di Giovanni (ma il completamento delle "partes decisae", che si può riscontrare nelle edizioni a stampa non è opera di B.); 6) nell'approvare occasionalmente, senza nuovi argomenti, le opinioni di Giovanni; 7) ovvero nel polemizzare con esse; 8) nell'adoperare, ai fini del proprio lavoro di completamento della glossa, i mezzi più diversi, così individuando eccezioni, facendo sonunari, formulando regole generali, proponendo solutiones. Il Le Bras, considerati gli esempi copiosamente forniti dal von Schulte dei diversi tipi di intervento di B. sull'apparato da riformare di Giovanni, conclude d'aver ricevuto un'impressione favorevole "de la science, de la probité, de l'exactitude" di Bartolomeo. Si potrebbe aggiungere che quest'ultimo possedeva un autentico genio per la compilazione e per l'aggiomamento, ma non dimostrò - se lo si mette a confronto con i maggiori canonisti del suo tempo - di possedere spiccate doti creative.

La glossa ordinaria al Decretum, comunque, resa da B. uno strumento tecnicamente perfezionato, finì per prendere subito il suo nome. E del resto anche sul piano concettuale essa rappresentò qualcosa di nuovo a proposito di molti temilil Le Bras ricorda, a titolo esemplificativo, la materia delle dispense e la perdita del privilegio da parte del chierico passato a nozze o apostata.

Circa l'epoca in cui l'opera di B. fu compiuta non si è ancora pervenuti a dati assolutamente certi.

Il von Schulte pone il compimento della glossa di B. tra il 1238-40 e il 1245- Il Le Bras, osservando che "un examen complet des additions et corrections de B.... rendrait compte des principales modifications du droit canonique entre 1215 et la date d'achèvement de la revision", dopo aver fissato un ampio quadro cronologico (1234-1258), prende in esame, ma con perplessità, la data dei 1245 (alla quale darebbe adito un isolato riferimento a una novella di Innocenzo IV), e, notando che tale data sarebbe al tempo stesso termine a quo e termine ad quem,inclina a ritenere che "la revision de Barthélemy devait étre à peu près achevée, sinon complète'à la mort de Grégoire IX" (1241). Il Kuttner, a sua volta, congettura (Repertorium, p.103) una data "bald nach 1245", pur nella convinzione che non si sappia con certezza se la data 1241-1245 fornita da Schulte (Il, 87), ricavata da citazioni di testi di Innocenzo IV, sia o non sia corretta.

Sembra comunque accertata l'esistenza di due redazioni della glossa ordinaria di B., l'una anteriore al 1245, l'altra posteriore a tale data (cfr., ad es., Stelling Michaud, nn. 2, 3, 4). Alle pazienti ricerche, infìne, del Kuttner, condotte su un numero senza precedenti di manoscritti, spetta il merito di aver individuato un gruppo di codici contenenti quello che egli definisce "Laurentiustyp der bartholomáischen Glossa Ordinaria". Le principali caratteristiche differenziali di tali manoscritti rispetto al resto dei manoscritti della glossa di B. sono le seguenti: 1) un gran numero di glosse altrove non siglate o siglate Giovanni Teutonico, recano la sigla "Laurentius", senza peraltro che il testo presenti differenze apprezzabili; 2) il testo del Decretum è diviso, anziché nelle tre solite, in quattro parti: D. I-C. I; C. 2-C- 33 q. 2; Tract. de poen.-C.36; Tract. de cons. Tutti i manoscritti di questo tipo sembrano provenire da Bologna e appartengono al sec. XIV.

La grande maggioranza dei manoscritti glossati del Decretum reca l'apparato di B., ma non mancano manoscritti con il solo apparato di Giovanni Teutonico. Tuttavia, se si considerano le edizioni a stampa, Giovanni Teutonìco scompare del tutto. Solo B. è infatti preso in considerazione dagli editori e dagli stampatori, a principiare da quel Henrìcus Eggestein, che nel 1471 curò a Strasburgo la prima edizione del Decretum,accompagnato dalla glossa appunto di Bartolomeo. Prima, quella strasburghese, di una lunghissima serie di edizioni, che dovevano confermare all'opera di B. quel carattere, assunto sin dall'indomani della sua redazione, di strumento essenziale dell'interpretazione classica dei testi canonistici.

Anche le opere minori, relativamente numerose, di B. sono, quasi senza eccezione, rifacimenti di opere altrui. Un titolo di originalità pare lo posseggano solo le Questiones dominicales et veneriales,vale a dire due raccolte a carattere didattico (che si trovano sempre insieme) di discussioni su casi derivanti dalla teoria o dalla pratica del diritto romano-canonico, casi formulati astrattamente o emergenti da situazioni concrete, casi soprattutto non previsti direttamente dalle fonti, ma che dovevano essere risolti nell'ambito del sistema delle fonti stesse.

Le discussioni avvenivano conformemente al metodo scolastico, secondo lo schema "quaeritur-probatur", e "contra probatursolutio", cioè con la proposizione del caso controverso, con l'allegazione di testi "pro" e "contra" e il relativo esame delle soluzioni contrastanti, e infine con l'enunciazione della solutio ritenuta più accettabile. A questo tipo di esercitazioni universitarie erano riservate lezioni straordinarie che si tenevano la domenica e il venerdì: di qui deriva il titolo dell'opera.

Le 101 Questiones di B. vertono in materia di diritto civile e di diritto canonico; nella loro trattazione - per la quale vengono adoperate le fonti dell'uno e dell'altro diritto - ricorrono, secondo una valutazione fornita dal Le Bras, 350 citazioni dei Digesta, 100 del Codex, circa i 10 delle Decretales, 24 del Decretum e poche altre delle Novellae giustinianee. Le raccolte furono redatte sotto il pontificato di Gregorio IX, dopo la pubblicazione delle Decretales:sono quindi situabili tra il 5 sett. 1234 e il 21 ag. 1241.

Non può essere accettata senza un ampio e puntuale riscontro di testi l'affermazione del von Schulte, ripresa dal Le Bras e ultimamente ripetuta dal Bobáèek, che esista una redazione abbreviata, a cura dello stesso B., delle Questìones.Non ci pare determinante, a tal fine, l'espressione "brevis summula questionum" che si trova all'inizio di taluni manoscritti, tra cui quello recentemente descritto di Olomouc (n. 199) nel quale, inoltre, come in manoscritti francesi citati dal Le Bras, B. si qualifica "scolaris" e non "doctor". Il che apre, oltretutto, il problema di una più precisa determinazione della carriera accademica di B. e, al tempo stesso, quello di una storia interna delle Questiones. Di queste il von Schulte enumerò, a suo tempo, parecchi manoscritti; altri francesi ne aggiunse il Le Bras, altro ne ha segnalato lo Stelling-Michaud, altro è stato recentemente descritto dal Bohá~ek, nel quale il titolo delle veneriales suona Questiones sabbatine et veneriales (ma sabbatine per eccellenza, si sa, furono le Questiones di Pillio e di Roffredo Beneventano). Si avverte, una volta per tutte, che ai fini del presente articolo l'esplorazione delle biblioteche è stata tutt'altro che sistematica. Delle Questiones di B. il von Schulte non indica alcuna edizione. Ma nel, 500 se ne stamparono almeno sette: Lugduni 1504, Venetiis 1508, Lugduni 1535 (in Tractatus doctorum iuris, II, cc. 47r-75r), Lugduni 1544 (in Tractatus e variis iuris interpretibus collecti, XII, cc. 15v-44v), Lugduni 1549 (in Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti, XVII, cc. 31r-60v), Coloniae 1570 (in Selectae quaestiones iuris variae in utramque partem disputatae), Lugduni 1572 (in Quaestiones iuris variae ac selectae).

Il nome di B. è strettamente legato a quello di Damaso, per aver rielaborato i celebri Brocarda che quest'ultimo aveva composto tra il 12io e il 1215. Al rifacimento di B. toccò anzi in sorte dì rappresentare l'unica forma in cui i Brocarda di Damaso furono stampati.

Questi ultimi consistevano - sull'esempio e con l'utilizzazione dei Generalia di Riccardo Anglico e mentre in campo civilistico si aveva lo scritto analogo di Azzone - in una serie di 131 regole di diritto canonico, intorno alle quali, con un procedimento non dissimile da quello delle Questiones, si sviluppava una successione di argomentazioni testuali "pro" e "contra", seguite da una "solutio-distinctio". La raccolta aveva un suo ordine corrispondente all'ordine in cui si susseguivano nelle compilazioni decretalistiche i testi citati nella prima allegazione alle singole regole.

L'opera di B. si limitò all'aggiomamento e al completamento delle citazioni di testi canonistici; nuove regole - contrariamente all'opinione del von Schulte e del Le Bras - non furono aggiunte. Il rifacimento, senz'altro uno dei primi la v* di B., che fu compiuto dopo il 1234, ori inizia con le parole: "Quoniam secundum iuris varietateni".

Per i manoscritti di quest'opera, vedi von Schulte, p. 84 nota 5; Kuttner, Repertorium; Boháéek'p. 361; e Stelúng-Michaud. Alle tre edizioni segnalate dal primo e a quella aggiunta dal Kuttner, Repertorium, pp. 420-421, ne vanno ancora aggiunte almeno quattro altre, la più antica delle quali, di seguito a una edizione già citata delle Questiones, reca il solo nome di B.: Venetiis 1508 (Aureae questiones... necnon Brocardica Bartholomaei Brixiensis), Lugduni 1535 (in Tractatus doctorum iuris, IV, cc. 137v-143v), Lugduni 1544 (in Tractatus e variis iuris interpretibus collecti, XII, CC. 2r-8v), Lugduni 1549 (in Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti, XVII, CC. 25r-3ir); Venetiis 1584 (in Tractatus illustrium ... iurisconsultorum, XVIII, cc. 406412). Da tener presente anche l'edizione di Brocarda di Colonia 1564 (più volte ristampata), sulle cui caratteristiche, in rapporto all'opera di Damaso e di B., cfr. Kuttner, Repertorium, pp. 421-422.

Con i Casus Decretorum B. unisce il suo nome a quello di Benincasa d'Arezzo, che di tal genere letterario canonistico fu il primo e forse l'unico autore di rilievo.

Casus è la breve esposizione o parafrasi del contenuto di un capitulum o anche di un dictum Gratiani. Il testo di lunghi capitula viene a sua volta ripartito in organici frammenti, a ciascuno dei quali è premesso un casus. Il casus pertanto si configura come un genere prettamente espositivo, non interpretativo, anche se dell'interpretazione costituisce la necessaria premessa e molto spesso non riesce ad evitare la commistione con passi di evidente carattere ermeneutico.

Il lavoro di rielaborazione dell'opera di Benincasa dovette esser compiuto da B. quando era ancora studente, "inter studentes Bononiae minimus, casus decretorum quondam a Benencasa conscriptos pro modulo scientie mee duxi in melius reformandos". Si tratta di un'opera giovanile che a partire dall'edizione parigina del Decretum del 1505 fu interpolata nella glossa ordinaria secondo l'attinenza dei casus ai vari frammenti legislativi.

Nel sec. XV era stata stampata a parte tre volte: a Basilea, Nikolaus Kessler, 9 ag. 1489 (Gesamtkatalog der Wiegendrucke = GKW, 3426);a Lipsia, Wolfgang Stóckle, 1495-1500 (GKW, 3427);a Lione, Claude Gibolet, 15 luglio 1497 (GKW, 3428). Numerosi i manoscritti indicati dal von Schulte, cui si debbono intanto aggiungere i due completi e quello incompleto di Olomouc (Boháèek, p. 355),non senza tener conto delle ricchissime note del Kuttner, Repertorium.

Forse il più limitato degli interventi di B. su opere altrui fu riservato all'Ordo iudiciarius del maestro Tancredi, il cui incipit, nella redazione di B., così avverte: "Quoniam ad imitationem maiorum in minimis imminet correctio facienda, idcirco ego Barth. Brix. libellum iudiciarium quondam a magistro Tancredo compositum duxi pro viribus reformandum". E scriveva Giovanni d'Andrea nel noto panorama della letteratura processuale dei suoi tempi: "Tertius Tancredi libellus incipit... Bartholomaeus BriXiensis hunc libellum solum. in antiquarum compilationum allegationibus reformavit, reliqua ponens ad literam, omisso tamen Tancredi Prooemio" (cit. da Savigny, III, p. 635). L'intervento di B. consistette semplicemente nel conformare le citazioni al Liber Extra,nell'aggiungere qualche altro riferimento testuale, e nel depennare quanto, benché citato da Tancredi, non era stato poi accolto nelle Decretales di Gregorio IX. Di - sostanziale B. non modíficò, né aggiunse nulla. Il compimento del suo lavoro, cadde fra il 1234, anzi fra il 1236 (data presunta della morte di Tancredi) e il 1243. Non vi sono infatti citate le nuove costituzioni di Innocenzo IV.

Per i manoscritti della revisione di B. per l'edizione dell'Ordo di Tancredi, nel cui apparato critico si tien nota del contributo di B., cfr. Bergmann, op. cit. in bibl. Ivi sono indicati sei manoscritti della redazione di B., uno ne aggiunge il von Schulte, p. 85 nota 10, e, più recentemente, il Kuttner, Analecta,indica nel cod. Vat. Lat.2343, cc. 63r-74v, "one of the numerous Mss. of Bartholomaeus Brixiensis revision of Tancreds Ordo". Che i manoscritti dell'opera processuale di Tancredi e di B. fossero numerosi lo affermava anche il Savigny, V, p. 129, sulla fede del catalogo di manoscritti giuridici redatto dallo Hänel.

Il nome di Damaso vien fatto nuovamente per un'altra opera di B., di contenuto assai più letterario che giuridico, le Historìae super libro Decretorum,ovvero ampie narrazioni, spesso con le parole stesse della Bibbia, dei fatti storici e scritturali ricordati nei testi del Decretum ovvero di fatti assunti come esempi pratici per ciò che viene enunciato nel testo giuridico.

Il von Schulte non sa dirci con certezza se le Historiae siano state in origine proprio di Damaso, per il quale comunque c'è più probabilità che per altri; ma parimenti non crede, il von Schulte, che siano opera originale di Bartolomeo. Questi scrive nel proemio: "Idcirco historias Decretorum frequentes et usitatas duxi pro meis viribus alioruni et interveniente auxilio corrigendas, eas certis locis in causis et distinctionibus assignando prout communiter legi consueverunt". P,evidente che si tratta di una rielaborazione (consistente solo in abbreviazioni e in aggiunte di citazioni precise dei testi cui le "historiae" si riferiscono) dì un'opera certamente molto diffusa e di cui, tanto era conosciuta, non c'era bisogno di menzionare nemmeno l'autore. Il lavoro, di natura schiettamente compilatoria, è uno dei primissimi di Bartolomeo. Nei manoscritti si trova separatamente o allegato alla glossa ordinaria. Dall'edizione parigina del iSoS del Decretum venne rifuso nella glossa (von Schulte, p. 85 n. 8; Kuttner, Repertorium, passiM;Stelling-Michaud, n. 67).

Di altre opere attribuite a B. il von Schulte fa solo cenno, o per esprimere la sua incapacità di accertare l'effettiva esistenza di alcune (Epistolae ad diversos, Chronicon Italiae lib. I, Ristoriae temporum), o per avanzare l'ipotesi che altre siano solo il frutto di un equivoco, dovendosi in esse piuttosto riconoscere opere già note, ma sotto altro titolo, di B.: così le Disputationes Decretalium libri quinque sarebbero da identificarsi con le Questiones; così il Repertorium Decreti dovrebbe coincidere con i Casus. Ma per il Repertorium il Kuttner porta, a nostro avviso, argomenti sufficienti - anche se esposti con prudente cautela - per farlo uscire dall'improbabilità. Nei codici di Troyes 1421, Cambridge Peterhouse 169, Douai 632 (il solo che rechi espressa l'attribuzione a B.), Rouen 733, il Kuttner (Repertorium,p. 109nota i) ha ritenuto infatti di incontrare - divisa in tre libri e con il carattere di un "repertorium" del Decretum,anche se s'intitola Summarium o Breviarium (il che non fa poi gran differenza) - proprio l'opera postgregoriana a proposito della quale il von Schulte non prestò fede al Tritemio, che proprio come Repertorium Decreti in tre libri, opera di B., l'aveva indicata.

Infine, se, come sembra, il von Schulte non ebbe presente la Biblioteca bresciana del Peroni, allora bisognerà verificare se le seguenti tre opere attribuite dal biobibliografo bresciano a B. siano in effetti di quest'ultimo: "V. Commentarius in digestum vetus. Si conserva questo a penna - in Cantabrigia nel Collegio di S. Pietro, al Codice 165. VI. De Casibus conscientiae.Anche quest'opera si trova nel codice 150 della mentovata Libreria in Cantabrigia. VII. Summa iuris, qua Gratiani Versus, Decreta et Canones complectentes illustrantur-Questa esiste ms. nella Libreria Paolina di Lipsia, in quella di Cesena, in quella di Monte Casino nel Codice 484, ed in quella de' Monachi di S. Emeramo di Ratisbona al Codice segnato del num. 692".

Bibl.: Della letteratura anteriore al von Schulte e da questo non menzionata vanno ricordati (ma le notizie che forniscono sono per lo più inattendibili): G. M. Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, II, 1, Brescia 1758, pp. 474-476; V. Peroni, Biblioteca bresciana, I, Brescia 1818, pp. 64-66.Prima dei von Schulte, e da questo citati, sono pur sempre da ricordare: Pilii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine,edidit Fridericus Bergmann, Gottingae 1842, pp. X ss., nota 40;F. C. von Savigny, Geschichte des rómischen Rechts im Mittelalter, 3 ed. anast., Darmstadt 1956, III, pp. 571, 635; V, pp. 123125, 127, 128, 164, 167.Fondamentale sempre: J. F. von Schulte, Die Glosse zumDecret Gratians von ihren Anfangen bis auf die júngsten Ausgaben,in Denkschriften der kaiserl. Akad. der Wissenschaften,phil.-hist. KI., 21, Il (1872), 'pp. 7787;Id., Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, I, Stuttgart 1875, pp. 113, 171, 174, 194, 196;11, ibid. 1877, pp. 83-88; S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus corporis glossarum, I, Città del Vaticano 1937, Indice;G. Le Bras, Bartholomaeus Brixiensis,in Dictionnaíre de droit canonique, II, Paris 1937, C011. 216 s.; A. van Hove, Prolegomena,in Commentarium Lovaniense in Codicem iuris canonici,I, 1, Mechliniae-Romae 1945, 1~V- 431 s., 440, 441, 450, 489, 490; Studia Gratiana Post octava Decreti saecularia, auctore consilio Commemorationi Gratianae instruendae edita,I-VIII, curantibus Ios. Forchielli et Alph. M: Stickler, Bononiae 1953-1962 (molti gli articoli in essi contenuti sui manoscritti e sulle edizioni dei Decretum,nei quali è ricordato anche Bartolomeo. Ad es.: E. Will, Decreti Gratiani incunabula. Beschreibendes Gesamtverzeichnis der Wiegendrucke des Gratianischen Dekrets, VI, pp. I-280;A. Adversi, Saggio di un catalogo delle edizioni del Decretum Gratiani Posteriori al sec.XV, ibid., pp. 281-451).Vedi anche: S. Stelling-Michaud, Catalogue des manuscrits juridiques (droit canon et droit roinain) de la fin du XIIe au XIVe siècle conservés en Suisse,Genève 1954, nn. 2, 3, 4, 55, 61, 62, 65, 66, 67;B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theoìw. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism,Cambridge 1955, pp. 53, 256-257;M. Boháèek, Le opere delle scuole medievali di diritto nei manoscritti della Biblioteca del Capitolo di Olomouc,in Studia Gratiana, VIII (1962), pp. 350 ss., 355, 361, 382;S. Kuttner, Analecta iuridica vaticana (Vat. Lat. 2343),in Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibliotheca Apostolica edita, I, Città del Vaticano 1962, p. 417;W. Plóchl, Geschichte des Kirchenrechts, II, Wien-München 1962, pp. 68, 509-510.

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