Camera dei deputati

Dizionario di Storia (2010)

Camera dei deputati


Assemblea legislativa che, insieme al Senato, forma il Parlamento italiano. Sede della C. dei d. è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale del regno d’Italia a Roma. In età liberale, la C. dei d. era eletta con un sistema maggioritario e non a suffragio universale; essa quindi era perlopiù composta da notabili eletti nei vari collegi. Nel 1919 fu introdotto il sistema proporzionale, che diede maggiore forza ai giovani partiti di massa, socialisti e popolari in primis. Durante il fascismo la legge elettorale fu modificata in senso fortemente maggioritario (Legge Acerbo, 1924); nel 1929 fu introdotto un sistema plebiscitario relativo al «Listone» del regime. Infine, dal 1939 al 1943, la C. dei d. fu soppressa e sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni. La C. dei d. fu ricostituita con la nascita della Repubblica, e nel 1948 fu eletto il nuovo Parlamento, a suffragio universale e col sistema proporzionale. Nel periodo repubblicano, la C. dei d. ha avuto un ruolo centrale, svolgendo assieme al Senato il lavoro legislativo e costituendo il luogo della rappresentanza delle forze politiche in proporzione alla loro presenza nella società. A partire dal 1994 una serie di riforme ha nuovamente orientato il sistema elettorale in senso maggioritario e verso il bipolarismo. Attualmente la C. dei d. è composta di 630 deputati, eletti per cinque anni. Secondo la legge vigente, i membri della C. dei d. sono eletti con un sistema proporzionale con doppia soglia di sbarramento. Sono però ammesse alla ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni di liste che abbiano raggiunto almeno il 10% dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2%. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale. Per assicurare un più sollecito funzionamento della C. dei d. sono costituite commissioni permanenti, alle quali è affidato l’esame preliminare dei disegni di legge e, in sede legislativa, la discussione e approvazione di parte dei disegni di legge. La C. dei d. può essere sciolta anticipatamente dal presidente della Repubblica, sentiti i presidenti della C. dei d. stessa e del Senato.

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