Camera di consiglio. Diritto processuale penale
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Modello generale di svolgimento dell’attività giurisdizionale consistente in un procedimento che, rispondendo alle esigenze di celerità e di riservatezza, non si svolge in presenza del pubblico, ma alla sola ed eventuale presenza della parti e dei difensori (art. 127 c.p.p.). Il rito camerale si applica nei casi espressamente indicati dalla legge: conflitti di competenze e di giurisdizione; dichiarazione di ricusazione o rimessione; procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o del decreto di sequestro; udienza di convalida dell’arresto e di fermo; decisione sulla proroga del termine delle indagini preliminari e sull’archiviazione; decisione nel giudizio d’appello. L’atto iniziale del procedimento è il decreto di fissazione dell’udienza. Il giudice, a pena di nullità e dieci giorni prima la data predetta, ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. La partecipazione all’udienza non è obbligatoria; il contraddittorio è, pertanto, meramente facoltativo in quanto il pubblico ministero, i difensori e gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Fino a cinque giorni prima dell’udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice. L’imputato e il condannato in stato di detenzione hanno diritto di essere sentiti, se ne fanno richiesta e purché siano detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice; in caso di loro legittimo impedimento l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità. Se, invece, l’imputato o il condannato sono detenuti in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, alla loro audizione deve procedere, a pena di nullità, il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l’udienza in camera di consiglio. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata alla parte, ai difensori e alle altre parti interessate. Avverso tale provvedimento le parti possono proporre ricorso per Cassazione. Salvo che il giudice non disponga diversamente, il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
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