CANDIDATURA

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

CANDIDATURA (VIII, p. 712)

Giovanni CORSO

La disciplina della candidatura ha subìto radicale trasformazione per effetto della costituzione repubblicana (27 dicembre 1947) e delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato (5 e 6 febbraio 1948, nn. 26 e 27). La candidatura ufficiale è obbligatoria e dev'essere accettata.

Camera. - Per la Camera dei deputati (v. in questa App.) vi sono candidati per i collegi circoscrizionali e pel complesso delle circoscrizioni (collegio unico nazionale). I candidati per il collegio unico devono essere anche candidati in un collegio circoscrizionale, ma non in più di tre circoscrizioni. Non si può essere inclusi in liste di contrassegno diverso. Per le liste dei collegi, i candidati devono essere non meno di tre e non più del numero da eleggere. Le liste sono presentate da gruppi di elettori (da un minimo di 500 a un massimo di 1000, per evitare inopportune ostentazioni di forza) alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale almeno 45 giorni prima delle votazioni, insieme con i documenti, un contrassegno, e le generalità di due delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. Con le stesse modalità si presentano alla cancelleria della Cassazione le liste dei candidati al collegio unico nazionale. La presentazione è fatta entro il 30° giorno anteriore all'elezione da almeno venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista pel collegio unico nazionale. Un ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati di Corte d'appello o di tribunale, verifica la regolarità delle liste, ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili, cancella i candidati per cui manchi l'accettazione o che siano compresi in altra lista, assegna un numero a ciascuna lista e a ciascun candidato, cura la stampa delle liste in unico manifesto e nelle schede. Analoghe funzioni di controllo sono esercitate per le liste del collegio unico nazionale dall'ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte di cassazione e composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente.

Senato. - La candidatura per il Senato (v. in questa App.), eletto a base regionale (art. 57 della costituzione), è presentata da non meno di 300 e non più di 500 elettori insieme con un modello di contrassegno. È vietato sottoscrivere per più di un candidato. L'accettazione della candidatura è fatta per una sola regione e per non più di tre collegi. Entro il 30° giorno precedente la votazione, il candidato deve dichiarare con quali candidati di altri collegi della regione, anche se aventi diverso contrassegno, intende collegarsi. Le dichiarazioni di collegamento sono reciproche. L'ufficio elettorale regionale (cinque magistrati d'Appello o di tribunale e quattro esperti) esamina la regolarità delle candidature e delle dichiarazioni di collegamenti e comunica le ammissioni agli uffici elettorali circoscrizionali (tre magistrati di tribunale), i quali, a loro volta, ne danno notizia ai candidati, procedono alla stampa dei manifesti contenenti l'elenco dei candidati con i relativi contrassegni e numeri d'ordine e forniscono gli elementi per la stampa delle schede. Fino al giorno stabilito per la votazione (non più tardi delle ore 12) ogni gruppo di candidati collegati può designare due rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.

Consigli comunali. - La candidatura ufficiale è obbligatoria anche per l'elezione dei consigli comunali. Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, nei quali l'elezione ha luogo col sistema maggioritario, le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a un quinto e non superiore ai quattro quinti, sono presentate da un numero minimo di elettori variabili da 10 a 200, secondo la popolazione del comune. Il numero massimo non può eccedere di oltre un terzo il numero minimo dei presentatori (art. 20 decr. legge luog. 7 gennaio 1946, n. 1). Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nei quali l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, il numero minimo dei presentatori delle liste dei candidati va da 200 a 500. Il massimo non può eccedere il terzo del minimo (articoli 55 e 56 decr. cit.).

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