Cardinale

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Titolo di alta dignità ecclesiastica. Storicamente, i c. sono i più importanti e stretti collaboratori del pontefice.

La nomina dei c. spetta esclusivamente al pontefice e la sua scelta deve cadere su uomini che siano già stati nominati sacerdoti e che eccellano per dottrina, moralità, pietà e prudenza di comportamento. Normalmente sono nominati c. quei fedeli già insigniti della dignità episcopale: coloro i quali non sono già vescovi, dopo la nomina a c. devono ricevere la consacrazione episcopale. Il pontefice può annunciare di aver creato un c. di fronte al Sacro collegio ma può altresì riservarsi di farne il nome anche successivamente (cosiddetto nomen in pectore sibi reservans).

Gli uffici dei c. sono di istituzione umana e non divina: nell’insieme formano un collegio di natura particolare, denominato Sacro collegio, che funziona come una sorta di senato del pontefice, con personalità giuridica propria. Il collegio dei c. è presieduto dal decano, che rispetto agli altri c., si può definire di primus inter pares. Compito principale dei c. è l’elezione del pontefice, alla quale possono partecipare tutti i c., anche quelli scomunicati, purché non abbiano superato l’ottantesimo anno di età prima dell’inizio del conclave. I c. collaborano col pontefice sia collegialmente nel concistoro, sia singolarmente, rivestendo diversi uffici e prestando la loro opera nella cura quotidiana della chiesa universale.

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