CEE

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

CEE

Anna del Buttero

Sigla, di uso internazionale, della Comunità Economica Europea, organizzazione internazionale a carattere regionale con particolari caratteristiche, entro certi limiti assimilabili a quelle della CECA al cui modello si è ispirata. La CEE è stata creata con il trattato sottoscritto a Roma il 25 marzo del 1957 dai rappresentanti della Francia, Germania occidentale, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo: gli stessi sei Paesi che sei anni prima avevano costituito la CECA. Il trattato istitutivo, con i protocolli, gli annessi e le convenzioni che ne fanno parte integrante e che concorrono a dare vita al sistema della Comunità, è stato predisposto, contemporaneamente a quello della Comunità Atomica Europea (v. EURATOM), nella Conferenza di Bruxelles (1956-57) dei ministri degli Esteri della CECA. La Comunità ha il compito di promuovere, mediante la instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonico delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati membri. Il trattato indica anche le linee di azione della Comunità che riguardano: l'unione doganale e l'adozione di una tariffa doganale esterna nei confronti degli Stati terzi; l'unione economica, e cioè il libero movimento degli uomini, dei servizî e dei capitali; l'instaurazione di politiche comuni nel settore dell'agricoltura e dei trasporti; l'armonizzazione delle politiche economiche e delle legislazioni relative; la creazione di risorse nuove attraverso la valorizzazione delle regioni sottosviluppate e delle forze di lavoro inutilizzate.

Gli obiettivi generali della CEE e le linee di azione per conseguirli implicano per gli Stati membri una serie di impegni che investono l'intera vita economica ed al cui adempimento sovraintendono le istituzioni della Comunità. Queste pertanto hanno compiti assai vasti. La CEE, istituita per durata illimitata fra i sei Paesi firmatarî del trattato di Roma, è aperta alla partecipazione di qualunque Stato europeo lo richieda; l'ammissione, approvata dalle istituzioni della Comunità, deve formare oggetto di accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.

La CEE è persona giuridica e il trattato le riconosce la capacità nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, la capacità giuridica massima riconosciuta agli enti morali nell'ambito dell'ordinamento interno degli Stati membri e un'ampia capacità giuridica internazionale, in relazione alle funzioni ad essa attribuite, compresa quella di concludere accordi di associazione con Stati terzi, con unioni di Stati e con altri organismi internazionali e di intrattenere rapporti esterni con altre organizzazioni internazionali.

I soggetti dell'ordinamento comunitario sono: la Comunità con le sue istituzioni, gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche operanti nell'ambito della Comunità. Queste ultime sono direttamente destinatarie delle norme comunitarie - sia contenute nel trattato sia prodotte dalle istituzioni - in quanto tali norme sono automaticamente inserite nei singoli ordinamenti nazionali.

L'ordinamento giuridico della Comunità risulta dal complesso delle norme contenute nel trattato e da quelle provenienti dalle istituzioni della Comunità in applicazione del trattato e cioè dagli atti della Comunità. Tali atti, normalmente complessi, in quanto alla loro formazione concorre la volontà di più organi, sono di vario tipo e di diversa portata giuridica: i regolamenti, che hanno portata generale e diretta efficacia normativa e, pertanto, sono applicabili in ciascuno Stato membro ed hanno efficacia obbligatoria, nella materia disciplinata, nei confronti di tutti i soggetti operanti nella Comunità; le decisioni, che non hanno portata generale ma specifica ed obbligano soltanto i destinatarî, Stati o persone fisiche e giuridiche; le direttive, che obbligano gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere e non quanto ai mezzi per raggiungerli; vanno infine ricordate le raccomandazioni ed i pareri, che non hanno portata obbligatoria. Gli atti vincolanti per i destinatarî, e cioè i regolamenti, le decisioni e le direttive, debbono essere motivati e fare riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti. I regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, mentre le decisioni e le direttive devono essere notificate ai destinatarî ed hanno effetto dal momento della notificazione.

La struttura istituzionale della CEE si ispira a quella della CECA, pur con differenze sostanziali quanto alla distribuzione dei poteri tra i varî organi.

L'Assemblea, organo di rappresentanza politica, è composta dai rappresentanti dei popoli riuniti nella Comunità ed esercita i poteri di controllo e di deliberazione ad essa attribuiti dal trattato. In virtù di una speciale convenzione, sottoscritta contemporaneamente al trattato istitutivo della CEE e dell'EURATOM, l'Assemblea è unica per le tre Comunità europee, pur mantenendo le funzioni diverse ad essa attribuite da varî trattati. L'Assemblea si compone di 142 membri designati per il momento dai parlamenti nazionali tra i proprî membri; all'Assemblea stessa spetta però di elaborare progetti per la elezione dei membri a suffragio universale diretto. Nella composizione dell'Assemblea si riflette il peso dei varî Stati membri nella Comunità: 36 membri sono attribuiti rispettivamente a Francia, Germania e Italia; 14 rispettivamente al Belgio e all'Olanda; 6 al Lussemburgo. L'Assemblea ha poteri di controllo generale sull'operato della Commissione, che si esplicano sia con la formulazione di mozioni di censura, sia con il diritto di interrogazione ad essa riconosciuto, nonché poteri di deliberazione in concorso con altri organi della Comunità in quanto, per l'adozione dei più importanti provvedimenti, deve essere consultata.

Il Consiglio, organo di direzione politica della Comunità, è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e cioè di ministri. Ciascun governo designa di volta in volta il ministro qualificato a rappresentarlo in relazione alla materia da trattare. Per garantire la continuità di azione del Consiglio è prevista la costituzione di un Comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri e cioè di Delegazioni permanenti, con il compito di istruire le questioni da sottoporre al Consiglio. Oltre alle specifiche attribuzioni organizzative e amministrative, previste dal trattato, al Consiglio è conferito un vasto potere normativo, sia autonomo sia in concorso con altri organi della Comunità. Spetta al Consiglio di predisporre il bilancio della Comunità da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, la facoltà di emendare le proposte della Commissione e di chiedere alla Commissione stessa di procedere a tutti gli studî e le indagini necessarie al raggiungimento degli scopi del trattato. Le decisioni sono adottate, secondo i casi, all'unanimità o a maggioranza che può essere semplice o ponderata; la maggioranza ponderata è richiesta per le decisioni di particolare importanza politica ed economica.

La Commissione è l'organo esecutivo della Comunità, con attribuzioni particolarmente vaste che investono la vigilanza sull'applicazione delle norme del trattato e delle decisioni comunitarie. Essa si compone di 9 membri, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, con norme analoghe a quelle previste per l'Alta Autorità della CECA. I membri debbono offrire ogni garanzia di indipendenza dalla influenza degli Stati singoli e dagli interessi particolari e le deliberazioni hanno carattere collegiale come quelle dell'Alta Autorità della CECA. Alla Commissione spetta attuare concretamente l'azione necessaria a dar vita alla Comunità; ed a tale scopo il trattato le attribuisce i necessarî poteri di iniziativa e di decisione, alcuni autonomi altri in concorso con il Consiglio e l'Assemblea. Oltre alla vigilanza generale sull'applicazione del trattato e degli atti emessi dalla Comunità, la Commissione ha ampî poteri soprattutto per quanto riguarda la realizzazione dell'unione doganale, per la quale il trattato detta precise e dettagliate norme; per la realizzazione degli altri obiettivi comunitarî (politica agricola comune, politica dei trasporti, coordinamento delle politiche economiche, liberalizzazione della mano d'opera e dei capitali), che presuppongono ancora decisioni a livello politico, la Commissione più che organo esecutivo è invece organo propulsivo, fino a quando non intervengano le decisioni del Consiglio. La Commissione, che adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta, partecipa al potere normativo del Consiglio nei casi previsti dal trattato ed è soggetta al controllo politico dell'Assemblea.

La Corte di giustizia è l'organo giurisdizionale, al quale spetta di assicurare il rispetto del diritto nell'ordinamento comunitario. Anche la Corte di giustizia è unica per le tre Comunità Europee, pur mantenendo le diverse funzioni ad essa attribuite dai trattati istitutivi delle tre Comunità.

La Corte di giustizia unica mantiene la stessa composizione di quella della CECA: 7 giudici che designano tra loro il presidente e due avvocati generali. Nell'ambito dell'ordinamento comunitario la Corte ha una competenza generale sulle questioni pregiudiziali di interpretazione del trattato e di validità degli atti emessi dagli organi della Comunità; una competenza generale di legittimità sugli atti vincolanti (decisioni) della Commissione e del Consiglio, nonché competenza nelle controversie tra Stati membri e tra questi e la Commissione per il mancato rispetto degli obblighi nascenti dal trattato. Legittimati a proporre il ricorso alla Corte sono gli stati membri, il Consiglio, la Commissione nonché i privati, persone fisiche e giuridiche, destinatarî di norme comunitarie.

Accanto agli organi o istituzioni responsabili dell'azione della Comunità, il trattato prevede la costituzione di numerosi organismi consultivi. Il più importante è il Comitato economico sociale, con il compito di dare pareri obbligatorî nei casi previsti dal trattato o facoltativi, composto dei rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali e degli interessi generali, organo unico per la CEE e per l'Euratom. Esso si compone di 101 membri (24 seggi ciascuno a Francia, Germania e Italia, 12 a Belgio e Olanda e 5 al Lussemburgo) nominati dal Consiglio, sentita la Commissione, mediante scelta tra un numero doppio di designazioni effettuate dagli stati membri. La nomina è a titolo personale e non vincola il membro ad alcun mandato.

Altro organo consultivo è il Comitato monetario, con il compito di agevolare il coordinamento della politica degli Stati membri e di seguire l'evoluzione della situazione monetaria e finanziaria negli Stati membri. Esso formula pareri su richiesta della Commissione, del Consiglio ed anche di propria iniziativa.

La CEE ha un bilancio le cui entrate sono alimentate da contributi degli Stati membri versati nelle singole monete nazionali e ripartiti secondo percentuali fissate dal trattato (28% ciascuna per Germania, Francia e Italia; 7,9% per Belgio e Olanda; 0,2% per il Lussemburgo).

Nella struttura della Comunità assumono particolare rilievo alcuni istituti finanziarî, costituiti per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Tra questi meritano di essere ricordati: il Fondo sociale e la Banca europea degli investimenti. Il primo rientra nel bilancio della Comunità, pur essendo finanziato con contributi speciali ad esso destinati e prelevati con percentuali diverse da quelle previste per le spese ordinarie (32% Germania e Francia; 20% Italia; 8,8% Belgio; 7% Olanda; 0,2% Lussemburgo). Il Fondo sociale (amministrato dalla Commissione assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri) è uno strumento della politica sociale comune ed ha il compito di promuovere all'interno della Comunità lo sviluppo della occupazione e la mobilità dei lavoratori, nonché di fronteggiare le difficoltà di occupazione e le esigenze di riconversione che possono verificarsi nella prima fase di attuazione della unificazione del mercato.

La Banca europea degli investimenti (BEI) è un organismo internazionale autonomo a carattere finanziario regolato da uno statuto. Compito della BEI è di contribuire allo sviluppo equilibrato del "mercato comune", agevolando il finanziamento degli investimenti, utilizzando risorse proprie e capitali attinti dal mercato all'interno ed all'esterno della Comunità. La BEI, costituita con un capitale di un miliardo di unità di conto UEP (simbolica moneta europea corrispondente a grammi 0,8886708 di oro fino pari a un dollaro S.U.A.), è amministrata e gestita da un Consiglio di governatori, composto di ministri designati dai paesi membri. Spetta al Consiglio dei governatori fissare, votando a maggioranza ponderata, le direttive della politica della Banca. Altri organi della BEI sono: un Consiglio di amministrazione, formato di 12 membri; un comitato direttivo composto da un presidente e due vice presidenti, che provvede alla gestione degli affari correnti, un comitato di sindaci.

Nel quadro del complesso ordinamento che regola la vita della Comunità deve considerarsi anche l'associazione alla Comunità dei paesi e territorî d'oltremare che sono in particolari relazioni con i paesi membri con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territorî instaurando strette relazioni economiche tra essi e la Comunità. Le modalità di associazione sono regolate, per un quinquennio dalla entrata in vigore del trattato, da una apposita convenzione, rinnovabile. La convenzione di associazione prevede la costituzione di un "Fondo per lo sviluppo economico e sociale dei territorî d'oltremare" destinato a finanziare gli investimenti, formato dalle contribuzioni degli Stati membri (Francia e Germania 200 milioni di unità di conto; Belgio e Olanda 70 milioni; Italia 40 milioni; Lussemburgo 1,25 milioni) da versarsi nel corso del quinquennio. La responsabilità dell'amministrazione del fondo spetta alla commissione, che provvederà alle erogazioni di intesa con le autorità responsabili dei territorî d'oltremare.

Bibl.: E. Anzilotti, Il trattato dle mercato comune (Introduzione al volume Comunità economica europea ed Euratom), Padova 1957; N. Catalano, La Comunità economica europea e l'Euratom, Milano 1957; R. Ducci, Un mercato comune per l'Europa, in Civitas, 1957; F. Florio, Profilo giuridico della Comunità economica europea, in Comunità internazionale, 1957; J. Rueff, Le projet de Communauté économique européenne, in Stato sociale, 1957; E. Steindorf, Europäischer Market und Euratom, in Archiv des Völkerrechts, 1957; G. Vedovato, Mercato comune ed Euratom, in Rivista di studi politici internazionali, 1957; S. Beltrand, The European common market proposal, in International Organization, 1957; G. Gozard, La Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, in Revue politique et parlementaire, 1957; R. Monaco e N. Catalano, La struttura istituzionale della CEE, in Atti del Convegno di studio dei problemi relativi al Trattato istitutivo della CEE, indetto dall'Istituto di studi parlamentari, 1957; R. Monaco, Caratteri istituzionali della Comunità economica europea, in Rivist di diritto internazionale, 1958.

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