Clausola

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

clausola

Luigi Nonne

Unità elementare di un accordo che contiene una o più disposizioni, destinate a disciplinare il rapporto tra i soggetti partecipanti, i quali vi fanno riferimento distinguendole, solitamente, attraverso una numerazione progressiva o un’intitolazione specifica. I contratti e i trattati internazionali costituiscono le ipotesi più rilevanti di accordi strutturati mediante l’utilizzo di clausole.

Le clausole nel codice civile e nelle leggi speciali

Diverse sono le c. menzionate a vario titolo nel codice civile e nelle leggi speciali. L’art. 1339 c.c., intitolato ‘inserzione automatica di clausole’, regola l’ipotesi in cui queste, se approvate per legge, sono di diritto inserite nel contratto in sostituzione dei patti difformi stabiliti dai contraenti.

L’art. 1340  c.c., in tema di c. d’uso, afferma che esse si reputano parte del contratto se non risultano espressamente escluse.

All’art. 1341, 2° co., c.c. si prendono in considerazione le c. cosiddette vessatorie, predisposte da una delle parti e che prevedono, a favore della medesima, situazioni vantaggiose, oppure, a carico dell’altro contraente, limiti all’esercizio dei relativi diritti o il sorgere di penetranti obblighi. Per essere efficaci, dette c. devono ricevere una specifica approvazione per iscritto, mediante la cosiddetta ‘doppia firma’. Tra le c. vessatorie, merita una specifica menzione la c. di recesso, che attribuisce, secondo quanto stabilito dall’art. 1373 c.c., la facoltà di sciogliere il contratto mediante una dichiarazione unilaterale a opera di colui a favore del quale è prevista, e la c. compromissoria, con cui si devolve il giudizio su una controversia a uno o più arbitri, sottraendolo alla giurisdizione ordinaria (art. 808 c.p.c.).

Frequentemente inserita negli accordi è la cosiddetta c. condizionale, in virtù della quale gli effetti del contratto sono fatti dipendere, nel prodursi o nel cessare, da un avvenimento futuro e incerto, in modo da adattare tali effetti ai motivi che inducono i contraenti a stipulare il negozio (art. 1353 e segg. c.c.).

Agli artt. 1382-1384 c.c. viene disciplinata la c. penale, che ha lo scopo di quantificare preventivamente il risarcimento dovuto dalla parte contrattuale inadempiente, così da agevolare il ristoro dei danni subiti senza ricorrere a una determinazione del medesimo a opera del giudice.

L’art. 1419 c.c. prende in considerazione la nullità di singole c. per derivarne la nullità dell’intero contratto, nel caso in cui i contraenti non l’avessero concluso senza la parte del contenuto colpita da nullità.

Si può, infine, fare cenno alla c. risolutiva espressa, prevista all’art. 1456 c.c., mediante la quale i contraenti individuano uno specifico inadempimento come grave, con la possibilità, per chi lo subisce, di risolvere di diritto il contratto.

Codice del consumo

Oltre che nel codice civile, le c. sono previste dal codice del consumo (d. legisl. 206/2005), agli artt. 33 e segg., come c. vessatorie, distinte in quelle che si presumono tali, ma che, se oggetto di trattativa, perdono tale caratteristica (art. 33) e in quelle che, pur oggetto di negoziazione individuale, sono e rimangono nulle e, perciò, improduttive di effetti (art. 36).

Clausole di salvaguardia

Nei trattati commerciali internazionali, le c. di salvaguardia sono tra quelle di maggiore interesse. In virtù di esse uno Stato firmatario ha la possibilità, in riferimento a taluni prodotti esteri, di riservare loro tariffe più onerose o di limitarne la quantità, qualora l’importazione dei medesimi comporti ripercussioni negative sul mercato nazionale di merci affini. Fra le previsioni che autorizzano tali pratiche si possono citare l’art. 134 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (➔ CE) e l’art. 19 del GATT (➔). Ma le c. di salvaguardia sono sempre più frequenti anche nelle manovre di politica economica italiana: per es. nel d.l. 201/2011 recante ‘disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici’, convertito in legge il 22 dicembre 2011, l’art. 18 prevede una c. di salvaguardia con incrementi automatici dell’IVA a decorrere dal 10 ottobre 2012, qualora altri adempimenti di riduzione del deficit pubblico risultino non adottati.