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Diritto

C. di giustizia Termine entrato nel linguaggio giudiziario a partire dal 1979-80 per indicare quegli imputati di reati di terrorismo ai quali la legge ha offerto la possibilità di ricevere un trattamento sanzionatorio più mite in cambio della loro collaborazione con la giustizia. In particolare, il d. legisl. 15/1980, al fine di favorire la dissociazione dalle organizzazione eversive e sollecitare la collaborazione degli imputati nelle indagini giudiziarie, ha stabilito che, nel caso dei delitti in esame, l’imputato che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa produca effetti ulteriori, ovvero aiuti concretamente l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione e la cattura di altri coimputati, soggiace alla pena della reclusione dai 12 ai 20 anni in luogo dell’ergastolo e vede diminuite le altre pene da un terzo alla metà. La l. 304/1982 ha poi previsto l’ipotesi di non punibilità per chi, avendo commesso solo alcuni reati connessi all’organizzazione della banda armata o dell’associazione eversiva, ovvero non avendone commesso alcuno, si dissoci dalle organizzazioni di cui faceva parte. La riduzione di un terzo della pena è invece prevista per coloro i quali, avendo commesso reato di terrorismo, si siano dissociati e abbiano reso piena confessione, mentre sconti maggiori sono disposti per chi, oltre a confessare i propri reati, collabori con l’autorità giudiziaria per l’individuazione di ulteriori complici. Inoltre, la l. 82/1992, assumendo come modello il sistema del witness security program in vigore negli Stati Uniti dal 1970, ha stabilito che nei confronti delle persone esposte a un pericolo grave e attuale a causa della loro collaborazione con la giustizia, possano essere adottate adeguate misure di protezione e di assistenza, estensibili ai prossimi congiunti, ai conviventi e a coloro che sono in relazione tale con la persona protetta da essere comunque esposti al pericolo di vendette trasversali.

Istruzione

C. del dirigente scolastico è il docente scelto dal dirigente stesso con l’incarico di coadiuvarlo nell’esercizio delle funzioni direttive. In una scuola, i c. possono essere da uno a quattro, uno dei quali con funzioni vicarie.

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). pentito Si dice di chi – dapprima con riferimento ad appartenenti a gruppi terroristici e in seguito anche ad appartenenti a gruppi della criminalità organizzata – si dichiari disposto a collaborare con la giustizia (➔ collaboratore). vicario foraneo Il parroco preposto a uno dei distretti ( vicariati foraneo, vicario), comprendenti più parrocchie, in cui si può dividere una diocesi; ha un diritto di vigilanza sulle parrocchie a lui sottoposte e sui loro sacerdoti. Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
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Vocabolario
collaboratore a progetto
collaboratore a progetto loc. s.le m. Chi ha un rapporto di lavoro a tempo determinato finalizzato al raggiungimento di un obiettivo esplicitamente indicato nel contratto, senza tener conto del numero di ore necessarie. ◆ Caso emblematico,...
collaboratore scolastico
collaboratore scolastico loc. s.le m. Addetto alla custodia e alle pulizie dei locali scolastici; nuova denominazione professionale del bidello. ◆ In tutto, le assunzioni nelle scuole romane dovrebbero essere almeno 4 mila, 500 600 infatti...
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