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COLONIA

di Umberto Borsi - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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COLONIA (X, p. 824)

Umberto Borsi

Le colonie italiane (p. 825). - La conquista dell'Etiopia e la costituzione dell'Impero (v. africa orientale italiana; italia: Storia; italo-etiopica, guerra, in questa App.) hanno collocato l'Italia fra le grandi potenze coloniali. Le colonie vere e proprie sono oggi due, quella unitaria dell'Africa settentrionale, cioè la Libia (capoluogo: Tripoli), e quella composta o federale dell'Africa orientale, costituita dai territorî dell'Impero d'Etiopia (capoluogo: Addis Abeba), dell'Eritrea (capoluogo: Asmara) e della Somalia (capoluogo: Mogadiscio). L'Impero d'Etiopia si compone del Governo dell'Amara (capoluogo: Gondar), del Governo dei Galla e Sidama (capoluogo: Gimma), del Governo del Harar (capoluogo: Harar) e del Governatorato di Addis Abeba. È colonia soltanto in senso improprio la piccola concessione italiana di T'ien-tsin in Cina, e non può affatto qualificarsi colonia l'Isola di Saseno, all'ingresso della Baia di Valona, militarmente occupata dall'Italia in seguito al protocollo di Tirana del 2 agosto 1920. L'evolversi della legislazione, e in specie l'emanazione della legge 4 gennaio 1934, n. 31, ha portato un notevole contributo alla soluzione negativa della questione circa il carattere coloniale delle Isole italiane dell'Egeo.

I nuovi grandiosi eventi hanno determinato radicali mutamenti nell'ordinamento politico-amministrativo delle colonie. In virtù del r. decreto 8 aprile 1937, n. 431, il ministero a queste preposto ha assunto il titolo di Ministero dell'Africa Italiana e i suoi uffici sono stati riorganizzati e ampliati col r. decr. 1° luglio 1937, n. 1233, e con decreto ministeriale di pari data. Al Consiglio superiore già presso di esso esistente si sono aggiunte sei consulte tecnico-corporative, cinque delle quali istituite col r. decreto 21 agosto 1936, n. 1872, ora rette dal r. decreto 1° luglio 1937, n. 1878, utile strumento di studio e di intima unione fra le energie operanti della nazione e l'amministrazione statale, una delle quali per l'agricoltura, una per l'industria, una per il commercio, una per le comunicazioni, una per il lavoro e una per il credito e l'assicurazione. Per gli affari di interesse comune è stato creato il Consiglio generale delle consulte presieduto dal ministro dell'Africa Italiana. Una importante riforma è stata pure compiuta riguardo al personale; mentre il r. decreto 2 giugno 1936, n. 1020, ha approvato un nuovo organico del personale di governo, del personale ausiliario e d'ordine, aumentando notevolmente il numero dei posti, il r. decreto 14 dicembre 1936, n. 2374, ha provveduto a risolvere diversamente dal passato il problema del personale tecnico occorrente nelle colonie, creando i corpi tecnici coloniali, per ora in numero di sette, come il corpo della polizia coloniale, il corpo sanitario coloniale, il corpo minerario coloniale, il corpo agrario coloniale, ecc. Per i servizî tecnici cui non basti il personale dei suddetti corpi e per quelli cui non possa, come si dovrebbe, provvedersi col personale di altre amministrazioni statali collocato fuori ruolo o comandato, si può assumere personale a contratto.

Il diritto nelle colonie italiane. - Tanto la Libia, quanto l'Africa Orientale Italiana, come pure ciascuno dei cinque governi nei quali questa è divisa e il governatorato di Addis Abeba, sono espressamente riconosciuti come persone giuridiche. Per la Libia il r. decreto 20 marzo 1913, n. 289, stabilì che i codici e molte altre leggi concernenti materie in esso indicate (opere pubbliche, sanità, dogane, ecc.) dovevano esservi osservati in quanto era consentito dalle condizioni locali, salve le modificazioni introdottevi dalla legislazione speciale per la colonia; successivamente, mentre il codice per la marina mercantile, rivelatosi subito disadatto, venne sostituito con altro approvato col r. decreto 22 maggio 1913, n. 902, nuove leggi furono estese alla colonia con disposizioni particolari, ma il r. decreto 3 dicembre 1934, n. 2012, dispose che, ad eccezione dei codici, tutte le altre leggi valevoli per la Libia non fossero applicabili al territorio militare del sud, se non vi fossero estese in modo speciale. Per l'Africa Orientale Italiana il r. decreto 1° giugno 1936, n. 1019, ha stabilito che vi siano estesi i codici metropolitani anche militari, il codice libico per la marina mercantile, le leggi e i regolamenti sullo stato civile, ecc., estendendo altresì in via provvisoria ai territorî del governo degli Amara e del governatorato di Addis Abeba le leggi, i decreti e i regolamenti applicabili in Eritrea e ai territorî del governo dei Galla e Sidama e del Harar le leggi, i decreti e i regolamenti applicabili in Somalia. Tanto per la Libia, quanto per l'Africa Orientale, all'emanazione di norme aventi forza di legge si provvede con decreto reale, su proposta del ministro dell'Africa Italiana, sentito il parere del Consiglio superiore e, per l'Africa Orientale, altresì dietro deliberazione del Consiglio dei ministri. La facoltà regolamentare per l'applicazione di tali norme è attribuita al ministro, che può delegarla al governatore generale; i regolamenti di carattere finanziario debbono essere emanati di concerto col ministro delle Finanze. Ogni altro regolamento è di competenza del governatore generale in Libia e dei singoli governatori in A. O., salvi i regolamenti municipali o relativi ai servizî urbani, che sono deliberati dai capi delle amministrazioni interessate. Per motivi gravi e urgenti i governatori generali possono emanare norme eccedenti la facoltà regolamentare, previa autorizzazione ministeriale, o almeno dandone notizia immediata al ministro.

Come è naturale, data l'ampiezza delle colonie e la diversità di razza e di religione delle popolazioni che le abitano, il diritto indigeno in esse vigente è di varie specie, ma fra queste di gran lunga prevale il diritto musulmano, in corrispondenza della religione più diffusa. I cittadini libici conservano il proprio statuto personale e successorio se musulmani, e il proprio statuto personale se israeliti; godono della libertà individuale, dell'inviolabilità della proprietà, del diritto a concorrere alle cariche civili e militari coloniali e ad esercitare le professioni in colonia, in ogni caso, salve le limitazioni e le modalità legali. Nelle scuole governative della Libia non possono essere insegnati ai musulmani e agli israeliti principî che contrastino con le rispettive religioni; l'insegnamento privato è libero, ma vigilato dal governo. I sudditi dell'Africa Orientale Italiana e gli assimilati ai medesimi conservano anch'essi il rispettivo statuto personale e successorio; a differenza di quanto è disposto per i cittadini libici, nessuna enumerazione dei loro diritti è fatta dalla legge, e le limitazioni di libertà cui sono sottoposti risultano dalle norme regolatrici dei varî rapporti e in specie da quelle penali. Gli eventuali mutamenti di confessione religiosa si riflettono sulla qualità dello statuto personale applicabile, ma in nessun caso modificano la condizione di sudditanza coloniale. L'acquisto della cittadinanza metropolitana è concesso ai cittadini libici in possesso di speciali requisiti, mentre, nel silenzio della legge, si reputa vietato ai sudditi dell'Africa Orientale.

Per l'ordinamento politico e amministrativo della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, v. libia, App.; africa orientale italiana, Appendice.

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