Comandante

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Titolo attribuito a chi esplica un comando militare; in genere è accompagnato dal nominativo dell’unità o delle cose comandate. In particolare, nella Marina militare designa sia gli ufficiali e i sottufficiali preposti al comando di una nave, indipendentemente dalla sua importanza, sia genericamente ogni ufficiale superiore di vascello. Nell’Aeronautica militare è titolo generico dato agli ufficiali del ruolo naviganti, dal grado di capitano in su. C. del porto Ufficiale delle Capitanerie di porto posto a capo di un compartimento marittimo e quindi anche dei servizi tecnico-amministrativi del relativo porto principale.

Nella marina mercantile e nell’aviazione civile, c. della nave e dell’aeromobile, capo dell’equipaggio nell’organizzazione gerarchica di bordo, cui spetta la direzione tecnica della navigazione. Di norma, la funzione di comando deriva da un atto dell’armatore o dell’esercente, ma non esaurisce le funzioni della figura, che il c. deve svolgere a tutela di interessi pubblici e collettivi coinvolti nella spedizione. Al c. spetta la rappresentanza dell’armatore e dell’esercente (al c. di nave anche la rappresentanza processuale dell’armatore). Il suo potere ha fonte nella legge ed è limitato ai casi in cui l’armatore o l’esercente non possano provvedere direttamente o a mezzo di altri rappresentanti. Il c. della nave dispone di poteri rappresentativi nei confronti degli interessati al carico, del proprietario e del vettore, in nome del quale rilascia le polizze di carico. Il c. ha l’obbligo di assicurare il successo della spedizione, nell’interesse dello Stato alla sicurezza della navigazione e nell’interesse collettivo dei partecipanti, anche contro la volontà del preponente; tra i suoi compiti vi è quello di effettuare tutti i necessari accertamenti in ordine all’idoneità al viaggio della nave o dell’aeromobile, al loro armamento ed equipaggiamento, alla regolarità del carico e dello stivaggio; provvede inoltre alla tenuta dei documenti di bordo e agli adempimenti richiesti dall’autorità. Tra i provvedimenti spettanti al c., in quanto capo della spedizione, vi è l’atto di avaria (➔).

Nell’organizzazione costituita dalla nave e dall’aeromobile, la legge attribuisce al c. l’esercizio privato di pubbliche funzioni. In questo ambito egli è titolare di poteri disciplinari e di polizia. Inoltre, in quanto capo della comunità viaggiante, esercita funzioni di ufficiale dello stato civile e di notaio, nonché di ufficiale di polizia giudiziaria.

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