Commissione europea

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È una delle principali istituzioni dell’Unione Europea (UE), con sede a Bruxelles. In base all’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la Commissione vigila sull’applicazione da parte degli Stati membri dei Trattati e degli atti vincolanti adottati dalle istituzioni dell’UE; dispone del potere d’iniziativa legislativa, partecipa alla formazione degli atti del Consiglio dell’Unione Europea e del Parlamento europeo; si occupa dell’attuazione delle politiche comuni; gestisce i programmi e il bilancio dell’Unione; rappresenta l’Unione nelle relazioni esterne, eccettuata la politica estera e di sicurezza comune (Relazioni esterne dell’Unione Europea).

Composizione. - La Commissione europea è formata attualmente da un cittadino di ciascuno dei 27 Stati membri dell’UE, compresi il presidente e l’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica estera (Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea). I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale, in base alle loro competenze, e agiscono in piena indipendenza, avendo il fine di tutelare l’interesse generale dell’UE. Per il periodo del loro mandato (5 anni rinnovabile) essi non possono svolgere alcuna altra attività professionale, nemmeno a titolo gratuito. Il Trattato di Lisbona (in vigore dal 2009) ha previsto che a partire dal 1° novembre 2014, salva diversa decisione adottata all’unanimità dal Consiglio europeo, il numero dei commissari verrà ridotto a due terzi dei paesi membri, in base a un meccanismo di rotazione egualitaria tra Stati. La designazione del presidente della Commissione è compito dal Consiglio europeo e viene successivamente approvata dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono invece designati dagli Stati membri in accordo con il presidente. Infine, l’intero collegio riceve l’approvazione del Parlamento europeo.

Struttura organizzativa. - La Commissione si articola in 26 direzioni generali competenti per materia, a ciascuna delle quali è preposto un commissario. Tale articolazione è meramente organizzativa; infatti, in relazione all’azione della Commissione vige il principio della responsabilità collegiale dei commissari.

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