Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità amministrativa indipendente istituita con l. 216/1974. Esercita le funzioni di vigilanza sugli intermediari che operano nel mercato finanziario e di controllo sulle attività che si svolgono nei mercati regolamentati e sulle operazioni di sollecitazione all’investimento in prodotti finanziari da chiunque promosse, rivolte al pubblico dei risparmiatori.

Vigilanza. - La funzione di vigilanza sugli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento è attribuita dall’art. 5 del d. dgs. 58/1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria), che stabilisce la ripartizione delle competenze tra le due autorità di vigilanza del settore (CONSOB e Banca d’Italia) sulla base di un criterio funzionale. In particolare, alla CONSOB spetta la vigilanza in relazione alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari nei confronti dei clienti, mentre alla Banca d’Italia compete il controllo sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio. Entrambe le autorità vigilano, nelle materie di rispettiva competenza, su tutti i soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, indipendentemente dalla loro natura, purché svolgano attività di intermediazione finanziaria.Tra le varie modalità con cui viene esercitata la vigilanza, una consiste nell’emanazione di regolamenti di carattere generale, che la CONSOB dispone dopo aver sentito la Banca d’Italia (vigilanza regolamentare). La CONSOB esercita altresì una vigilanza informativa e una vigilanza ispettiva, consistenti, rispettivamente, nella richiesta di dati e notizie agli intermediari e nell’effettuazione di ispezioni (periodiche o straordinarie) presso le loro sedi.

Sollecitazione all’investimento. - In materia di operazioni di sollecitazione all’investimento, la CONSOB esercita un controllo sull’informazione fornita al mercato, al fine di tutelare il pubblico dei risparmiatori e di consentire a ciascun investitore di effettuare una consapevole scelta di investimento. A tale proposito è prevista la preventiva comunicazione alla CONSOB di un prospetto informativo contenente notizie sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di chi emette i titoli offerti nella sollecitazione, nonché sulle caratteristiche dei prodotti offerti (art. 94 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria). La CONSOB può indicare agli offerenti, entro 15 giorni dalla comunicazione, eventuali informazioni integrative da inserire nel prospetto e può sospendere o vietare del tutto la sollecitazione in caso di fondato sospetto o di accertata violazione delle disposizioni di legge.

Società con azioni quotate. - Con riferimento alle società per azioni i cui titoli siano quotati in un mercato regolamentato italiano, la CONSOB esercita un preliminare controllo sul prospetto di quotazione, verificandone la conformità al contenuto stabilito con apposito regolamento e indicando all’emittente eventuali informazioni integrative (art. 113 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria). Essa vigila, inoltre, sulla comunicazione da parte delle società quotate delle cosiddette informazioni privilegiate (suscettibili di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) e può richiedere agli organi amministrativi e di controllo la comunicazione al pubblico di ulteriori notizie e documenti.

Funzionamento dei mercati regolamentati. - Alla CONSOB spetta anche una competenza generale in tema di funzionamento e di organizzazione dei mercati regolamentati e in particolare il potere di autorizzare l’esercizio di tali mercati da parte delle società di gestione quando ricorrano le condizioni previste con apposito regolamento (art. 61 e 63 testo unico in materia di intermediazione finanziaria). Parimenti compete alla CONSOB la vigilanza sui mercati regolamentati e sulle società che li gestiscono al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Voci correlate

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