Comunicazione. Diritto processuale civile

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La comunicazione è l’atto che esegue il cancelliere per portare a conoscenza del destinatario un provvedimento giudiziale o l’avvenimento di un fatto processuale. La legge ne prescrive il contenuto e le modalità. Le principali comunicazioni sono quelle che riguardano l’avvenuto deposito della sentenza in cancelleria – ne contengono il dispositivo (art. 133 c.p.c.) e segnano il momento a partire dal quale il provvedimento è impugnabile con il regolamento di competenza (art. 47) –, nonché quelle che trasmettono le ordinanze pronunciate fuori udienza (art. 134).

In senso proprio, la comunicazione è il biglietto di cancelleria contenente il provvedimento giudiziale (art. 135). Esso può essere consegnato dal cancelliere direttamente al destinatario (pubblico ministero, parte, ausiliare, testimone), che ne rilascia ricevuta, e può, inoltre, essere rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica o essere trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica.

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