Consiglio dell'Unione Europea

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Consiglio dell'Unione Europea

Paolo Guerrieri

Consiglio dell’Unione Europea  Istituzione dell’Unione Europea (UE) in cui i ministri provenienti da ogni Paese della stessa si riuniscono per adottare le normative e coordinare le attività. I suoi compiti sono svariati: approvare le normative della UE, coordinare le politiche economiche generali dei Paesi membri, firmare accordi fra l’Unione e gli altri Paesi, approvare il bilancio annuale della UE, elaborarne la politica estera e di difesa, coordinare la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia nazionali dei Paesi membri.

Articolazione

La composizione delle sessioni del C. e la frequenza di queste ultime variano a seconda delle tematiche trattate. I ministri degli Esteri si riuniscono circa una volta al mese in seno al Consiglio Affari esteri. Analogamente, i ministri dell’Economia e delle Finanze si riuniscono una volta al mese in occasione del C. che si occupa di affari economici e finanziari, denominato ECOFIN (➔). Quest’ultimo – particolarmente rilevante – è composto dai ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri e ha competenza sulla politica monetaria ed economica della UE, con particolare riferimento alle misure di finanziamento, servizi finanziari e tassazione, monitoraggio della politica di bilancio e delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Presidenza

Il C. viene presieduto a turno da ciascuno dei 27 Stati membri della UE per un periodo di 6 mesi. Durante questo semestre, la presidenza dirige le riunioni a ogni livello, propone orientamenti ed elabora i compromessi necessari all’adozione di decisioni da parte del Consiglio. Soltanto il Consiglio Affari esteri, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è presieduto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza.

Funzione legislativa

Il C., insieme al Parlamento europeo, è il legislatore dell’Unione e nella maggior parte dei casi può legiferare soltanto sulla base di proposte che gli sono presentate dalla Commissione europea (➔). Può chiedere alla Commissione di presentargli proposte idonee di ogni genere. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è pure possibile invitare la Commissione a presentare una proposta con una petizione firmata da un milione di cittadini.

Sistema di votazione

Di norma, il C. adotta le decisioni a maggioranza qualificata. Quanto più numerosa è la popolazione di un Paese, tanto maggiore è il numero di voti di cui esso dispone; le cifre sono tuttavia ponderate a favore dei Paesi con meno abitanti. Nelle votazioni riguardanti la sicurezza, gli affari esteri e l’imposizione fiscale, le decisioni del C. devono essere prese all’unanimità. In altre parole, ogni Paese membro ha diritto di veto. A partire dal 2014 verrà introdotto un sistema chiamato ‘voto a doppia maggioranza’. Perché una proposta vada a buon fine, serviranno due tipi di maggioranza: una maggioranza di Paesi (almeno 15) e una maggioranza della popolazione totale della UE (i Paesi a favore dovranno rappresentare almeno il 65% della popolazione della UE).

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

TAG

Economia e delle finanze

Politica di bilancio

Trattato di lisbona

Commissione europea

Parlamento europeo