CONSIGLIO SUPERIORE della magistratura

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

CONSIGLIO SUPERIORE della magistratura

Vincenzo CHIEPPA

Organo costituzionale d'autogoverno della magistratura istituito in base agli articoli 104 a 110 della Costituzione repubblicana, i quali hanno innovato a fondo rispetto al precedente ordinamento giudiziario (v. in App. II, 1, p. 1061).

Alle esigenze dell'attuazione delle norme costituzionali hanno provveduto la l. 24 marzo 1958, n. 195, "norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura", e il decr. P.R. 16 settembre 1958, n. 916, "disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del C. s. della m. e disposizioni transitorie", in base ai quali il C. s., procedutosi all'elezione dei membri elettivi, ha potuto insediarsi il 18 luglio 1959 e iniziare la sua concreta attività.

Composizione del Consiglio superiore. - È costituito da una triplice categoria di componenti: membri di diritto (il presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione); quattordici componenti magistrati eletti dagli stessi magistrati (sei magistrati di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro magistrati d'appello e quattro magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione alla categoria) e sette componenti estranei alla magistratura eletti dal parlamento (professori ordinarî di università in materie giuridiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale che, fin quando sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali).

La elezione da parte del Parlamento avviene, su richiesta del presidente del Consiglio superiore, nel giorno stabilito dai presidenti delle due Camere, in seduta comune delle Camere stesse, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, ridotta ai tre quinti dei votanti per gli scrutinî successivi al secondo. La elezione dei componenti magistrati, si effettua, su convocazione disposta dal Presidente del Consiglio superiore, da parte di tutti i magistrati, esclusi gli uditori e i magistrati sospesi dalle funzioni, con voto personale e segreto, categoria per categoria, nel senso che i magistrati di cassazione eleggono l'aliquota stabilita di magistrati di cassazione, i magistrati d'appello eleggono l'aliquota di magistrati d'appello e i magistrati di tribunale eleggono l'aliquota di magistrati di tribunale.

Il C. s. dura in carica quattro anni; tuttavia continua a funzionare finché non sia insediato il nuovo Consiglio; può essere sciolto, qualora ne sia impossibile il funzionamento, con decreto del Presidente della repubblica, sentito il parere dei presidenti del Senato e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza dello stesso Consiglio superiore. I componenti elettivi non sono immediatamente rieleggibili.

Organizzazione. - Il C. s. ha sede in Roma e i suoi organi sono, oltre l'adunanza plenaria dei componenti: il Presidente, che è, per disposizione costituzionale, il Presidente della repubblica; il Vicepresidente, che è eletto dal Consiglio tra i membri di elezione parlamentare; il Comitato di presidenza composto dal Vicepresidente, che lo presiede, dal Primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte suprema di cassazione, con il compito di promuovere l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e di provvedere alla gestione dei fondi; le Commissioni, nominate all'inizio di ogni anno dal Presidente, che hanno il compito di riferire al Consiglio, tranne la Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi che ha compiti specifici.

Il C.s. delibera, in tutte le materie di sua competenza, in adunanza plenaria dei componenti, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno quindici componenti, di cui dieci magistrati; fanno eccezione i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, la cui cognizione è attribuita alla sezione disciplinare, che è variamente composta a seconda delle funzioni dell'incolpato e delibera con il numero di sette componenti.

Attribuzioni e funzionamento. - Spetta al C. s., in maniera piena ed esclusiva, il governo del personale della magistratura, cioè tutte le deliberazioni relative alle assunzioni in magistratura, alle assegnazioni di sedi e di funzioni, ai trasferimenti, alle promozioni, ai provvedimenti disciplinari e ad ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati. Nell'ambito del potere di governo sul personale della magistratura, spetta al C. di deliberare anche sulla nomina e revoca dei vice-pretori onorarî, dei conciliatori e vice conciliatori, dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate sulla designazione per la nomina a magistrati di cassazione, per meriti insigni, di professori ed avvocati; sulla concessione di compensi speciali e di sussidî ai magistrati e alle loro famiglie.

Inoltre il C. s. può fare proposte al ministro per la Grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizî relativi alla giustizia; dà pareri al ministro della Giustizia sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle dette materie.

Per l'espletamento dei concorsi per la nomina ad uditore giudiziario (assunzione in magistratura), dell'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario, dei concorsi e degli scrutinî per la promozione a magistrato di appello e a magistrato di cassazione, il C. s. si avvale di commissioni da esso nominate, composte secondo le norme dell'ordinamento giudiziario: di dette commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del C. stesso.

Nei concorsi di assunzione e di promozione, il C. s., esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal ministro della Giustizia e dagli interessati, approva o modifica la graduatoria (sindacato di legittimità). Sui ricorsi, invece, dalle deliberazioni delle commissioni di scrutinio, proposti dal ministro o dagli interessati, il C. giudica definitivamente anche nel merito.

Nella materia delle assunzioni in magistratura, delle assegnazioni di sedi e di funzioni, dei trasferimenti, delle promozioni e di ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati, il Consiglio delibera su richiesta del ministro della Giustizia e su relazione della propria commissione competente. Nelle materie delle nomine e revoche dei magistrati onorarî, delle designazioni per la nomina a magistrato di cassazione di professori e avvocati per meriti insigni delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del ministro della Giustizia; nel conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, su proposta, formulata di concerto col ministro della Giustizia, di una propria particolare commissione.

L'azione disciplinare è promossa dal ministro della Giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

Alle adunanze del Consiglio superiore può intervenire il ministro della Giustizia, quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per comunicazioni o chiarimenti; tuttavia non può essere presente alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio superiore sono consacrate nel processo verbale della riunione in cui vengono adottate. In base all'estratto del processo verbale, trasmesso dal Comitato di presidenza al ministro della Giustizia, questi provvede a far assumere alle deliberazioni del Consiglio riguardanti i magistrati la forma del decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal ministro, oppure, nei casi stabiliti dalla legge, di decreto del ministro per la Grazia e giustizia. I decreti del Presidente della Repubblica o del ministro della Giustizia costituiscono pura forma, mezzo di esecuzione dei provvedimenti del C. s., di modo che, in sede di emanazione del decreto, in quanto atto dovuto, non è ammesso alcun sindacato neppure di semplice legittimità.

Le deliberazioni in materia disciplinare prendono forma e valore di provvedimento giurisdizionale. Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione; contro gli altri provvedimenti riguardanti i magistrati il ricorso al Consiglio di stato per motivi di legittimità.

Bibl.: P. Glinni, Il Consiglio superiore della magistratura, Roma 1959; F. Santosuosso, Il Consiglio superiore della magistratura, Milano 1959; S. Lener, L'indipendenza della magistratura nel progetto della Costituzione, in Civiltà Cattolica, 1947; A. C. Jemolo, L'indipendenza della magistratura, in Riv. it. per le scienze giur., 1947; R. Angeloni e M. Santoni Rugiu, Ricostruire la giustizia, Lanciano 1946; G. Azzariti, Problemi attuali di dir. costituzionale, Milano 1951; Quaderni Associazione studiosi proc. civ., Sul Consiglio Superiore della magistratura (Convegno di Bologna), Milano 1953.

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