Consorzi tra enti pubblici

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Organizzazioni permanenti costituite per la realizzazione di opere e la gestione di servizi di interesse comune ai consociati, che possono essere dotate di personalità giuridica e di una struttura associativa.

La dottrina più recente definisce prevalentemente i consorzi come forme associative, dotate di personalità giuridica. I consorzi sono creati per assolvere a compiti propri di tutti i soggetti partecipanti, e pertanto, si pongono come una struttura strumentale all’espletamento dei medesimi compiti. Tra i consorziati esiste un vincolo associativo che può derivare da un contratto (consorzi volontari) o da un provvedimento di natura autoritativa (consorzi obbligatori).

Tra le varie forme associative degli enti pubblici (consorzi interuniversitari ecc.) hanno acquisito una notevole rilevanza i consorzi tra enti locali, costituiti per la gestione associata di uno o più servizi e disciplinati dalla l. n. 142/1992 e dal d.lgs. n. 267/2000. Il consorzio tra enti locali si presenta come un ente polifunzionale, la cui configurazione varia in relazione all’attività svolta. La sua diffusione risponde all’esigenza di correggere gli eccessi del municipalismo e di ridurre i rilevanti squilibri tra i comuni italiani, in favore soprattutto dei comuni più sfavoriti sul piano delle risorse umane e materiali.

Il d.lgs. n. 267/2000 (art. 31) ha previsto, pertanto, che possa addivenirsi alla costituzione dei consorzi tra enti locali con l’approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, di una convenzione e di uno statuto (Consorzi volontari). La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili, mentre lo statuto determina l’organizzazione e le funzioni del consorzio. L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati, e in particolare dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. In via generale il legislatore ha affidato agli enti locali la valutazione sull’opportunità di riunirsi in un consorzio. Tuttavia, in alcuni casi, individuati nella presenza di un rilevante interesse pubblico, lo Stato può disporre la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. L’attuazione della legge costitutiva del consorzio obbligatorio è demandata alle leggi regionali.

Il d.lgs. n. 267/2000 ha peraltro previsto ulteriori forme di associazione per gli enti locali, quali le convenzioni, le unioni di comuni, gli accordi di programma. Le regioni devono quindi predisporre, in accordo con i comuni, programmi per individuare ambiti per la gestione in forma associativa e sovracomunale di funzioni e servizi.

Infine, meritano di essere menzionati i consorzi, composti indifferentemente da soggetti pubblici o privati, che si costituiscono mediante l’associazione dei proprietari fondiari, interessati ad opere o servizi comuni ai rispettivi fondi. In particolare: i consorzi per la realizzazione delle diverse categorie di opere idrauliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523); i consorzi costituiti dagli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, per la manutenzione e la ricostruzione delle stesse (d.l. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 14 l. 12 febbraio 1958, n. 126); i consorzi di bonifica, realizzati tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, e provvedono all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere connesse a tale attività (artt. 54 e ss. del R.D. 13 settembre 1933 n. 215; d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947; art. 73 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); i consorzi di miglioramento fondiario, (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215); i consorzi di bonifica montana, che provvedono all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani (l. 25 luglio 1952, n. 991); i consorzi di prevenzione del degradamento dei territori montani, che sorgono dove non esistono consorzi di bonifica montana (l. 25 luglio 1952, n. 991).

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