Contratti collettivi del pubblico impiego

Enciclopedia on line

Accordi volti a stabilire un trattamento minimo garantito e le condizioni lavorative nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Con il d. lgs. 29/1993 la tradizionale supremazia delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri dipendenti è stata sostituita da un rapporto di tipo contrattuale. I contratti incidono quindi in maniera diretta e immediata sul rapporto di lavoro, senza bisogno di alcun atto di ricezione da parte della pubblica amministrazione, ma la loro stipulazione è affidata al rapporto di forza negoziale che si viene a stabilire tra le parti. La contrattazione collettiva riguarda tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si sviluppa intorno a due livelli: contratti collettivi nazionali di comparto e contratti integrativi. A essi si affianca un livello intercompartimentale, costituito dai contratti o accordi quadro, che vertono su argomenti comuni a tutti i lavoratori e a tutte le amministrazioni. I contratti di comparto fanno riferimento a settori omogenei o affini, determinati mediante appositi accordi tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le confederazioni che hanno nel comparto di riferimento una rappresentatività non inferiore al 5%, considerata la media tra dato associativo e dato elettorale. Le clausole contenute nei contratti, alla stregua dei contratti collettivi di diritto comune, disciplinano in via esclusiva l’aspetto relativo al trattamento economico dei dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni, in quanto equiparate ai datori di lavoro privati, hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti i minimi tabellari previsti dai contratti stessi, osservando il principio di parità di trattamento. Le pubbliche amministrazioni stipulano, inoltre, contratti integrativi, nel rispetto delle materie e dei limiti prefissati dai contratti nazionali di comparto. Le procedure di contrattazione sono disciplinate dalla legge. I comitati di settore deliberano gli indirizzi per l’ARAN, che successivamente dà inizio alle trattative. Una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN invia il testo contrattuale al comitato di settore, al fine di acquisirne il parere. Se il parere è negativo le trattative si riaprono; se è positivo l’ARAN trasmette i dati economici alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Se anche questo parere risulta positivo, l’ARAN procede a sottoscrivere l’accordo; in caso, invece, di esito negativo, deve assumere tutte le iniziative necessarie a riportare gli oneri contrattuali nei vincoli di bilancio.

Voci correlate

Corte dei conti

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Contrattazione collettiva

Pubblica amministrazione

Diritto comune