Contratto di anticipazione bancaria

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È il contratto con cui la banca anticipa al cliente denaro o si obbliga a tenere a disposizione dello stesso una somma di denaro per un importo proporzionato al valore dei titoli o di merci dati in pegno (art. 1846-1851 c.c.). Caratteristica dell’anticipazione bancaria è la conservazione della proporzionalità tra il credito concesso e la garanzia pignoratizia durante tutto il rapporto, cosicché se la garanzia diminuisce di almeno un decimo, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia, per ripristinare il criterio di proporzionalità. Allorché i titoli o le merci sono costituiti in pegno regolare, l’anticipazione è detta propria, e la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno; diversamente, l’anticipazione è detta impropria se i titoli o le merci non sono stati individuati o la banca si è riservata la facoltà di disporne (pegno irregolare). L’anticipazione può assumere due forme: a) per somma e scadenza fissa, per cui l’anticipato preleva tutto l’importo, dedotti gli interessi e gli accessori, al momento della conclusione del contratto, e rimborsa l’intera somma alla scadenza dello stesso; b) anticipazione in conto corrente per cui l’anticipato può alternare prelevamenti e versamenti entro il limite del fido concessogli, analogamente a quanto avviene nell’apertura di credito in conto corrente garantita, da cui tuttavia si differenzia per la mancata accettazione delle garanzie personali.

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